Cassation court dismisses appeal against liquidator liability for unfair sublease of business branch in bankruptcy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Claudio Cesetti's appeal against the Second Instance Court's decision holding him jointly liable for damages caused to the bankrupt Kama s.r.l. The court found the first-instance judge correctly identified an unfair sublease of a business branch to Ulisse s.r.l. at a price significantly lower than the original rent, constituting a violation of liquidator duties. The appeal was dismissed because the lower court's reasoning met the constitutional minimum standard and factual findings regarding contract interpretation were reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: The cassation court reviews only the constitutional minimum of motivation and factual findings, dismissing appeals where the lower court's reasoning on unfair subleases and contract interpretation is sound and not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27850/2022R.G. proposto da Cesetti Claudio, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Caserta, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, v ia Carlo Linneo , 8 (Studio LMS) -ricorrente - contro Fallimento della Kama s .r.l. in liq uidazione, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Leo Piccininni, con domicilio eletto presso il suo studio, sitoin Roma, via Carlo Poma, 4 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5464 /20 2 2 , depositata il 6 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Claudio Cesetti propone ricorso per cassazione avverso la sentenza Oggetto:società di capitali -liquidatori - azione di responsabilità della Corte di appello di Roma, depositat a il 6 settembre 202 2 , di reiezione del suo appello principale ( oltre che dell’appello incidentale del Fallimento della Kama s.r.l. in liquidazione), per la riforma della sentenza del locale Tribunale che lo aveva condannato, in solido con Giuseppa Falcioni, al pagamento in favore del predetto F allimento , che aveva agito ai sensi dell’art. 146 l.fall., della somma di euro 288.164,93oltre rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dall’assunzione della carica di liquidatori dellasocietà; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado, dopo aver respinto la distinta domanda risarcitoria proposta nei confronti di Katia Cesetti per violazione degli obblighi derivanti dall’assunzione della carica di amministratrice della società fallita, ha accolto la domanda proposta nei confronti dei liquidatori limitatamente alla contestata operazione di subaffitto del ramo di azienda auna new- co (la Ulisse s.r.l.) partecipata in via totalitaria dalla Kama s.r.l. e con amministratore il liquidatore Cesetti a un prezzo manifestamente incongruo, per effetto della quale i liquidatori aveva no di fatto consentito la continuazione dell’attività mediante altra società appositamente costituita; - ha, quindi, disatteso l’appello principale dell’odierno ricorrente, evidenziando, in particolare, che il subaffitto, concluso dal liquidatore Cesetti, presentava condizioni assolutamente sfavorevoli per la Kama s.r.l. a vantaggio della controparte Ulisse s.r.l.; -ha, altresì, respinto l’appello incidentale della curatela vertente su lla esclusa responsabilità del Cesetti per la prosecuzione del contratto di affitto di ramo di azienda con la Ambrosia Uno s.r.l. , per la cessione di buona parte del magazzino alla Ulisse s.r.l. , per i rapporti obbligatori «incrociati»che la Kama s.r.l. aveva intrattenuto con altre società riconducibili alla famiglia del Cesetti, poi assoggettate a procedure concorsuali, e per la mancata tempestiva attivazione per la dichiarazione di fallimento della Kama s.r.l.; -il ricorso è affidato a due motivi; - resist e con controricorso il Fallimento della Kama s.r.l. in liquidazione; -quest’ultimo deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo il ricorrent e denuncia la n ullità della sentenza , in relazione agli artt. 111 Cost . e 132 , n. 4 , cod. proc. civ. , per motivazione contraddittoria, manifestamente illogica, perplessa e quindi inesistente sul punto della liquidazione del danno risarcibile; -con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c od . c iv . , nonché la n ullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa e quindi inesistente; - censura, in particolare, la sentenza impugnata per aver individuato il vantaggioper la subaffittuaria Ulisse s.r.l. nel fatto che quest’ultima non fosse tenuta a rimborsare alla Kama s.r.l. il canone minimo di euro 242.000,00 annue (qualora il compenso variabile calcolato in base a determinate percentuali sul fatturato dell’azienda non avesse superato tale somma) che quest’ultima doveva pagare all’affittante Ambrosia Uno s.r.l. quale canone di l’affitto, ma solo il canone minimo di subaffitto di euro 24.000,00 annue (qualora il compenso variabile calcolato in base a determinare percentuali sul fatturato dell’azienda non avesse superato tale somma); - contesta di essere stato socio unico della Ulisse s.r.l. , della quale sarebbe stata socia unicamente la Kama s.r.l., la quale, dunque, avrebbe beneficiato dei profitti della Ulisse s.r.l., e lamenta l’erronea interpretazione del contratto di subaffitto nella parte in cui ha escluso che l’obbligo della Ulisse di versare alla Kama s.r.l. l’importo del canone di affitto che questa doveva corrispondere all’affittante Ambrosia Uno s.r.l., in relazione all’omessa valutazione della comune intenzione delle parti e del comportamento complessivo osservato dalle medesime successivamente alla conclusione del contratto; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili; -la Corte di appello ha ritenuto che il subaffitto del ramo di azienda – detenuto in virtù di contratto di affitto concluso con la Ambrosia Uno s.r.l.
– in favore della Ulisse s.r.l. è avvenuto a condizioni assolutamente sfavorevoli per la Kama s.r.l. in liquidazione e squilibrate in favore della subaffittuaria; -ha, in particolare, evidenziato la differenza – ritenuta ragguardevole –tra il canone di affitto pattuito con la affittante Ambrosia Uno s.r.l. e quello del subaffitto del medesimo ramo aziendale pattuito con la Ulisse s.r.l. – peraltro, non corrisposto – e individuato tale differenza quale criterio per la liquidazione del danno; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo della decisione e, per tale ragione, si sottrae alla censura articolata, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621;
Cass. 11 aprile 2024, n. 9807) e al fatto che nel caso in esame tale criterio non risulta essere stato disatteso; - inammissibili sono, poi, sia la censura attinente alla contestata qualità del Cesetti nella Ulisse s.r.l., scontrandosi con un accertamento fattuale rimesso alla valutazione del giudice di merito, sia quella attinente all’interpretazionedel contratto, atteso che la fase ermeneutica consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti è, anch’esso,un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito(cfr.
Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3115); - con particolare riferimento alla parte del la doglianza con cui si assume la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., si osserva che il ricorrente omette di indicare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non assolvendo, in tale modo, all’onere probatorio sullo stesso gravantee limitandosi a una inammissibile mera contrapposizione dell a sua interpretazione con quella accolta nella sentenza impugnata (cfr., in tema, Cass. 9 aprile 2021, n. 9461;
Cass. 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 15 novembre 2013, n. 25728); - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors o