Cassation court dismisses appeal against bankruptcy ruling as facts were properly ascertained in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly determined the company's debt exceeded bankruptcy thresholds. The appellant argued fiscal documents proved a lower debt amount, but the court found these were merely factual assessments subject to appeal on facts, not legal review. Consequently, the court rejected the claim for cassation, stating such factual disputes must be challenged via revocation proceedings rather than a standard appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 2°, lett. c), l.fall.; Art. 380 bis, c.p.c.: A claim challenging factual findings regarding debt thresholds in bankruptcy proceedings is inadmissible under the appeal for cassation and must be pursued through a revocation action.
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ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9298-2022proposto da: FARO VERDE S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o MAURO VIVALDI per procura in calce al ricorsoe per nuova procura del 29/1/2024; -ricorrente - contro FALLIMENTO FARO VERDE S.R.L., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANPAOLO BARSOTTI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché GIACOMELLI ALESSANDRO e LANGONE FILOMENA; -intimati - avversola SENTENZA N. 465/2022 DELLA CORTE D ’ APPELLO DI FIRENZE, depositatail 7/3/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 16/5/2024;Ric. 2022n. 9298 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 RILEVATO CHE 1.1.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 7.3.2022, ha rigettato il reclamo proposto da Faro Verde s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal tribunale di Pisa su ricorso d i Alessandro Giacomelli e di Filomena Langone. 1.2. La corte del merito ha accertato che , contrariamente a quanto dedotto nell’unico motivo di reclamo, Faro Verde era assoggettabile a fallimento, essendo gravata da un indebitamento complessivo di € 504.103,76, che superava, sia pure di poco, il limite dimensionale previsto dall ’ art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall.. 1.3.
Faro Verde s.r.l., con ricorso notificato il 5/4/2022, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione della sentenza. 1.4. Il Fallimento ha resistito con controricorso. 1.5. Alessandro Giacomelli e Filomena Langone sono rimastiintimati. 1.6. Il presidente delegato , con decreto del 21.27/12/2023, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380 bis, comma 1°, c.p.c.. 1.7. Lasocietà ricorrente, con istanza dell’1/2/2024, ha chiesto la decisione del ricorso e nel termine previsto dall’art. 380 bis1 c.p.c. ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.
Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall., in combinato disposto con gli artt. 115, comma 1°, e 116, comma 1°, c.p.c., contesta che il proprio indebitamento superasse la soglia di cui all’art. 1, comma 2°, lett. c), l.fall.,così da renderla assoggettabile a fallimento; sostiene che i documenti fiscali e contabili da essa prodotti , erroneamente letti dalla corte Ric. 2022n. 9298 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 territoriale, provavano cheil suo indebitamento complessivo era in realtà pari ad €. 491.735,26. 2.2.
Il motivo è inammissibile. 2.3. La corte d’appello non solo ha tratto il proprio convincimento in ordine all’ammontare dei debiti di Faro Verde alla data della sentenza dichiarativa dalle risultanze dello stato passivo( non contestabili in sede di reclamo, ma solo attraverso apposita impugnazione ex art. 98 l. fall. che non risulta essere stata proposta dall’odierna ricorrente)ma ha anche esaminato, anziché dichiararle inammissibili, le specifiche doglianze dell’allora reclamante, là dove sosteneva che i crediti per IVA, contributi previdenziali e per onorario di un commercia lista erano di importo inferiore a quello ammesso, indicando le ragioni per le quali dovevano ritenersi infondate. 2.4.
Si tratta, com’è evidente, diaccertamenti in fatto che avrebbero potuto essere denunciati in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive , emergenti dagli atti del giudizio,che ove considerate dal giudice avrebbero condotto ad un diverso esito della controversia. 2.5. Nel caso di specie la società ricorrente si è invece limitata a riproporre i motivi di reclamo e ad affermare che il convincimento raggiunto dalla corte del merito circa la loro totale infondatezza non troverebbe conforto in alcun documento processuale. 2.6.
Ma, se così fosse (se cioè gli accertamenti del giudice del reclamo si fondassero su atti o fatti in realtà insussistenti) la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, 1° comma, n 4 c.p.c.. 2.7. L’errata valutazione del materiale istruttorio non comporta invece necessariamente la violazione o la falsa Ric. 2022n. 9298 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 applicazione di norme di legge processuale; al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi esclusivamente nel caso (nella specie non verificatosi) in cui il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
4. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.,poiché il giudizio è stato definito in conformità della proposta, va fatta applicazione del terzo e d el quarto comma dell ’ art. 96 c.p.c. .
5. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrentele spese di lite, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, della somma equitativamente determinata di €. 7.000, 00 ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma Ric. 2022n. 9298 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 di €. 1.500,00; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n