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Ordinanza — n. 28231/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding SME status proof, upholding trial court's rejection of self-certification evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28231/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Stoma System s.r.l. against the Milan Tribunal's decision denying its status as a small or medium-sized enterprise (SME) for bankruptcy deduction purposes. The trial court ruled that the company's self-certification lacked probative value because the opposing party contested the claim's existence and amount, thereby maintaining the burden of proof on the applicant. The Court affirmed this reasoning, noting that a prior cassation ruling on a different issue did not alter the legal principle that self-certification cannot shift the burden of proof when contested.

Regesto Legislator

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Art. 3, 1° co. ter, d.l. n. 347/2003; Art. 1, 2° co. bis, d.l. n. 1/2015: Self-certification by a creditor does not constitute valid proof of SME status when the opposing party contests the claim, leaving the burden of proof on the applicant.

Parole chiave

Generato dall'IA
small medium enterprise status bankruptcy deduction requirements self-certification probative value burden of proof allocation administrative extraordinary administration cassation appeal dismissal SME definition parameters

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, 1° co. ter, d.l. n. 347/2003
Reputava che la pretesa creditoria non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 3, 1° co.
Art. 1, 2° co. bis, d.l. n. 1/2015
347/2003(introdotto dall’art. 1, 2° co. bis, d.l. n. 1/2015).
d.m. 18 aprile 2005
Raccomandazione 2003/361/CE
, i quali, segnatamente con le note del 18.12.2019, deducevano, peraltro, il difetto dei requisiti soggettivi prefigurati dalla raccomandazione 2003/361/CE(cfr.
Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co.
art. 112 cod. proc. civ
la nullità del decreto in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
Cosicché la relativa dimostrazione ricade senz’altro, alla luce delle prefigurazioni dell’art. 2697 cod. civ.
art. 2909 cod. civ
Si tenga conto altresì che il giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23.6.1997, n. 5573
Cass. 23.6.1997, n. 5573; Cass.
Cass. 24.7.2000, n. 9685
5573; Cass. 24.7.2000, n. 9685).
Cass. sez. lav. 22.12.2003, n. 19618
Cass. sez. lav. 22.12.2003, n. 19618)sia del preteso “ error in procedendo ” (cfr.
Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944
Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944) prescinde dall ’ esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

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Testo completo

02 654960737 – in persona del l egale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Pierfrancesco Lupo e dall’avvocato Vito Lorenzo Vieli ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Adriana , n. 5 , presso lo studio dell’avvocato Marco Leoni. RICORRENTE contro ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria – c.f. 11435690158 - in persona dei commissari straordinari, avvocato Antonio Lupo, dottor Francesco Ardito e avvocato Alessandro Danovi , elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bertoloni, n. 29, presso lo studio dell’avvocato Sergio Fulco che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTEavverso il decreto del Tribunale di Milano del10.3.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 otto bre 2024 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1. L a “ Stoma System ” s .r.l. domandava l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria dell ’ “ I L VA ” s. p . a . , di sposta con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economicodel 21.1.2015. Esponeva che aveva su incarico eper conto della società in amministrazione straordinariasvolto attività di costruzione e fornitura d i impianti sulla base dei disegni forniti dalla stessa committente(cfr. decreto impugnato, pag. 1).

Chiedeva l’ammissione al passivo per l’ import o di euro 792.608, 8 2 , oltre interessi, in prededuzione(cfr. decreto impugnato, pag. 1). 2.Il giudice delegato faceva luogo all’ammissione al passivo in chirografo per l’importo di euro 792.608,82 e d enegava l’ammissione per l’importo degli interessi(cfr. ricorso, pag. 10 ) . Reputava che la pretesa creditoria non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 3, 1° co. ter, del d.l. n. 347/2003(introdotto dall’art. 1, 2° co. bis, d.l. n. 1/2015). 3.La “Stoma System ” s.r.l. proponev a opposizione .

