Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Rotilio Ercole and F.Lli Rotilio Srl, challenged a lower court judgment against BPER Banca S.p.A. without acting within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1619/2024 R.G. proposto da : ROTILIO ERCOLE, TOTANI ROSSANA, F.LLI ROTILIO SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ELEONORA DUSE N 5G, presso lo studio dell’avvocato CERNIGLIA MASSIMO (CRNMSM52L03G273Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliato in CAMPOBASSO VIA MONSIGNOR BOLOGNA N. 18,, presso lo studio dell’avvocato DAVI' MARIO (DVAMRA70E21L113S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1451/2023 depositata il 10/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.