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Decreto — n. 27806/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the Ministry's appeal against the lower court's deportation order.

Numero d'incarto Decreto — n. 27806/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the Ministry of the Interior's formal withdrawal of the case. The Ministry, representing the State, had previously challenged a deportation order issued by the Catania Tribunal against the applicant, Ben RJeb Mouheb. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; the withdrawal of an appeal by the public prosecutor extinguishes the proceedings if formal requirements are met.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure public prosecutor deportation order ritiro dell'istanza giudiziaria declinatoria di competenza diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24183/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA RAGUSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BEN RJEB MOUHEB -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n.10884/2023 depositata il 11/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza della costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 25/10/20