Resistevano i commissari straordinari dell ’ “ ILVA” s.p.a . , i quali, segnatamente con le note del 18.12.2019, deducevano, peraltro, il difetto dei requisiti soggettivi prefigurati dalla raccomandazione 2003/361/CE(cfr. decreto impugnato, pag. 5). 4.Con decreto del 10.2. 202 1 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione e compensava le spesedi lite.Evidenziava per quel che qui rileva, il tribunale , in ordine al requisito soggettivo- ovvero in ordine alla qualità di “P . M . I . ” del creditore , come definita alla stregua dei parametri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.5.2003 - elemento costitutivo della prededuzione - sicché era irrilevanteche l’amministrazione straordinaria avesse trattato tale aspetto nella seconda memoria difensiva - c he l ’opponente , società unipersonale, era interamente partecipata dalla “ Stoma Group ” s.r.l., esercente attività di direzione e coordinamento sin dal 2007(cfr. decreto impugnato, pag. 12 ) .

Evidenziava dunque che sul la medesima opponente grava va l’onere di depositare documentazione idonea ai sensi dell’art. 6 della raccomandazione 2003/361/CE anche con riferimento alla società controllante e che siffatto onere non era stato assolto (cfr. decreto impugnato, pag. 12). Evidenziava ulteriormente che negli esposti termini - termini in cui risultava superfluo l’esame del requisito oggettivo - l e istanze istruttorie formulate dall’opponente non potevano trovare accoglimento in quanto nonnecessarie ai fini della decisione (cfr. decreto impugnato, pag. 9), segnatamente che l’istanza exart. 210 cod. proc. civ., “ avente ad oggetto tutte le richieste di acquisto di Ilva riferite a ciascuna delle fatture indicate dalla ricorrente” (così decreto impugnato, pag. 9), era generica e che la c.t.u. all’uopo invocat a risultava senz’altro superflua (cfr.decreto impugnato, pag. 10). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “ Stoma System ” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L’ “ILVA” s.p.a. in amministrazione straordinaria ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.6.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari la controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 7.Con il primo motivo l a ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del decreto in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che l’amministrazione straordinaria dell’ “ILVA” “ né in sede di costituzione(…), né con la successiva memoria proposta ai sensi dell’art. 99 l.fall., ebbe ad eccepire alcunché sulla questione del presupposto soggettivo , introducendo l’eccezione solo con le repliche alle seconde memorie difensive finali” (così ricorso, pagg. 16 e 17).

Deduceal contempo che il giudice delegato non aveva rilevato alcuna carenza in ordine al requisito soggettivo, sicché – attesa la sussistenza agli atti della prova del requisito soggettivo alla stregua della dichiarazione prevista dall’art. 3, 5° co., della raccomandazione 2003/361/CE –la tardiva avversa eccezione si è risolta in una contestazione dell’elemento di prova da essa ricorrente offerto, con susseguente inversione dell’onere probatorio, destinato così a gravare a carico della controparte (cfr. ricorso, pag. 17). 8.Con il secondo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 99 l.fall.

Deduce cheha errato il Tribunale di Milano a non rilevare la tardività e la susseguente inammissibilità dell’eccezionedi controparte circa l’asseritaomessa dimostrazionedel presupposto soggettivo (cfr. ricorso, pag. 18 ) . Deduce che ha errato altresì il tribunale a non accordarle al riguardo un termine a difesa, come da richiesta espressamente formulata all’udienza di discussione e per nulla vagliata (cfr. ricorso, pag. 18).9.Con il terzo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessoesame di fatto decisivo per il giudizio.

Deduce checontrariamente all’assunto del Tribunale di Milano ha fornito la provadella qualità di “ P . M . I . ” alla stregua dell’autocertificazione di cui all’art. 3, 5° co., della raccomandazione 2003/361/CE, autocertificazione ricompresatra i documenti depositati già in sede di verifica del passivo(così ricorso, pag. 19). Deduce segnatamente cheil tribunale non ha esplicitato le ragioni per le quali ha disconosciuto qualsivoglia efficacia probatoria alla suindicata autocertificazione (cfr. ricorso, pag. 20). 10.Il primomotivo ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso,i medesimi mezzi di impugnazione sonodestituiti di fondamento e va nno respint i .

11. Va condivis a senza dubbio l’affermazione del tribunale secondo cui la qualità di “ P . M . I . ” del creditore assurge ad elemento costitutivo della prededuzione(cfr. decreto impugnato, pag. 10). Cosicché la relativa dimostrazione ricade senz’altro, alla luce delle prefigurazioni dell’art. 2697 cod. civ. ai fini del riparto dell’onere della pro v a , nell’onere probatoriodel creditore che invoca , appunto, la prededuzione. In pari tempo, lacontestazione da parte del convenuto di tutti o di alcuni degli elementi della fattispeciecostitutiva del diritto azionato rientra fra le mere difese (cfr.

