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Decreto — n. 28095/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to formal waiver of proceedings by the prosecution under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 28095/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal against the deportation decree extinguished following the prosecution's formal waiver. The prosecution, represented by the General State Attorney, explicitly renounced the appeal, arguing that the waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judicial determination was necessary and the proceedings were terminated without addressing the merits of the case.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A formal waiver of appeal by the public prosecutor extinguishes the criminal proceedings, rendering any further judicial intervention unnecessary.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings public prosecutor renunciation Cassation dismissal deportation appeal diritto di soggiorno degli stranieri permesso di dimora scaduto allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24187/2023 R.G. proposto da : QUESTORE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MTIR MOHAMED -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n.10886/2023 depositata il 11/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza della costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 25/10/20