Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within the statutory 40-day period. The proceedings involved Ferrari Giorgio and Mauro against Intrum S.P.A. and others regarding a dispute where a settlement offer was made under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the appellant's inaction constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1312/2024 R.G. proposto da : FERRARI GIORGIO, FERRARI MAURO, elettivamente domiciliati in PARMA VIALE ANTONIO FRATTI N 36, presso lo studio dell’avvocato BRUNELLI MICHELE (BRNMHL65C31E897Y) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INTRUM S.P.A., elettivamente domiciliato in CREMA VIA PORZI 7, presso lo studio dell’avvocato SEVERGNINI MARCO (SVRMRC67T09D142C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FERRARI CLAUDIO, ENERGY FARM S.R.L., INTESA SAN PAOLO S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1618/2023 depositata il 30/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori