Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the bankruptcy liquidation of Tecnocalor SRL extinguished. The plaintiff, Tecnocalor SRL in liquidation, formally withdrew the appeal, while the defendant accepted this withdrawal. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal under Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code were met, leading to the dismissal of the case without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the judicial proceeding without the need for a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32270/2019 R.G. proposto da : TECNOCALOR SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO N 297, presso lo studio dell’avvocato TASSONE BRUNO (TSSBRN76A09F158K) rappresentato e difeso dagli avvocati CAIMI EMANUELE (CMAMNL75M14L682U), RONDINONE NICOLA (RNDNCL62S06H037Z) -ricorrente- contro FALLIMENTO TECNOCALOR SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHIUSI 31, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO (CRTPIO55E29L876E) rappresentato e difeso dall'avvocato GRANATA SERGIO (GRNSRG60C12F205D) -controricorrente- nonchè contro P3 SRL, FALLTO TECNOCALOR SRL IN LIQUIDAZIONE-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3789/2019 depositata il 18/09/2019. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il