Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff, representing the Municipality of Filago, withdrew the appeal against the lower court's judgment regarding a dispute with Fraternali Sistemi. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the proceedings without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings if the opposing party accepts it, rendering the court's declaration of extinction the appropriate procedural outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19188/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI FILAGO (BG), elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato GAROFALO PIETRO (GRFPTR60B20A662F) -ricorrente- contro FRATERNITA SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, elettivamente domiciliato in BRESCIA CORSO ZANARDELLI N. 32 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CALDANA PIERGIUSEPPE (CLDPGS63L20B157P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1048/2023 depositata il 19/06/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 06/11/