Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Agnese Egger Irene, did not request a decision on the proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2103/2024 R.G. proposto da : AGNESE EGGER IRENE, elettivamente domiciliato in ROSOLINA I MAGGIO N DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ROSSI TOMMASO (RSSTMS77R26H620L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZENITH GLOBAL SPA, elettivamente domiciliato in CAVA DE¿ TIRRENI CORSO UMBERTO I, 144, presso lo studio dell’avvocato CIRILLO BRUNO (CRLBRN75A04F912I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO SOC COOP (ERA BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA SO COOP), WHITESTAR SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1234/2023 depositata il 06/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori