Court orders joinder of three appeals against the same appellate judgment and remands case for consolidation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the joinder of three separate appeals filed against the same second-instance judgment and remanded the case for consolidation. The appellants, including Assicurazioni Generali, Banca Monte dei Paschi di Siena, and Unicredit, challenged the appellate court's decision which had dismissed their main appeals and incident appeals. The court ruled that procedural efficiency required merging these distinct proceedings to allow simultaneous handling with a related pending case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: The court may order the joinder of separate appeals against the same judgment to ensure procedural economy and facilitate concurrent treatment with related proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. 624 2 / 202 3 r.g. propost o da : ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., con sede in Trieste, alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, in persona dei legali rappresentanti pro temporeAvv. Stefania Bergamo e Mariagiovanna Scarpa, rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. Vincenzo Cuffaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Caio Mario n. 27. - ricorrent e - contro ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, Ente di diritto pubblico con gestione autonoma,ora ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A., con sede in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 5, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Antonella Baldino, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. Renzo Costi e dell’Avvocato Federico Lucarelli, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via dei Gracchi n. 6.
–controricorrente - e BANCO DI SARDEGNA S.P.A., con sede in Cagliari, al viale Bonaria n. 33, in persona del p residente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro temporedott. Gianfranco Farre , rappresentat a e difes a , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. Alberto Picciau, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano , al Piazzale Principessa Clotilde n. 8. –controricorrente e ricorrente incidentale - e UNICREDIT S.P.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., SPORT E SALUTE S.P.A. (già CONI Servizi s.p.a.), CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., DEXIA CREDIOP S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. e BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - intimat e - al qualerisultano abbinat i quello di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona del procuratore speciale Avv.
Daria Gentili, rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. Claudio Scognamiglio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326. - ricorrent e - contro ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, Ente di diritto pubblico con gestione autonoma,ora ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A., con sede in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 5, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Antonella Baldino, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. Renzo Costi e dell’Avvocato Federico Lucarelli, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via dei Gracchi n. 6.
–controricorrente - e UNICREDIT S.P.A., BANCO DI SARDEGNA S.P.A., ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., SPORT E SALUTE S.P.A. (già CONI Servizi s.p.a.), CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., DEXIA CREDIOP S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. e BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - intimate - equello di UNICREDIT S.P.A., con sede in Milano, alla Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, in persona della procuratrice speciale dott.ssa Ilaria Trombacco, rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. Stefano D’Ercole e dall’Avv.
Nicola Palombi, con cui elettivamente domicilia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata stefanodercole@ordineavvocatiroma.orge presso lo Studio Legale D’Ercole in Roma, alla via in Arcione n. 71. - ricorrent e - contro ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, Ente di diritto pubblico con gestione autonoma,ora ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A., con sede in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 5, in persona del suo Presidente vicario e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Antonella Baldino, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Prof. Renzo Costi e dell’Avvocato Federico Lucarelli, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via dei Gracchi n. 6.
