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Decreto — n. 28092/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 28092/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, BPER Banca S.p.A., had previously filed a recourse against a lower court judgment but subsequently renounced the proceedings. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit by the appellant extinguishes the proceedings and prevents the court from ruling on costs when the opposing party has not appeared.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings Civil Procedure Code Cassation appeal lack of appearance ricorso costituzionale all'estero condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2757/2023 R.G. proposto da : BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato DAVI' MARIO (DVAMRA70E21L113S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SPROVIERI FINICOLA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.183/2022depositata il 22/06/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza della costituzione dell’intimato

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 30/10/2024 LaPr