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Decreto — n. 28628/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal accepted by defendants under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 28628/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by the defendants. The plaintiff, Mattii Stefano, initiated an appeal against a lower court judgment, but subsequently renounced the action. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, allowing the case to be terminated without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon the plaintiff's valid withdrawal, which, if accepted by the defendant, obviates the need for further judicial determination on costs or merits.

Parole chiave

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withdrawal of action extinction of proceedings Code of Civil Procedure acceptance of renunciation Cassation appeal dismissal riduzione delle spese giudiziarie ripetibili dell'avvocato abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6932/2024 R.G. proposto da : MATTII STEFANO, elettivamente domiciliato in MAGLIANO DI TENNA VIA M VETTORE 11, presso lo studio dell’avvocato MATTII STEFANO (MTTSFN58H19F520U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MATTII ALESSANDRO, MATTII ALESSIA, MATTII SALVATORE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI, 25, presso lo studio dell’avvocato MANGANARO PAOLA (MNGPLA68E58I726H) rappresentato e difeso dall'avvocato VILLANACCI GERARDO (VLLGRD58C02A509D) -controricorrenti- nonchè contro MATTII MARCELLO, MATTII DANTE, SOCIETA' MARCHIGIANA ALLEVAMENTO SRL, ZULIANI MARIA ANTONIETTA, MATTII FRANCESCA, CIMINO MICHELE-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.64/2024 depositata il 12/01/2024. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il