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Decreto — n. 28516/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to withdrawal; procedural extinction declared under Civil Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 28516/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The procedural outcome was a decree of extinction under the Civil Code, with costs to be compensated due to new regulatory norms. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements, terminating the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal of an appeal satisfies the requirements for declaring the proceedings extinct, thereby terminating the judicial process.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Appeal Withdrawal Procedural Extinction Costs Compensation Cassation Decree Plaintiff Dismissal Judicial Termination condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24185/2023 R.G. proposto da : QUESTURA RAGUSA, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro NAJAR NABIL, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE ALCIDE DE GASPERI, 29, presso lo studio dell’avvocato CAMPOCHIARO RICCARDO (CMPRCR80M28C351B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n.10887/2023 depositata il 11/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la mancata accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che le spese processuali devono essere compensate attesa la sopravvenienza di nuova disciplina normativa;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese processuali. Così deciso in Roma,il 05/11