–controricorrente - e BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., DEXIA CREDIOP S.P.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., BANCO DI SARDEGNA S.P.A., ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., SPORT E SALUTE S.P.A. (già CONIServizi s.p.a.), CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ed INTESA SANPAOLO S.P.A. - intimate - avverso la sentenza, n. cron. 278/2023, dellaCORTE DI APPELLO DI ROMA , pubblicatain data 13/01/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/10/2024dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1.Con atto ritualmente notificato, Uni c redit s .p. a . citò l’I.C.S. – Istituto per il Credito Sportivo(d’ora in avanti, anche, breviter , I.C.S.) , in persona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, nonché i medesimi Commissari straordinari Marcello Clarich e Paolo D’Alessio in proprio, e, ancora, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Dexia Crediop s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s .p. a ., Banco di Sardegna s .p. a ., Assicurazioni Generali s.p.a., CONI Servizi s.p.a., Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. edIntesa Sanpaolo s.p.a., innanzi al Tribunale di Roma chiedendo che venisse pronunciato l’annullamento, ex artt. 2388 e 2377 c od . c iv . , ovvero dichiarata la nullità, ex art. 2379 c od . c iv ., della delibera n. 424 del 13 settembre 2013, con la quale i Commissari straordinari dell’I.C.S. avevano annullato le precedenti delibere di distribuzione degli utili per gli esercizi dal 2005 al 2010.A sostegno di tali istanze espose che:
i) in base alla normativa vigente,l’I.C.S. era ente pubblico economico, esercente impresa creditizia ed operante in regime di diritto privato, rientrante nel novero delle “Banche pubbliche residue” ex art. 151 del d . l gs. n. 385/1993 e, pertanto, assoggettato alla disciplina di cui al T.U.B.; ii) la trasformazione dell’I.C.S. in società per azioni non aveva avuto luogo solo per la difficoltà di individuare il soggetto cui “riferire” uno dei fondi ricompresi nel patrimonio di detto Istituto, ovvero il cd. Fondo ex lege n. 50/83, alimentato da un’aliquota sugli incassi lordi dei concorsi pronostici gestiti dal CONI; iii ) il capitale dell’I.C.S. era suddiviso in quote, riferibili ad essa istante ed alle varie società ed Istituti di credito convenuti; iv) con legge n. 350/2003, art. 14, comma 14, era stato disposto che, con direttive impartite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell’Economia, si facesse luogo alla “riforma” dell’I.C.S., prevedendosi, in particolare, modifiche dello Statuto finalizzate adassicurare una rappresentanza delle Regioni negli organi di tale Istituto, nonché a disciplinare “le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell’Istituto medesimo” nel rispetto della “sana e prudente gestione” richiesta dall’art. 56 T.U.B.per le aziende di credito;
v) in ossequio alle menzionate previsioni normative , il Ministero dell’Economia, il 14 dicembre 2004, aveva emanato le direttive di competenza e, quindi, il 4agosto 2005, era stato approvato il nuovo Statuto dell’I.C.S., in sostituzione del precedente risalente all’anno 2002; vi) insorti contrasti in merito alla composizione del consiglio di a mministrazione dell’I.C.S., detto Istituto, su proposta della Banca d’Italia, era stato posto in amministrazione straordinaria, exart. 70, comma 1, lett. a), del T.U.B., con decreto del Ministero dell’Economia del 28novembre 2011; vii) i Commissari straordinari nominati, sebbene incaricati della mera risoluzione delle problematiche connesse alla composizione dell’organo amministrativo, avevano proposto alle Autorità governative di vigilanza l’annullamento dello Statuto del 2005 e delle delibere di distribuzione degli utili adottate in forza di esso, assumendone l’illegittimità.
Atale segnalazione aveva fatto seguito l’avvio di un procedimento in autotutela ex art. 21 - nonies della legge n. 241/1990, definito con l’adozione del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 avente ad oggetto l’annullamento, tra l’altro, del decreto di approvazione dello Statuto dell’I.C.S. del 4 agosto 2005; viii ) questo provvedimento di annullamento era stato prontamente impugnato innanzi al TAR Lazio da essa attrice e da altri Istituti di credito “partecipanti”; ix) nelle more, tuttavia, i Commissari straordinari avevano dato l’avvio ad un ulteriore procedimento per l’annullamento d’ufficio delle delibere di approvazione dei bilanci e di distribuzione degli utili adottate dal consiglio di amministrazione dell’I.C.S. per gli esercizi dal 2005 al 2010, all’esito del quale, senza tenere in alcun conto le ragioni e contestazioni formalizzate dagli Istituti di credito “partecipanti”, i medesimi Commissari, con delibera n. 424 del 13 settembre 2013, avevano annullato le suddettedelibere di approvazione dei bilanci e di distribuzione degli utili, provvedendo a rideterminare gli utili distribuibili in applicazione dell’art. 31 del “reviviscente Statuto del 2002”;
x) anche tale delibera dei Commissari straordinari era stata impugnata innanzi al TAR Lazio; xi ) la citata delibera n. 424 del 13 settembre 2013 era illegittima perchéadottata sull’erroneo presupposto che le delibere di distribuzione degli utili fossero atti amministrativi, passibili di annullamento in autotutela, mentre, in realtà, tanto le delibere annullate quanto i susseguenti atti di rideterminazione degli utili distribuibili erano null’altro che negozi di diritto privato, assoggettati alle regole del diritto societario. 1.1. Instauratosi il contraddittorio , si costitu ì l’Istituto per il Credito Sportivo, che, in via preliminare, eccepì, tra l’altro,il difetto di giurisdizione del tribunale adito , in favore del Giudice amministrativo , e la “litispendenza/continenza”, evidenziando che, sia presso il menzionato tribunale che innanzi a diversi u ffici giudiziari, risultavano pendenti altri giudizi nei quali gli Istituti di credito parti del presente procedimento avevano richiesto, in forma di domanda o di eccezione riconvenzionale, l’accertamento della invalidità della delibera n. 424 del 13.09.2013.
