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Decreto — n. 27873/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 27873/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, representing a bankrupt company, did not act within the deadline set by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
failure to request decision 40-day deadline extinction of proceedings deemed withdrawal case closure proposal legal costs allocation statutory time limit spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9834/2018 R.G. proposto da : FALLIMENTO MERCANTILE ACCIAI SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO (RPPNTN35H11F943D) rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO DI TORREPADULA NICOLA (RCCNCL59A11F839M) -ricorrente- contro AMORUSO GIUSEPPE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 76 SCALA 8 INT 6, presso lo studio dell’avvocato BARBATELLI-TRONCONE BARBATELLI-TRONCONE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati BOCCHINO LORENZO (BCCLNZ59R15F481Z), LENTINI FELICE (LNTFLC62D04H703C), BARBATELLI MAURIZIO (BRBMRZ55C08F839W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.269/2018 depositata il 19/01/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori