Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, awarding costs to the respondent under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed and extinguished the proceedings following the plaintiff's withdrawal. Although the withdrawal was not immediately accepted by the respondent, the court ruled it met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment ordered the respondent to bear the process costs based on the principle of virtual default.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and if unaccepted by the respondent, costs are awarded to the respondent under the principle of virtual default.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15208/2021 R.G. proposto da : COMPASS BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati IACOVIELLO MONICA (CVLMNC70B62H926H), LANZA CALOGERO (LNZCGR70M01D960K) -ricorrente- contro SAMA' SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CONSOLATO, 6, presso lo studio dell’avvocato SERRA MASSIMO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO (SGNFRZ73B27L219X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1160/2020 depositata il 25/11/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ;rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla parte controricorrente e che pertanto possono essere liquidate le spese processuali applicando il principio della soccombenza virtuale, ex art. 391, secondo comma, c.p.c. ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità relativa alla configurabilità del tasso usurario per voci accessorie del mutuo e che devono essere liquidate le spese processuali;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Liquida in favore della parte controricorrente le spese processuali in E 1800 per compensi ed e 200 per esborsi. Così deciso in Roma