Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Team Service Soc Cons ARL, had not responded to the opposing party's proposal for judgment definition, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs amounting to €7,500 plus statutory fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15810/2020 R.G. proposto da : TEAM SERVICE SOC CONS ARL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato RIEDI RICCARDO (RDIRCR63P15H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONGREGAZIONE ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N 1/2013, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA, 213, presso lo studio dell’avvocato MAIONE NICOLA (MNANCL71T09M208U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA inn.38023/2015 depositat o il 07/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le