Cass. sez. un. 8.1.1997, n. 89; Cass. sez. lav. 9.1.2002, n. 176). E,ben vero, le mere difese, c on cui ci si limita a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d’ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un’azionecostitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall ’ art.345, 2° co., cod. proc. civ., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva(cfr.

Cass. (ord.) 6.5.2020, n. 8525). 12.Su tale scorta non possono che formularsi i rilievi che seguono. Invanola ricorrente fa riferimento alla categoria dell’ “eccezione”. Invanola ricorrente prospetta che il “G.D. (…) non aveva rilevato (…) alcuna carenza di requisito soggettivo” (così ricorso, pag.

17. Si tenga conto altresì che il giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 cod. civ. si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia:cfr. Cass. sez. un. 14.6.1995, n. 6689; Cass. (ord.) 20.4.2017, n. 9954;Cass. 20.4.2007, n. 9486. E , nella specie, di certo non è il caso de l la qualità di “P.M.I.” in capo alla ricorrente, qualità che non aveva costituito la premessa necessaria della decisione assunta dal giudice delegato).

Invano la ricorrente si duole ché il tribunale non ha rilevato la tardività dell’asserita eccezione, tardività atta a comportare - assume la ricorrente - un’inversione dell’onere probatorio (cfr. ricorso, pag. 17). Il themadella sussistenza (o meno) del presupposto soggettivo, della qualità di “P.M.I.” in capo alla ricorrente, in quanto elemento costitutivo della prededuzione, apparteneva a pieno titolo ed ab initio alla materia del contendere, viepiù che la stessa “Stoma System” ha riferito che “tra i documenti prodotti (…) in entrambe le fasi del procedimento di verifica era presente la dichiarazione prevista dall’art. 3 comma 5 della Racc.

C.E. 2003/361” (così ricorso, pag.

17) Cosicché nessuno ostacolo si prefiguravaalla rilevabilità ex officio del difetto della relativa dimostrazione, nessuna necessità si prospettava a che fosse accordato un termine a difesa. 13.Il terzomotivo di ricorso del pari è destituito di fondamento e va respinto.

14. Sonoal riguardo sufficienti i riliev i che segu ono . L’ “autocertificazione” esplica valenza in sede amministrativa, di sicuro non in sede giudiziaria, sede nella quale non può che operare il principio per cui un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa nédetermina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza(cfr. Cass. 23.6.1997, n. 5573; Cass. 24.7.2000, n. 9685).

Inoltre,non riveste valenza alcuna la circostanza che il Tribunale di Milano non abbia esplicitato le ragioni per le quali non ha inteso riconoscere valenza probatoria all’autocertificazione. Ben vero, il riscontro sia delpreteso “ error in iudicando ” (cfr. Cass. sez. lav. 22.12.2003, n. 19618)sia del preteso “ error in procedendo ” (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944) prescinde dall ’ esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. 15.Una finale notazione si impone. Non esplica valenza nella specie l’ordinanza n. 23787del 4.8.2023 di questa Corte, richiamata in memoria dalla ricorrente.

Con il primo motivo del ricorso deciso con l’ordinanza anzidetta la ricorrente ebbe invero a censurare “il decreto impugnato per aver ritenuto non provata la sua appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese, senza valutare la documentazione prodotta in giudizio, volta a dimostrare che i dati dimensionali aggregati di essa ricorrente e delle società collegate rispettavano i parametri previsti dal d.m. 18 aprile 2005 e dalla raccomandazione 2003/361/CE”(così in motivazione ordinanza n. 23787/2023, pag. 3). Si tratta evidentemente di una censura che non è sovrapponibile a quelle veicolate in questa sede dal primo e dal secondo mezzodi impugnazione.

Si tratta evidentemente di una censura che , benché accolta nel giudizio definito con l’ordinanza n. 23787/2023, non scalfisce l a valenza dei rilievi dapprima svolti, a reiezione del terzo mezzodi impugnazione,in ordine al val ore dell’autocertificazione.

16. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna al ricorrente, “Stoma System” s.r.l. , a rimborsare all’amministrazione straordinaria dell’ “ILVA” s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ.