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Decreto — n. 28514/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; procedural extinction declared per Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 28514/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal, which met the statutory requirements for dismissal. The proceedings involved a dispute between the Ministry of the Interior and a private individual regarding an administrative order. The court ruled that the withdrawal satisfied the conditions of the Civil Procedure Code, necessitating the extinction of the case and the compensation of procedural costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal from an appeal, if compliant with statutory requirements, results in the immediate extinction of the judicial proceeding without the need for further substantive examination.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation appeal procedural costs compensation spese di difesa revoca dell'opposizione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24122/2023 R.G. proposto da : QUESTURA PROVINCIA RAGUSA, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BEN FRAJ NAJEH, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE ALCIDE DE GASPERI, 29, presso lo studio dell’avvocato CAMPOCHIARO RICCARDO (CMPRCR80M28C351B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA n.10994/2023 depositata il 12/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la mancata accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve procedere alla compensazione delle spese processuali in considerazione della sopravvenienza normativa intervenuta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese processuali. Così deciso in Roma,il 05/