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Ordinanza — n. 28213/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows creditor's appeal, ruling debt acknowledgments with certain dates are opposable to bankruptcy trustees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28213/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the creditor's appeal against the bankruptcy court's refusal to admit claims. The creditor argued that bank statements and guarantee documents contained certain dates proving the debt existed before the bankruptcy declaration. The court held that such acknowledgments are legally opposable to the bankruptcy trustee unless proven otherwise, and since the creditor provided sufficient evidence of these dates, the lower court's dismissal was erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 98, 99 l. fall.; Art. 360 n. 3, 4, 5 c.p.c.: Debt acknowledgments with a certain date prior to the bankruptcy declaration are opposable to the bankruptcy mass, and the omission by the court to examine such evidence constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

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bankruptcy admission certain date debt opposability to trustee bankruptcy proceedings omission of evidence creditor rights cassation appeal credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l. fall.
11-12 ricorsoex art. 98 LF.).
Art. 99 l. fall.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
art. 1832 c.c
2697,2702, 2709, 2710 c.c., nonch é dell’ art. 1832 c.c., per aver ritenuto che gli estratti conto dovessero essere notificati a mezzo raccomandata.
art. 115 c.p
art. 115 c.p.c., per aver ritenuto non opponibili alla curatela gli estratti conto.
art. 1988 c.c
5.2 Sostiene invece la ricorrente che vi sarebbe certezza della data del riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.,contenuto nel piano finanziario, in quanto l’accordo mostrerebbe data certa , come risultante da annullo postale (all.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 2431 del 04/02/2020
Cass. Sez.1, Sentenza n. 39123 del 09/12/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 663-2019 r.g. propostoda: PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., con sede in Milano alla Via Valtellina 15/17, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano al n. 08360630159, quale mandataria e procuratrice società titolare del credito Maior SPV S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Cangiano,in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - r icorrente - contro Fallimento Co.da.p Cola Dairy Products – n. 339/2014 – in persona de i Curatori: avv. Livio Persico –dott.

Massimo di Pietro - intimato - avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napolidel 21/11/2018, comunicato in data 6.12.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;FATTI DI CAUSA 1.La Banca, indicata in epigrafe, chiedeva, con due domande di ammissione : (i) insinuazione n. 464: di essere ammessa al passivo del fallimento, in via chirografaria, per la complessiva somma di € 553.223,69, per passivo di conto corrente n. 1844/2203, oltre interessi; di essere ammessa al passivo del fallimento, con privilegio pignoratizio, per la complessiva somma di 295.055,50, per passivo di conto corrente n. 1844/20822, oltre interessi; (ii) insinuazione n. 478: di essere ammessa al passivo del fallimento in epigrafe, a chirografo, per la complessiva somma di € 837.450,00, per passivo di conto corrente n. 1844/20714 (intestato alla Spray Pan S.p.a. per cui CODAP aveva rilasciato fideiussione),oltre interessi.

2. Con provvedimento del 19.7.2018, il g.d.: (a) in relazione all’insinuazione n. 464, ammetteva il credito a privilegio per il ridotto importo di euro 253.819,99 (conto n. 20822) ed escludevatotalmente il credito chirografario, aderendo alle conclusioni della curatela “riguardante gli interessi, commissioni di massimo utilizzo, commissioni di massimo scoperto ed oneri” (conto n. 2203); (b) in relazione all’insinuazione n. 478, escludevatotalmente il credito chirografario, aderendo sempre al le conclusioni della curatela “stante la inopponibilità della documentazione depositate e dunque l’impossibilità di pervenire, allo stato, alla esatta determinazione degli importi dovuti” (conto anticipi n. 714 intestato alla Spray Pan SPA di cui CODAP era fideiussore).

3. La Banca sopra indicata propo neva, pertanto, ricorso in opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. avverso il detto provvedimento del g.d. , chiedendo l’ammissione integrale dei crediti in relazione alle insinuazioninn. 464 e 478 4. Con il decreto sopra indicato e qui oggetto di ricorso per cassazione veniva tuttaviarigettata la così proposta opposizione, avendo il Tribunale rileva to che: 1)“gli estratti di conto corrente contenenti l’enunciazione delle singole operazioni non sono opponibili alla curatela in sede di ammissione al passivo”; 2)… “i contratti sono privi di data certa, gli estratti conto non sono integrali, e le modifiche dei tassi di interessi non sono state comunicate”; 3)“neppure risulta la notifica al correntista degli estratti conto ex art. 1832 c.c.”; 4)… “tenuto conto che il debito del terzo risulta destituito di prova e che il preteso riconoscimento nei piani attestati è anch’esso privo di data certa”. 5.Il decreto, pubblicato il 21.11.2028, è stato impugnat o da PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A.con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi .

Il Fallimento Co.da.p Cola Dairy Products, intimato, non ha svolto difese. La società ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,4 e 5 cod. proc. civ., n ullità del decreto impugnato e del procedimento conseguente a violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702,2709, 2710 c.c., nonch é dell’art. art. 115 c.p.c., per aver ritenuto non opponibili alla curatela gli estratti conto.

