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Ordinanza Interlocutoria — n. 27791/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to discuss professional privilege claim by law firm.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27791/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing for further examination. The applicant, a professional law firm, sought bankruptcy insinuation privileges based on a presumption that excluded personal professional relationships unless proven otherwise. The court determined that the specific interpretation of whether the debt must be 'pertinent to the professional' requires oral debate rather than a written ruling.

Regesto Legislator

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Art. 2751 bis, n. 2 c.c.; The claim for bankruptcy insinuation privilege by a professional association is presumed excluded unless the creditor proves the debt stems from personal performance, and specific interpretations of debt pertinence require public hearing.

Parole chiave

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bankruptcy insinuation privilege professional association standing personal performance requirement law firm bankruptcy claim remittal to public hearing difetto di legittimazione dell'associazione violazione dei doveri professionali mancata prova della solvibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 2751 bis, n. 2 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20746/2023
Cassation court dismisses appeal in bankruptcy proceedings for inadmissibility and procedural errors regarding privilege claims.
Cass. 14829/2022
Cassation court dismisses appeal against rejection of priority right for services by a general partnership under Italian Civil Code.
Cass. 10977/2021
Cass. 9927/2018
Cass. 14321/2019
Cass. 5656/2019
Cass. 5248/2019
Cass. 6285/2016
Cass. 7898/2020
20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020; cfr.
Cass. 11502/2012
Cass. 11502/2012, 18455/2011, 448/2015, per cui sarebbe questa la «sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»).
Cass. 18455/2011
Cass. 448/2015
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8616/2022 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO ASSOCIATO DI SABATO FOGLIOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI STEFANIA (CNTSFN71H48H501Y) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGLIOTTI MARIO (FGLMRA56B04A479E) -ricorrente- contro FALLIMENTO NON SOLO PORTE SRL, elettivamente domiciliato in Alessandria Corso Crimea n. 35, presso lo studio dell’avvocato BONDONE GIOVANNI (BNDGNN65M31L304X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ALESSANDRIA n. 1734/2021 depositatoil 21/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. Considerato che: - è consolidato orientamento di questa Corte che «la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale» (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020; cfr.

Cass. 11502/2012, 18455/2011, 448/2015, per cui sarebbe questa la «sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»). - il Collegio ritiene che sulla questione circa il senso da dare alla tralatizia affermazione per cui il credito debba (anche) essere «di pertinenza dello stesso professionista» ricorrano gli estremi per la trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuovo ruolo. Così d