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Decreto — n. 27811/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the case by the Ministry of Interior.

Numero d'incarto Decreto — n. 27811/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the formal withdrawal of the case by the Ministry of Interior. The Ministry, represented by the General State Attorney, submitted a waiver meeting the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judgment on the merits or costs was necessary.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A cassation appeal is extinguished by the formal withdrawal of the appellant, provided the waiver meets statutory requirements and no further judicial intervention is warranted.

Parole chiave

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cassation appeal formal withdrawal extinction of proceedings Code of Civil Procedure Ministry of Interior ritiro dell'istanza giudiziaria declinatoria di competenza impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24194/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA RAGUSA -DIREZIONE POLIZIA ANTICRIMINE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DOUSSI ABDELHALIM -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n.10885/2023 depositata il 11/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 25/10/2