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Decreto — n. 28219/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and awards costs to the respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 28219/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the respondent argued for cost allocation based on the virtual loss of the appellant, the court noted the withdrawal satisfied the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment was dismissed, and costs were awarded to the respondent in favor of the losing party.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court may declare the case closed by decree while awarding costs to the respondent.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings costs allocation virtual loss Civil Procedure Code anticipo spese tardivo rinuncia all'eredità istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
391, secondo comma, c.p.c.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20928/2021 R.G. proposto da : COMPAS BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA N. 39, presso lo studio dell’avvocato LANZA CALOGERO (LNZCGR70M01D960K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IACOVIELLO MONICA (CVLMNC70B62H926H) -ricorrente- contro VADORI EMANUELA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato LABATE LORENZO (LBTLNZ72A09D205H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.55/2021 depositata il 20/01/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;rilevato che manca l’accettazione della parte controricorrente e che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali adottando il criterio della soccombenza virtuale ex art. 391, secondo comma, c.p.c.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità di tasso usurario in relazione a voci accessori del mutuo con conseguente liquidazione delle spese processuali in favore della parte controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Liquida in favore della parte controricorrente E 1500 per compensi ed E 200 per esborsi. Così deciso in Roma,il