Dedusse, poi, che:
i) anche a voler ritenere astrattamente fruibili, per l’impugnazione della delibera predetta, i rimedi di cui agli artt.2388, 2377 e 2379 cod. c iv ., l’azione in concreto promossa dalla Unicredit S.p.A. doveva considerarsi inammissibile, atteso che detta società attrice era priva dei requisiti di legittimazione attiva previsti dalle norme citate; ii) comunque, il provvedimento censurato in nessun caso poteva qualificarsi come deliberazione assembleare impugnabile exart. 2377 e 2379 c.c.. Contestò, infine, nel merito le ragioni e doglianze svolte dalla controparte. 1.1.1.
Si costituirono, inoltre, i Commissari straordinari Marcello Clarich e Paolo D’Alessio – convenuti anche in proprio – i quali, in via preliminare, eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all’impugnazione in concreto proposta dall’Unicredit s.p.a. Sostennero , poi, che, anche a voler ritenere che l’attrice avesse inteso far valere la loro responsabilità per le determinazioni assunte nell’espletamento dei compiti di pertinenza, una tale azione doveva considerarsi in ogni caso improponibile perché non sorretta dall’autorizzazione prevista e prescritta dall’art. 72, comma 9, del d . l gs. n. 385/1993.
In via gradata , eccepi rono: i ) la litispendenza, evidenziando che Unicredit s.p.a. aveva già impugnato innanzi al Tar Lazio la delibera n. 424 del 13.09.2013 e tale procedimento, preventivamente introdotto, era ancora pendente; ii) il difetto di giurisdizione del tribunale adito, in favore del Giudice amministrativo; iii) la decadenza di Unicredit s.p.a. dall’azione ex art. 2388 c od . c iv ., sul rilievo che l a loro impugnazione risultava promossa dopo il decorso del termine di giorni novanta.Infine, contestarononel merito le ragioni e domande di parte attrice. 1.1.2.
Con distinte comparse, si costitui rono pure Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Dexia Crediop s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Banco di Sardegna s.p.a. edAssicurazioni Generali s.p.a., che aderirono alle domande formulate da Unicredit s.p.a. nei confronti dell’I.C.S. 1.1.3. Rimasero contumaci, invece, CONI. Servizi s.p.a., Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. edIntesa Sanpaolo s.p.a. 1.2. Nella pendenza del giudizio,fudefinito in primo grado –con sentenza n. 5204/2014 –il procedimento promosso innanzi al TAR Lazio avverso il d.m. del 6 marzo 2013, di annullamento, ex art. 21 - nonies della legge n. 241/1990, del decreto di approvazione dello Statuto dell'I.C.S. del 4agosto 2005; taledecisione – di rigetto della spiegata domanda di annullamento del menzionato d.m.– fu impugnata innanzi al Consiglio di Stato. 1.3.
Con sentenza parziale del 27 maggio 2015, n. 11714, il tribunale capitolino, inter alia, rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’I.C.S. e, con separata ordinanza in pari data,dispose la sospensione del giudizio fino alla definizione – con sentenza passata in giudicato – del procedimento pendente innanzi al Giudice amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione del decreto interministeriale del 6 marzo 2013. 1.4. All’esito della definizione del procedimento testé indicato,–e, quindi, venuta meno la causa di sospensione –Unicredit s .p. a. riassunse il giudizio ed il tribunale, con sentenza definitiva del 30 ottobre 2018, n. 20829, respinsele domande volte alla declaratoria della invalidità della delibera n. 424 assunta dai Commissari straordinari dell’I.C.S. ed alla consequenziale declaratoria della piena legittimità delle delibere di distribuzione degli utili oggetto della citata delibera n. 424, con ogni conseguenza di legge.
