Cassation court dismisses appeal as litigation costs are offset by the opposing party's waiver of the claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished because the appellant formally waived their appeal on the same day the counter-claimant accepted the waiver. Although the lower court had previously ruled in favor of the appellant regarding economic abuse claims, the procedural act of mutual waiver rendered the substantive issues moot. Consequently, the judgment was declared extinct without any allocation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party waives their appeal and the opposing party accepts this waiver, the proceedings are extinguished regardless of the merits of the underlying dispute.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26463/2022,proposto da M.F. METALLURGICHE FROSSASCO , s.p.a., in liquidazione, elettivamente dom iciliata i n Roma, viale Regina Margherita 3 06 , presso l’avv. Francesco Picone , dal quale è ra ppres. e di fes a , unitamente all’avv. Vittorio Ferreri, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- CNH INDUSTRIAL ITALIA, s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. , elettivamente domiciliata n Roma, p.zza di Spagna 15, presso gli avv.ti avv. C. Ferdinando Emanuele e Roberto Argeri, dai quali è rappres. e difesa,per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 927 / 22 della Corte d’appello di Torino, depositata il 24.8.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con atto notificato il 29.6.07 la M.F Metallurgiche Frossasco s.p.a., in liquidazione, citava la CNH Industrial Italia s.p.a. (CNH) innanzi al Tribunale di Pinerolo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionatole da pretese condotteillecite tenute dalla società convenuta, in violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, ex art. 9 l. n. 192/98 e, comunque, degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c., nonché del principio generale di cui all’art. 2043 c.c. La società convenuta si costituiva eccependo l’infondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della società attrice a pagarle un credito di circa euro 500.000,00 cui aveva precedentemente rinunciato a condizione che, fra l’altro, i soci o i terzi non avessero proposto opposizione al bilancio di liquidazione ed alla cancellazione della stessa M.F. dal registro delle imprese (cosa che si era invece verificata), nonché al risarcimento dei danni causati da determinate condotte lesive compiutedall’attrice.
Con sentenza del 17.7.12, il Tribunale rigettava entrambe le domande delle parti. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20.4.16, accoglieva il gravame proposto dalla M.F. s.p.a. e ri gettava l’appello incidentale della CNH s.p.a. e, in totale riforma della sente nza impugnata, condannava quest’ultima al pagamento, in favore d ell’appellante principale,della somma di euro 1.227.948,12. Ricorreva per cassazione la M.F.s.p.a, mentre la CNH s.p.a. resisteva con controricorso, proponendo ricorso incidentale.Con ordinanza del 16.12.2020, la Cassazione rigettava il ricorso principale e accoglieva l’incidentale che aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dellaM.F. al pagamento del credito di euro 528.151,09.
La M.F. s.p.a. rias sumeva la causa innanzi alla Corte d’appello ; si costituiva la controparte, chiedendo di rigettare le domande di M.F. e di accogliere la domanda riconvenzionale per la condanna di quest’ultimaa pagare la somma di euro 528.151,09 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02. Con sentenza depositata il 24.8.22, la Corte d’appello accoglieva la domanda riconvenzionale, e condannava la M.F. s.p.a. al pagamento, in favore della CNH s.p.a. , della somma di euro 528.151,09 oltre interessi ex d.lgs. 231/02. La M.F. s.p.a. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con due motivi.La CNH s.p.a. resiste con controricorso.
RITENUTO CHE Con atto del 19.9.24 la parte ricorrenteha rinunciato al ricorso, ex art.390 c.p.c., con compensazione delle spese di lite tra le parti; con atto in pari data, la rinunciaè stata accettata dalla parte controricorrente. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella