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Decreto — n. 27798/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 27798/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff, representing the Ministry of the Interior, voluntarily relinquished the request against the defendant, Abdalah Mohamed Amin, citing compliance with procedural requirements for withdrawal. Consequently, the court issued a decree stating the litigation is terminated without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The court may declare a lawsuit extinguished upon the plaintiff's valid withdrawal, terminating the proceedings without further adjudication.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure Cassation appeal voluntary relinquishment ritiro dell'istanza giudiziaria declinatoria di competenza diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24112/2023 R.G. proposto da : QUESTURA RAGUSA -DIREZIONE POLIZIA ANTICRIMINE, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ABDALAH MOHAMED AMIN -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA n.10996/2023 depositata il 12/10/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza della costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 25/10/20