Court dismisses opposition to bankruptcy assets due to lack of certain date in private writing and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Naples Tribunal's decision rejecting Deutsche Bank's opposition to the bankruptcy estate of CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.p.a. The bank sought admission for bank account balances and loan arrears, but the tribunal partially admitted claims while rejecting others based on procedural arguments. The court found the lower court's reasoning insufficient because it failed to properly address the curatela's argument that the private writing lacked a certain date, a fact the tribunal should have verified ex officio. Consequently, the opposition was dismissed, and the case was remanded for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2704 c.c.; Art. 88 c.p.c.: In bankruptcy opposition proceedings, the curator as a third party must verify the antecedency of private writings ex officio; if the creditor's position in a separate revocatory action implies recognition of the writing's date, the curator cannot split their procedural stance, and the court must consider the date certain even without explicit waiver.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 915/2019 r.g. propostoda: Deutsche Bank S.p.a., con sede in Milano, alla Piazza del Calendario n. 3, Codice Fiscale 01340740156, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Achille Murro, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Re, giusta procura in calce alricorso, con il quale è elett.te dom.to in Roma alla via Vittoria Colonna n. 40 presso lo studio dell’Avv. Alberto Di Capua (studio Di Capua –Sandoval). - ricorrente - contro Fallimento CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.p.a. -codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli: 05131110636, in persona dei curatori Dott.
Massimo Di Pietro e Avv. Livio Persico. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. cronol. 2971/2018 del 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnat o il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo avanzata ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall. da Deutsche Bank S.p.a., nei confronti del Fallimento CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.p.a., avverso il provvedimento del g.d. con il quale era stata negata la richiesta di ammissione al passivo per un credito da saldo di conto corrente bancario e per crediti nascenti da un contratto di finanziamento.
2. L’istante Deutsche Bank S.p.a. - già Banca d’America e d’Italia s . p . a . - aveva, infatti, formulatodomanda ex art. 101 l.f. di ammissione al passivo della predetta società per i seguenti importi e causali: (i) Euro 732.902,34 , quale saldo debitore relativo a capitale e interessi riliquidati al 15.04.2014 del c/c n. 499/30412, intestato all a fallita presso la b anca istante ; (ii) Euro 413.791,9, relativo al la posizione a sofferenza n. 49659/22, inerente rate insolute, capitale residuo ed interessi riliquidati al 15.04.2014 del finanziamento a medio termine n. 678, per la quota parte di propria spettanza a suo tempo concesso alla CO.DA.P. -COLA DAIRY PRODUCTS SPA; (iii) per crediti da accordo di ristrutturazione ex art. 67, 3° co., lett. d), L.F. stipulato il 14.09.2012 tra i finanziatori e CODAP e SPRAY PAN ITALIA, garantito da pegno sul 100% delle quote Codap Brasil Ltd; (iv) Euro 1.564.542,28, per saldo debitore dei conti anticipi relativi ad anticipazioni export.
3. Il g.d. provvedeva tuttavia a rigettare le domande di ammissione della bancaper la maggior parte, conformemente alle conclusioni della c uratela, ammettendounicamente il credito per euro 413.791,97 in privilegio e per euro 1.554.142,78 in chirografo.
4. Con ricorso ex artt. 98 e 99 l.f. la Deutsche Bank S.p.a. proponeva opposizione, impugnando il provvedimento di parziale ammissione ed il Tribunale, con il decreto sopra indicato in epigrafe, ha affermato che: (a) gli estratti conto contenenti l'enunciazione delle singole operazioni non erano opponibili alla curatela in sede di verifica del passivo, essendo organo terzo, a cui non si applicavano le previsioni degli artt. 2709 e 2710 c.c.; (b) neanche risultava la notifica al correntista degli estratti conto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., con la conseguenza che l'opponente avrebbe dovuto fornire la prova delle singole operazioni; (c) nessun rilievo assumeva l’utilizzazione dei documenti esibiti dalla banca per l'esercizio di azioni revocatorie da parte della curatela,trattandosi in quel caso di dichiarazioni confessorie provenienti dalla stessa banca; (d) nella fattispecie in esame nemmeno erano stati prodotti gli estratti conto integrali;(e) il contratto non soltanto appariva privo di data certa, ma contenente essostesso clausole affette da palese nullità per indeterminatezza. 5.Il decreto, pubblicato il 21.11.2018 , è stat o impugnat o da Deutsche Bank S.p.a.con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi .
Il Fallimento CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.p.a., intimato, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la banca ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., “v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 2730, 2733, 2734, 2735 c.c.,dell’art. 2697 c.c. e dell’art.115 co.1 c.p.c., nonché violazione dei principi di lealtà e probità di cui all’art.88 c.p.c. e degli artt. 263 e ss. c.p.c.”. 1.1 Sostiene la ricorrente che ladecisione - con la quale il Tribunale aveva rigettato la sua opposizione,in ragione della mancanza di prova dell'esistenza del credito azionato e l’iter motivazionale che la sorregge va - sarebbero illegittimi e meritevoli di censura perché le pretese contrapposte erano fondate sul medesimo estratto conto e sui medesimi saldi passivi.
Osserva, infatti, la banca ricorrente che la curatela fallimentare, nella citazione del 4.12.2017 introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli , aveva espressamente ammesso che l’azione si fondava sui medesimi saldi di c\c, poi oggetto invece di contestazione in sede di opposizione allo stato passivo. Sarebbe noto alla ricorrente l'orientamento giurisprudenziale prevalente che muove dall'esclusione del valore probatorio a favore del creditore istante delle scritture contabili dallo stesso tenute, dal momento che l'art. 2710 c.c., costituendo deroga al principio generale secondo cui la documentazione predisposta dalla parte non costituisce prova in favore della medesima, non sarebbeapplicabile in sede di formazione dello stato passivo del fallimento poiché il curatore non è qualificabile imprenditore ed è estraneo all'eventuale rapporto d'impresa tra il fallito e il creditore istante; tuttavia - aggiunge la ricorrente - i n altro giudizio inter partes i medesimi documenti ( id est gli estratti conto) e i saldi su di essi presenti erano stati invocati dalla curatela fallimentare per fondare la propria domanda di revocatoria fallimentare.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli art. 1832 e 1857 c.c., nonchéviolazione dell’art. 2697 c.c.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedegli artt. 111 co. 6 Cost., 135 co. 3 c.p.c. e 99 co.11 l.f., sul rilievo che la decisione sarebbe stata resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione e, in subordine, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c.
4. Il quarto mezzo denuncia violazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 135 co. 3 c.p.c. e 99 co.11 l.f.,sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sempre sul rilievo che la decisione sarebbe stata resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazionee comunque in violazione dell’art. 1419 c.c. 4.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori censure sopra ricordate. Sul punto giova ricordare chesecondo i principi espressi da questa Corte di legittimità “ n ella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, cod. civ., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 cod. proc. civ. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa” ( così espressamente:
Cass. Sez.1, Sentenza n. 13282 del 26/07/2012 ; in tema di data certa, v. anche: Sez.U, Sentenza n. 4213 d el 20/02/2013 ). Coglie pertanto nel segno l’obiezione sollevata dalla parte ricorrente secondo cui non sarebbe possibile per la curatela fallimentare scindere la sua posizione processuale a seconda delle ragioni di convenienza sottese ai due rapporti processuali in corso,di talché la questione della data certa e dell’opponibilità della documentazione esibita dalla parte istante in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo avrebbe dovuto essere regolata dal giudice a quosecondo i principi sopra ricordati e qui di nuovo affermati.
A ciò si aggiunga – anche in accoglimento del vizio di motivazione (pur enunciato in rubrica) – che risulta a dir poco incomprensibile l’argomentazione utilizzata dal Tribunale per superare la sopra riferita obiezione della società creditrice, posto che, a fronte della sopra rilevata posizione processuale della curatela nel diverso giudizio di revocatoria,non è dato comprendere il significato della seguente espressione: “ nessun rilievo assumeva l’utilizzazione dei documenti esibiti dalla banca per l'esercizio di azioni revocatorie da parte della curatela, trattandosi in quel caso di dichiarazioni confessorie provenienti dalla stessa banca”.
5. Anche la denunciata violazione di legge, in relazione alla regolazione delle spese di lite (“violazione dell’art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55”), rimane pertanto assorbita.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbitii restanti motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli che,