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Ordinanza — n. 28217/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's partial admission of bank claims due to lack of ratio decidendi.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28217/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the creditor's challenge to the bankruptcy court's partial admission of bank claims. The lower court admitted only the residual debt from a specific loan contract while excluding the rest due to a prior judgment and pending litigation. The cassation court ruled that the lower court implicitly addressed the set-off argument by relying on the final balance calculated by the court expert in a parallel ordinary proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grievances do not correspond to the ratio decidendi or if the lower court implicitly ruled on the contested issue by relying on evidence from a parallel proceeding.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings set-off of claims omitted pronouncement ratio decidendi partial admission of claims parallel ordinary proceeding inadmissible appeal conto corrente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 1853 c.c.
o “impropria” ex art. 1853 c.c. 2.2 Anche il secondo motivo è in realtà inammissibile perché le censure sopra riportate non si confrontano con la ratio decidendi.
Art. 1241 c.c.
Art. 1243 c.c.
Art. 112 c.p.c.
art. 115 c.p
artt. 1853 c.c
civ.,“violazione della disciplina di cui agli artt. 1853 c.c., 1241 e 1243 c.c.”.
art. 1853 c.c
o “impropria” ex art. 1853 c.c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011
Cass., Sez. Un., Sentenza n. 23535 del 2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6772-2023 r.g. proposto da: SIENA NPL 2018 S.r.l., con sede legale in Roma , alla Via Curtatone n. 3, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 14535321005, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria SPECIAL GARDANT S.p.A., in persona del Dr. Gianluca ARTUSI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Pietro Davide SARTI del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore costituito, in Roma alla Via Giovanni Paisiello n. 15. - ricorrente - contro Fallimento “ICM S.r.l.”– C.F. e P. IVA n. 00941850703, in persona del Curatore Fallimentare Avv.

Andrea GABRIEL del Foro di Campobasso (C.F. GBRNDR74D03H501M), rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Di Brino. - controricorrente - avverso ildecreto n. 662/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 3 febbraio 2023, pubblicato in data 6 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1. Con il decreto impugnat o il Tribunale di Campobasso ha rigettato la opposizione allo stato passivo presentata, ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., da parte di SIENA NPL 2018 S.r.l., nei confronti del Fallimento “ICM S.r.l.”, avverso il provvedimento del g.d., con il quale i crediti insinuati dalla banca e relativi a rapporti bancari erano stati ammessi solo parzialmente.

2. La Siena NPL 2018 srl, quale avente causa di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., aveva infatti domandato l’ammissione al passivo del Fallimento n. 8/2019 della Società “ICM S.r.l.” dei seguenti crediti: ( 1) la somma di € 32.487,16,quale saldo debitore del finanziamento chirografario n.741490057; ( 2) la somma di € 484.455,10 , quale saldo debitore in linea capitale del conto anticipi n. 23320672,29; ( 3) la somma di € 45.667,10 , quale saldo debitore del conto anticipi n. 21128372,26;e così in totale per la complessiva somma di € 562.609,36, in via chirografaria.

3. Il giudice d elegato , dopo aver condiviso le conclusioni della curatela fallimentare, aveva “ ritenuto provato unicamente il credito indicato quale residua esposizione debitoria del contratto di finanziamento chirografario”, ritenendo invece di “dover escludere la restante parte del credito, in ragione dell’avvenuta pronuncia di sentenza del Tribunale di Campobasso”, la quale aveva indicato“quale saldo del conto corrente in esame delle somme a credito della curatela correntista, nonché in ragione dell’attuale pendenza di contenzioso in appello”, ciò determinandola natura contestata del credito e imponendonel’esclusione; il g.d. ammetteva, invece, come da proposta del curatore,quanto al finanziamento chirografario n. 741490057, la somma di euro 32.487,16 al chirografo, come richiesto; quanto al credito derivante dal conto anticipi n. 23320672.29, escludeva invece l’ammissione per la somma richiesta di euro 484.455,10.

4. Proposta opposizione allo stato passivo da parte di SIENA NPL 2018 S.r.l., il Tribunale, nella resistenza del Fallimento “ICM S.r.l.”, ha osservato e rilevato che: (i) l’eccezione circa il difetto di legittimazione attiva dellabanca istante, sollevata dalla curatela, doveva essere disattesa ; (ii) q uanto alla questione della mancanza di data certa dei contratti, la parte opponente aveva comunque provato che la data dei contratti era certa ; (iii) risultava fondatoinvece l’ulteriore argomento agitato dalla curatela fallimentare per la esclusione dei crediti non ammessi al passivo, posto che: (a) a parte l’evenienza - già rilevata in sede di verifica dello stato passivo - che parte opponente non aveva prodotto tutti gli estratti conto del contratto di corrispondenza n. 561.63, tra i rapporti di conto anticipi ed il predetto conto corrente principale 561.63, su cui gli stessi erano regolati, vi era un sicuro collegamento negoziale, al punto che poteva ritenersi che unica fosse l’operazione economica di finanziamento e unico fosseil rapporto creditizio in essere; (b) e considerato anche che tutti i rapporti bancari in essere tra le parti eranostati già valut ati nell’ambito del giudizio definito con sentenza n. 254/2020, attualmente pendente in grado di appello, e rilevato che dall’esame tecnico espletato con Ctu su tutti i rapporti bancari tra le parti era risultata, conclusivamente, una posizione a credito della società fallita verso MPS (per euro 73.012,83), tale ultimo elemento costituiva argomento sufficiente per escludere l’ammissione dei crediti in contestazione(c) nel caso di specie, il conto corrente ordinario eracertamente stato oggetto di verifica nell’indicata sede giudiziale, con la conseguenza che- dovendosi ritenere che il conto anticipi aveva natura meramente accessoria (dato che le sue risultanze eranoconfluite nel conto corrente ordinario) - non vi erano somme ripetibili che avesseroautonomia rispetto al saldo contabile (peraltro a credito del correntista), consolidatosi nella sentenza sopra citata. 5.Il decreto, pubblicato il 6 febbraio 2023 , è stat o impugnat o da SIENA NPL 2018 S.r.l.con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento “ICM S.r.l.” ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “nullità della sentenza/del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c.”.1.1 La società ricorrente impugna , in pri mo luogo , le statuizioni di cui al decreto reso dal Tribunale di Campobasso, in quantole stesse muov erebbero , a suo dire,da un macroscopico errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c., come tale censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 n.

4) c.p.c. 1.2 Sostiene la società ricorrente che, invece, una corretta percezione circa il contenuto oggettivo e testuale delle prove documentali poste a fondamento della decisione impugnata, e cioè la sentenza n. 254/2020 del Tribunale Campobasso e delle perizie contabili svolte nel relativo giudizio, avrebbe comportatonecessariamente l’accoglimento delle domande di SIENA, nonché l’ammissione dei crediti insinuati come da domanda. 1.3 Il motivo così articolato è inammissibile perché, deducendo in buona sostanza un vizio di travisamento della prova, lo stesso non è stato dedotto né come vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., né tanto meno come vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale»(così, Sezioni Unite civili , sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024).

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,“violazione della disciplina di cui agli artt. 1853 c.c., 1241 e 1243 c.c.”. 2.1 La società ricorrente impugna, inoltre , il menzionato decreto laddove , nella fase decisionale - a fronte dell’eccezione del la c uratela relativa alla sussistenza di un “credito della ICM srl nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena spa”,quale fatto modificativo del diritto fatto valere da SIENA -lo stesso avrebbeomesso qualsivoglia considerazione e statuizione in merito alla dedotta compensazione tra i rispettivi rapporti dare/avere, sia essa “propria” ex art. 1241 e 1243 c.c. o “impropria” ex art. 1853 c.c. 2.2 Anche il secondo motivo è in realtà inammissibile perché le censure sopra riportate non si confrontano con la ratio decidendi.

Ed invero, il Tribunale ha affermato che, nel parallelo giudizio ordinario più volte ricordato,l’esame di tutti rapporti evidenziavaun credito della fallita di euro 73.000 e pertanto il C.t.u. nominato nell’altro giudizio aveva atteso alla compensazione perché eragiunto a quel risultato contabile, proprio in esito alla compensazione tra i molteplici saldi.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “per violazionedell’art. 112 c.p.c.”, sul rilievo che la questione della mancata compensazione -con conseguente mancata ammissione quantomeno per il minor credito risultante per differenza- dov eva ritenersi oggetto di censura anche sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia, neitermini della v iolazione dell’art. 112 c.p.c. 3.1 La doglianza è inammissibile perchédi nuovo fuori ratio decidendi ed in quanto non è data riscontrare il denunciato vizio di omessa pronuncia.

Invero, il T ribunale ha implicitamente pronunciato sulla predetta questione, allorquando ha recepito gli esiti della Ctu dell’altro giudizio, che, valutando tutti i rapporti di c/c, aveva proprio riscontrato un credito finale della fallita di euro 73.000 (in tema di omessa pronuncia, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20311del 04/10/2011). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato