Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27843/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry's appeal, upholding lower court's interpretation of research funding contract termination clauses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27843/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling regarding the termination of a research funding contract. The Ministry argued that the contract allowed for discretionary choice between interrupting or revoking funding upon project failure, but the lower court found the contract language mandatory for revocation. The court dismissed the appeal because the Ministry's arguments sought a different contractual interpretation rather than correcting an error in legal application.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court of cassation cannot substitute its own interpretation of contractual clauses for that of the court of appeal when the lower court has correctly applied the relevant legal rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
contractual interpretation research funding termination cassation inadmissibility administrative appeal contractual discretion finanziamento di progetti responsabilità per prospetti d'emissione responsabilità del responsabile di progetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, sixth paragraph, Constitution
civ., la ricorrente lamenta la nullità della decisione per violazione dell’art. 111 Cost.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
7.- Con il secondo motivo , proposto ex art. 360 n° 4 cod.
Art. 112 c.p.c.
civ., il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
Art. 346 c.p.c.
d.lgs. n° 297/1999
d.m. n° 55 del 2014
11.- In conclusione, il ricorso va respinto in toto ed alla soccombenza del Ministero segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della curatela resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m.
d.m. n° 147 del 2022
n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 830 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.
art. 111 Cost
civ., la ricorrente lamenta la nullità della decisione per violazione dell’art. 111 Cost.
art. 112 cod. proc. civ
civ., il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuta assorbita l’ulteriore eccezione sollevata in appello dal Miur in subordine (ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 5955 del 14.3.2014
Non sussistono ipresupposti di cui all’articolo 13, comma 1- quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione dello Stato (Sez. 3, n. 5955 del 14.3.2014, Sez.
Sez. 6 - L, n. 1778 del 29.1.2016
5955 del 14.3.2014, Sez. 6 - L, n. 1778 del 29.1.2016;
Sez. L, n. 20682 del 29.9.2020
Sez. L, n. 20682 del 29.9.2020, Sez.U, n.
Sez.U, n. 4315 del 20.9.2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 2880del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Ministero dell’Università e della Ricerca (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - c.f. 96446770586), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, fax 0696514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato. Ricorrente contro Fallimento Alfa Ossigeno srl n. 45/2020 (C.F./P.IVA 02577530658), dichiarato con sentenza del Tribunale ordinario di Salerno n. 45/2020, in persona dei curatori dr.ssa Nerina Gaeta (C.F.

GTANRN66P01F912V) e dott. Tommaso Nigro (C.F. NGRTMS67L22H703X), autorizzati alla costituzione in giudizio dal G.D. con provvedimento del dell’8/2/2022, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale stesa su documento separato, dall’avv. Stefano De Luca Musella [DLCSFN75E27F952X], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via dei Gracchi n. 209, p.e.c. sdelucamusella@legalmail.it. Controricorrente nonché contro Agenzia delle Entrate –Riscossione. Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n° 1690 depositata il 1° dicembre 2021.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dottor Andrea Postiglione, che ha concluso per la cassazione della sentenza. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.-Con decreto n. 790 del 21/06/2004 il MIUR concedeva alla Alfa Ossigeno s.r.l. un finanziamento, sotto forma di credito agevolato e contributo di spesa ai sensi del d.lgs. n° 297/1999, per la realizzazione di un progetto di ricerca industriale, relativo alla produzione di liquido radioattivo impiegato per l’analisi strumentale definita “PET-Tomografia ad emissione di positroni”, concedendo altresì un’anticipazione dell’agevolazione, come previsto dal contratto di finanziamento stipulato il 29 dicembre 2004 tra la società e la Banca Nazionale del lavoro S.p.A.

Essendo insorta la necessità di procurarsi una sicura fonte energetica per la realizzazione del progetto oggetto di finanziamento, nell’anno 2007 la Alfa Ossigeno s.r.l. presentava richiesta di autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto di energia elettrica alimentato a gasolio della potenza di 5,2 MW. Avviato l’iter autorizzativo e convocata una conferenza dei servizi dalla Provincia di Salerno, la società inoltrava al MIUR, all’Esperto Scientifico e alla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna una richiesta di proroga della durata del progetto: richiesta riscontrata dall’Esperto che, con missiva del 3 luglio 2007, comunicava che la proroga di un anno poteva essere concessa solo se l’iterburocratico autorizzativo fosse stato completato entro il 15 settembre 2007.

Con missiva del 29 ottobre 2007 la Alfa Ossigeno s.r.l. dichiarava di rinunciare al proseguimento della ricerca, stante l’impossibilità di completare nei tempi imposti dall’Amministrazione il percorso burocratico per la costruzione del nuovo impianto di energia elettrica, a causa della situazione di stallo creatasi per il comportamento della Regione Campania. Con due distinti d.m. n° 1923 del 4 dicembre 2007 e n° 181/Ric. dell’8 febbraio 2008, il MIUR revocava, quindi, il finanziamento, in ragione della rinuncia da parte della Alfa Ossigeno s.r.l., con contestuale recupero delle somme erogate. 2.- Con citazione dinanzi al Tribunale di Salerno, Alfa Ossigeno s.r.l., premessi i fatti riassunti al precedente paragrafo 1, ha presentato opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020080049330455000 relativa al ruolo n. 2008/005535, emessa su richiesta del Ministero per un importo di euro 830.354,87, di cui euro 680.331,36 per la revoca del credito agevolato, euro 113.127,66 per la revoca del contributo spese, euro 36.895,85 per i compensi di riscossione oltre alle spese di notifica, agli interessi di mora e agli eventuali ulteriori interessi di riscossione.

Secondo l’opponente la revoca era illegittima, in quanto la rinuncia al proseguimento della ricerca era dipesa da causa a lei non imputabile: circostanza che avrebbe dovuto condurre all’applicazione, in luogo della revoca, del diverso istituto dell’interruzione del finanziamento, disciplinato agli artt. 6 e 12 del contratto di finanziamento, senza recupero delle somme corrisposte dal Ministero. Alfa Ossigeno s.r.l. ha, pertanto, chiesto l’accertamento dell’invalidità e/o dell’inefficacia della revoca e dell’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo al MIUR.

Nel contraddittorio con Miur, il Tribunale di Salerno, con sentenza n° 1804/2017, affermata la propria giurisdizione, rigettava l’opposizione della Alfa Ossigeno s.r.l., ritenendo che, sulla scorta dell’art. 1 del contratto di finanziamento, la società si fosse assunta la completa responsabilità della realizzazione del progetto; ne conseguiva l’imputabilità alla Alfa Ossigeno della mancata attuazione dell’impianto, atteso che la necessità dell’autorizzazione doveva esserle nota sin dal momento della progettazione dell’impianto. 3.- Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione la Alfa Ossigeno s.r.l., cui resistevano con due distinte comparse il MIUR e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che era rimasta contumace nel giudizio di primo grado.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n° 1690/2021, ha parzialmente accolto il gravame della Alfa Ossigeno, ritenendo che la rinuncia fosse dipesa da fatti a lei non imputabili e che, pertanto, nel caso in esame andasse applicato l’art. 13 del contratto di finanziamento, venendo in questione un’interruzione e non una revoca, atteso che l’appellante non poteva rispondere della condotta di enti terzi che avevano di fatto ritardato la prosecuzione delle necessarie procedure autorizzative. Di conseguenza, la Corte territoriale ha dichiarato che non ricorrevano i presupposti della revoca del finanziamento operata dal MIUR, con conseguente annullamento della cartella esattoriale e del relativo ruolo oggetto di opposizione. 4.-Ricorre per cassazione il Ministero dell’università e della ricerca, affidando l’impugnazione a tre motivi.

La curatela di Alfa Ossigeno s.r.l., nel frattempo dichiarata fallita, ha resistito in giudizio con controricorso. L’Agenzia entrate – riscossione è rimasta intimata, nonostante la regolare notificazione del ricorso a mezzo p.e.c. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 biscod. proc. civ. Solo il controricorrente ha depositato una memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 1362 ss., 1366 e 1375 del cod. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto che la rinuncia alla prosecuzione del progetto fosse dipesa da cause non imputabili alla Alfa Ossigeno s.r.l., alla quale dunque non poteva essere richiesta la restituzione delle anticipazioni percepite ai sensi dell’art. 5 del contratto finanziamento.

Sostiene in particolare il ricorrente che, sulla scorta del quadro delineato dal contratto di finanziamento, per un verso il rispetto del canone della diligenza professionale avrebbe dovuto condurre la Alfa Ossigeno ad avviare per tempo le procedure amministrative propedeutiche a conseguire le necessarie autorizzazioni; per altro verso la società finanziata avrebbe dovuto assumere su di sé ogni conseguenza relativa all’instaurazione di rapporti giuridici con terzi in vista dell’esecuzione del contratto, non potendo addurre a ragione del proprio inadempimento le difficoltà burocratiche riscontrate nel confronto con la Regione Campania. 6.-Il mezzo è inammissibile.

Come si desume dalla lettura delle pagine in cui esso è esposto e, in particolare, delle pagine 11-14, esso consiste in una censura di merito avente ad oggetto l’interpretazione data dalla Corte distrettuale al contratto tra la Alfa Ossigeno, soggetto finanziato, e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (soggetto preposto, in nome e per conto del Ministero agli adempimenti amministrativi e tecnici per l’istruttoria e la gestione degli interventi agevolati). Secondo il ricorrente, gli articoli dell’accordo (lettera d-bis delle premesse, nonché artt. 1 e 3) andrebbero interpretati nel senso che Alfa O ssigeno era tenuta ad assumere su di sé ogni conseguenza relativa all’iterburocratico autorizzativo.

Osserva, nondimeno, il Collegio che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto esclusivamente affidata al giudice di merito: pertanto, il ricorrente per cassazione, non può limitarsi a fornire una interpretazione diversa e contrapposta rispetto a quella data al contratto da tale giudice, ma è tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni quest’ultimo si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

In altri termini, l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti, e la violazione di queste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale (per tutte: Cass., sez. 3, 10 maggio 2018, n° 11254). 7.- Con il secondo motivo , proposto ex art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la nullità della decisione per violazione dell’art. 111 Cost. e 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello valutato il contegno negoziale di Alfa Ossigeno s.r.l. prescindendo del tutto dall’esame delle clausole del contratto di finanziamento illustrate dal MIUR in sede di gravame; clausole che imponevano al soggetto beneficiario di eseguire il progetto con assunzione di ogni incombente relativo all’acquisizione delle risorse necessarie. 8.-Il mezzo è inammissibile per più ragioni.

Anzitutto, per la sua genericità e per la mancanza di autosufficienza. Il ricorrente, infatti, lamenta che il giudice non abbia preso in considerazione le clausole contrattuali già sopra citate (lettera d-bis delle premesse, nonché artt. 1 e 3), ma senza trascriverle (nemmeno in parte) e senza indicare i punti di esse che sarebbero stati trascurati dal giudice territoriale nell’esame del contratto: esame che, dal tenore della decisione, risulta svolto con motivazione rispettosa del limite di costituzionalità previsto dall’art. 111, sesto comma, Cost.In secondo luogo, vale per questo mezzo quanto già esposto al precedente paragrafo.

In sostanza, il ricorrente chiede a questa Corte di procedere all’esame diretto delle clausole contrattuali e di dare ad esse un’interpretazione diversa da quella fornita dalla corte territoriale: richiesta che, per quanto già sopra detto, si appalesa inammissibile. In conclusione, il motivo così concepito si traduce in una generica – quanto insussistente –enunciazione di un’omissione di motivazione ed in una invocazione di un’interpretazione dei documenti di causa diversa da quella preferita dal secondo giudice. 9.-Con il terzo motivo, proposto ex art. 360 n° 4 cod. proc. civ., il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuta assorbita l’ulteriore eccezione sollevata in appello dal Miur in subordine (ai sensi dell’art. 346 dello stesso codice) e, dunque, in sostanza, di aver omesso di valutare che, in base alla disciplina contrattuale, la non imputabilità dell’inadempimento non dava luogo, sempre e comunque, all’interruzione del finanziamento in luogo della revoca.

Secondo il ricorrente, infatti, anche nelle ipotesi di mancata esecuzione del progetto per cause indipendenti dal sovvenuto il Ministero conserverebbe piena discrezionalità nella scelta tra interruzione e revoca del finanziamento, come si desumerebbe dagli artt. 6, 13, d-bisdelle premesse e 3 del contratto. In base ai citati articoli, l’interruzione dovrebbe essere disposta in caso di realizzazione ridotta del progetto che conservi una fruibilità parziale, mentre la revoca interverrebbe in caso di mancata realizzazione (ipotesi ricorrente nella fattispecie). 10.- Anche questo mezzo appare inammissibile, non solo per carenza di autosufficienza (per le ragioni esposte dal resistente alle pagine 5 e seguenti del controricorso), ma prima ancora perché esso tende, ancora una volta, ad ottenere da questa Corte un’interpretazione del contratto diversa da quella data dal giudice di merito, senza censurare l’erronea applicazione dei canoni ermeneutici utilizzati dal giudice d’appello.

Il Collegio rinvia, pertanto, a quanto già esposto ai precedenti paragrafi. 11.- In conclusione, il ricorso va respinto in toto ed alla soccombenza del Ministero segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della curatela resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 830 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Non sussistono ipresupposti di cui all’articolo 13, comma 1- quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione dello Stato (Sez. 3, n. 5955 del 14.3.2014, Sez. 6 - L, n. 1778 del 29.1.2016;

Sez. L, n. 20682 del 29.9.2020, Sez.U, n. 4315 del 20.2.2020). p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudi