Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Zumbo Francesco, filed a decree against Compass Bank and the Revenue Agency, but remained silent after the procedural proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the proposal for judgment under Art. 380-bis constitutes a renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29516/2021 R.G. proposto da : ZUMBO FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIAGURA ALESSANDRO (SGRLSN61C03G273L) -ricorrente- contro COMPASS BANCA SPA, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA GIACOMO LEOPARDI, presso lo studio dell’avvocato CAMILLERI VITTORIO (CMLVTR72S09C351J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA, AFFIDE CREDITO SU STIMA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, DINERS CLUB, FINDOMESTIC BANCA SPA, D'ONUFRIO GIUSEPPE, MONTE DEI PASCHI DI SIENA, COMPASS BANCA SPA, POPLAVSKY TIZIANA, PRESTITALIA SPA-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO i n n .14/2020 depositata il 13/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli access