Cassation court remands case for re-notification of appeal to two partners due to failed service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case for a new procedural round to correct improper service of the appeal. While the Treasury argued that service to two partners failed, evidence showed the opposite occurred, with the other two partners properly notified and the first two failing to acknowledge receipt. Consequently, the court ordered the appeal to be re-notified to Silvia Martire and Marco Masserano within sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When service of an appeal is defective due to lack of receipt acknowledgment, the court must order re-notification to the correct recipients to ensure valid procedural standing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25018/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLE POLITI- CHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona dei Ministri p.t., non- ché AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore ge- nerale p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrenti – contro MARTIRE SILVIA, MASSERANO GIUSEPPE, MASSERANO ELVIRA e MASSE- RANO MARCO, in qualità di soci della SILVIA GEM S.R.L.;
–intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 2286/21, depositata il 29 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con lodo sottoscritto il 14 novembre 2013il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta nel corso dell'esecu- zione di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Mo- nopoli di Stato e la Silvia Gem S.r.l. per la disciplina del rapporto inerente ad una concessione per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a) dichiarò il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Amministrazione autonoma responsabili per il ritardo e l'inadempimento della convenzione, b) li condannò in solido al risarcimento dei danni in favore della Silva GEM, in misura pari b1)allo 0,70% del corrispettivo convenutoper la raccolta delle scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scommesse a quota fissa dal 1° gennaio 2000 al mese di aprile 2001, b2)allo 0,70% del corrispettivo conve- nuto per la raccolta delle scommesse a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scommesse a quota fissa dal 1° gennaio al mese di luglio 2000, b3)al 10% del corrispettivo convenuto per la raccolta delle scom- messe a totalizzatore, per il ritardo nell'avvio dell'accettazione delle scom- messe a totalizzatore nazionale dal 1° gennaio 2000 al 2005, c) rigettò le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti, e d)pose a carico delle parti, in solido, il pagamento delle spese processuali, ripartite per il 50% tra di esse; che l'impugnazione proposta dai Ministeri e dall'Agenzia delle Dogane e dei Minopoli nei confronti di Martire Silva, Masserano Giuseppe, Elvira e Mar- co, già soci della Silvia Gem, cancellata dal Registro delle Imprese il 1° marzo 2013, è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 29 marzo 2021ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale, nella parte recante la condanna in solido dei Ministeri; che avverso la predetta sentenza i Ministeri e l'Agenzia hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; che gl'intimati non hannosvolto attività difensiva.
Considerato che nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la difesa erariale ha riferito che, mentre la notificazione del ricorso a Silvia Martire e Marco Masserano è stata regolarmente effettuata, quella agli altri due soci della Silvia GEM ha avuto esito negativo, ed ha pertanto chiesto la fissazione di un termine per la rinotifica del ricorso a Elvira e Giu- seppe Masserano; che dalla documentazione acquisita agli atti risulta invece che la notifica- zione a Elvira e Giuseppe Masserano è stata regolarmente effettuata, mentre quella che ha avuto esito negativo è la notifica eseguita nei confronti di Silvia Martire e Marco Masserano, per la quale non sono stati depositati gli avvisi di ricevimentodei plichi raccomandati; che la causa dev'essere pertanto rinviata a nuovo ruolo, con la fissazione di un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso ai predetti intimati.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinotifica del ricorso a Silvia Mar- tire e Marco Masserano, entro sessanta giorni dalla comunic