Disattese, inoltre, la domanda formulata da Assicurazioni Generali s .p. a . diretta ad ottenere l’accertamento del suo diritto di trattenere in ogni caso i dividendi distribuiti daI.C.S. per gli esercizi 2005 - 2010, anche in applicazione dello Statuto entrato in vigore nel 2002, previa eventuale conversione delle deliberazioni assunte e contestate dall'I.C.S.
2. Contro queste statuizioni promosse gravame principale U nicredit s.p.a., al quale resistettero l’Istituto per il Credito Sportivo, Assicurazioni Generali s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Banco di Sardegna s.p.a., ciascuno di essi proponendo anche un proprio appello incidentale. Rimasero contumaci, invece, Sport e Salutes.p.a. (già CONI Servizi s.p.a.), Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., Dexia Crediop s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a., e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. 2.1. Con sentenza del 13 gennaio 2023, n. 278, pronunciata ex art. 281- sexies cod. proc. civ., la Corte di appello di Roma:
i) rigettò l’impugnazione principale di Unicredits.p.a., cui avevano aderito , con gravame incidentale , Banca Monte dei P aschi di S iena s .p. a . e d Assicurazioni Generali s .p. a. ; ii ) respinse l’appello incidentale di I.C.S. - Istituto per il Credito Sportivo; iii) dichiarò inammissibile l’appello incidentale di Banco di Sardegna s.p.a. nonché l’appello incidentale di Assicurazioni Generali s.p.a. limitatamente al quinto motivo; iv)confermò la sentenza del Tribunale di Roma impugnata .
3. Avverso questasentenza sono stati proposti tre autonomi ricorsi da parte di:
i) Assicurazioni Generali s.p.a.,affidato a due motivi , al quale hanno resistito, con separati controricorsi, l’Istituto per il Credito Sportivo (poi divenuto Istituto per il Credito Sportivo e Culturale s.p.a.) e Banca di Sardegna s.p.a., la quale ha promosso anche ricorso incidentale recante cinque motivi, a sua volta resistiti con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., dall’Istituto predetto. Sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari della notificazione di detto ricorso; ii)Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., concinque motivi , al quale ha re sistito esclusivamente l’Istituto per il Credito Sportivo, mentre sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari della notificazione di talericorso; iii ) Unicredit s.p.a., con quattro motivi, anch’esso resistito solo dall’Istituto per il Credito Sportivo, mentre sono rimasti intimati tutti gli altri destinatari della sua notificazione. 3.1.
Sono state depositate memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. e, nella propria, Unicredit s.p.a. ha segnalato la pendenza, dinanzi a questa stessa sezione, del giudizio n.r.g. 7266/2024, non ancora fissato, connesso al presenteper le ragioni ivi puntualmente indicate, ed ha chiesto, in via preliminare, il rinvio di questoprocedimento al fine di riunirlo con quello da ultimo indicato. RITENUTO CHE 1. In via pregiudiziale, va disposta la riunione, exart. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello diRoma, n. 278 /20 2 3 , da Assicurazioni Generali s.p.a. (con quello incidentale di Banco di Sardegna s.p.a.), Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed Unicredit s.p.a.
2. Ancor prima della descrizione dei motivi in ciascuno di essi prospettati, poi, appare opportuno rinviare l’odierno procedimentoa nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione contestualmente a quello n.r.g. 7266/2024, ancora non fissato, connesso al presenteper le ragioni puntualmente indicate nella memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. di Unicredit s.p.a. del 20 settembre 2024. PER QUESTI MOTIVILa Corte,disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello di Roma,n. 278/2023, da Assicurazioni Generali s.p.a. (con quello incidentale di Banco di Sardegna s.p.a.), Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed Unicredit s.p.a., rinvia l’odierno procedimen