2. Con il secondo mezzo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., n ullità del decreto impugnato e del procedimento conseguente a violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2702,2709, 2710 c.c., nonch é dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla natura “integrale”degli estratti conto depositati.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per n ullità del decreto impugnato e del procedimento conseguente a violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2702, 2709, 2710 c.c., nonch é dell’ art. 1832 c.c., per aver ritenuto che gli estratti conto dovessero essere notificati a mezzo raccomandata.

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3,4e 5 c.p.c., la “nullità del decreto impugnato e del procedimento conseguente a violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2702,2709,2710 c.c., nonché dell’art. 118 T.U.B, per aver ritenuto non provato il credito per presunta omessa comunicazione delle modifiche del tasso debitore”.

5. La società ricorrente ha inoltre proposto un quinto motivo con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. , la “n ullità del decreto impugnato e del procedimento conseguente a violazione e falsa applicazione dell'art. 2697,2702,2709,2710 c.c., nonché dell’art. 115 T.U.B, per aver ritenuto non provato il credito nonostante il riconoscimento di debito per euro 500.000 effettuato con accordo finanziario del 31.7.2012 in relazione al passivo di conto corrente n. 2203”. 5.1 Ricorda la ricorrente che il Tribunale aveva affermato la mancanza di prova del credito e che “il preteso riconoscimento nei piani attestati è anch’esso privo di data certa”, facendo riferimento al piano finanziario stipulato il 14.9.2012 trala Codap Cola Dairy Product Spa e la Banca. 5.2 Sostiene invece la ricorrente che vi sarebbe certezza della data del riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.,contenuto nel piano finanziario, in quanto l’accordo mostrerebbe data certa , come risultante da annullo postale (all. 11-12 ricorsoex art. 98 LF.).

Con la conseguenza - aggiunge la società ricorrente -che da tale evidenza emergerebbe, in relazione al conto corrente n. 2203(per il quale erano stati depositati estratti conto dal 1997 al 2015), la superfluità della prova del credito attraverso il deposito degli estratti conto integrali, nonché l ’ irrilevanza della questione della data certa dei predetti estratti. 5.3 Il quinto motivo –che, per ragioni di pregiudizialità logica, va esaminato per primo –è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento delle questioni trattate nei primi quattro motivi. 5.3.1 Sul punto va ricordato, in premessa, che secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui laricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sulcuratore fa llimentare - della sua inesistenz a o invalidità (Cass.

Sez.6-1, Ordinanza n. 2431 del 04/02/2020 ; C ass. Sez.1, Sentenza n. 39123 del 09/12/2021 ). 5.3.2 Ciò posto, va rilevato che, con deduzione sul punto autosufficiente, la parte ricorrente ha dimostrato di aver allegato innanzi al Tribunale che vi era una ricognizione di debitoavente data certa (che , per la giurisprudenza sopra ricordata, deve ritenersiopponibile al curatore), il cui riscontro, negato invece dai giudici del merito, avrebbe dimostrato la fondatezza del credito insinuato e l’opponibilità dello stesso alla procedura fallimentare.

6. Con il sesto mezzo si denuncia, inoltre, ai sensi dell’art. 360 n. 3, 4, 5 c.p.c., la “nullità del decreto impugnato e del procedimento conseguente a omesso esame di fatti decisivi del giudizio in relazione alla domanda di ammissione n. 478”. 6.1 Deduce la ricorrente l’assoluta carenza di esame e motivazione su ulteriori punti del giudizio, trattati dalla ricorrente in sede di ricorsoin opposizione, ma completamente ignoratinel decreto impugnato: nel ricorso ex art. 98 L.F. si era contestata,infatti, l’esclusione della seconda domanda di ammissione n. 478, con cui era stata richiesta l’ammissione a chirografo per euro 837.450,00, per saldo di conto anticipi intestato n. 1844/20714 alla società Spray Pan s.p.a., essendo la società fallita fideiussore della medesima fino alla concorrenza di 3 milioni di euro.A tal fine aveva depositato contratto di apertura di credito per anticipo fatture ed estratti conto anticipi integrali, nonché fideiussione rilasciata da CODAP in favore Spray Pan e successive modifiche e copia estratto libro garanzie autenticato da notaio.

Secondo la ricorrente, il provvedimento del Tribunale avrebbe totalmente ignorato tale domanda di insinuazione, non facendo alcun riferimento alla sua ammissibilità e/o alla validità della fideiussione rilasciata da CODAP in favore della società Spray Pan cui era intestato il saldo passivo del conto anticipi. Aggiunge la ricorrente che la fideiussione era stataregolarmente pattuita, e ssendo stata stipulata a favore di un terzo,e che inoltre la data certa della fideiussione era fornitadal libro di attivazione affidamenti con vidima notarile. 6.2 Anche il sestomotivo è fondato, perché, con deduzione, anche in questo caso,autosufficiente, la ricorrente ha dimostrato di aver allegato, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, documentazione dalla quale evincere la data certa della fideiussione il cui esame, ai fini del giudizio di opponibilità alla curatela del documento , era stato dunque colpevolmente omesso dal Tribunale.

Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato.

P.Q.M.

accoglie il quinto e sesto motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli c