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Decreto — n. 28511/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders defendant to bear procedural costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 28511/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Marco Capecchi against a decree from the Court of Genoa extinguished. The plaintiff formally withdrew the lawsuit, while the defendant, G Fanin Società Cooperativa Edilizia in LCA, did not accept the withdrawal. Consequently, the court applied the principle of virtual default to assign all procedural costs to the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a plaintiff withdraws an appeal without the defendant's acceptance, the court must declare the proceedings extinguished and assign costs to the withdrawing party under the principle of virtual default.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings virtual default procedural costs Cassation appeal condono delle spese procedurali anticipo delle spese rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.36191/2018 R.G. proposto da : CAPECCHI MARCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPECCHI MARCO (CPCMRC70T28D969U) -ricorrente- contro G FANIN SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IN LCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN NICOLA DE CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato VIANELLO LUCA (VNLLCU62P02H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ANGELO ANDREA (DNGNDR74T05F205N) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE GENOVA n.4101/2018 depositata il 25/10/2018. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la mancata accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che occorre statuire sulle spese processuali in mancanza dell’accettazione dellaparte controricorrente; che, alla luce della genericità dei motivi di ricorso deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale con liquidazione delle spese in favore della parte controricorrente pari ad E 1500 oltre 200 Euro per esborsi;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico della parte ricorrente le spese processuali liquidate in favore della parte controricorrente in E 1500 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in R