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Ordinanza — n. 27759/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on admissibility grounds regarding omitted examination of a decisive fact in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27759/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially accepted the appeal filed by ITAS against a bankruptcy administrator's decree regarding debt priority. While the first ground alleging an omitted decision on a specific credit claim was found admissible due to a clear omission, the other grounds claiming an omitted examination of a decisive fact were rejected. The court ruled that the lower tribunal's reasoning on the nature of the debt's deductibility constituted a substantive decision rather than an unexamined fact, thus dismissing those specific arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 and n. 5, cod. proc. civ.; The first ground alleging omission of a decision is admissible if the lower court failed to rule on a specific part of the claim, whereas the second ground alleging omission of a decisive fact is inadmissible if the contested issue was merely an argumentative deduction or a complex set of circumstances rather than a precise historical occurrence.

Parole chiave

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omitted decision decisive fact bankruptcy proceedings priority of claims admissibility of appeal administrative extraordinary management deductibility of debt privilegio nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 112, cod. proc. civ.
civ., la violazione dell’art. 112 cod.
Art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003
come rivolta a tutte le fattispecie comprese all’interno dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003.
Art. 93, comma 3, n. 3, l. fall.
non ha in alcun modo inteso sostenere che la domanda di ammissione al passivo facesse riferimento, nell’esposizione delle circostanze che costituivano le ragioni della domanda ex art. 93, comma 3, n.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il tribunale ha omesso di decidere su una parte del credito oggetto della domanda di opposizione presentata da I.T.A.S..

Giurisprudenza citata

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Cass. 21152/2014
Cass. 21152/2014, Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 5745/2015
21152/2014, Cass., Sez. U., 5745/2015); non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio exart.
Cass., Sez. U., 16303/2018
Cass., Sez. U., 16303/2018, in motivazione, Cass.
Cass. 14802/2017
U., 16303/2018, in motivazione, Cass. 14802/2017, Cass.21152/2015), una moltitudine di fatti e circostanze o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr.
Cass. 21439/2015
Cass. 21439/2015) o le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito (Cass.
Cass. 24045/2021
Cassation court dismisses appeal for lack of defense but allows incidental appeals on specific grounds.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2400/2020 R.G. proposto da : FALLIMENTO ITAS s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Depretis n. 86, presso lo studio degli Avvocati Marco Tullio Cataldo (TLLMRC74P03L219Q) ed Emilio Battaglia (BTTMLE63L19C352M), che lo rappresentano e difend ono giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria , elettivamente domiciliatain Roma, via Brofferio n. 6, presso lo studio dell’ A vvocato Roberto Marraffa (MRRRRT51S14H501N) , che l a rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato Gianluca Fera (FREGLC77C07A662T), giusta procura speciale congiunta al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 11132/2019 depositat o il 3/12/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. ammetteva al passivo, in chirografo, il credito di € 808.183,48 vantato dal fallimento di I.T.A.S. s.r.l. in liquidazione, escludendone la natura prededucibile.

2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione presentata dal fallimento di I.T.A.S. s.r.l., riconosceva la prededuzione alla somma di € 437.795,98, respingendo invece l’opposizione per i crediti correlati agli ordini n. 34981, 3941 e 11278, rispetto ai quali la procedura aveva addotto solo in sede di opposizione la derivazione dall’adempimento di prescrizioni imposte in ambito A.I.A..

3. Il fallimento di I.T.A.S. s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 3 dicembre 2019, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Ilva s.p.a. in a.s.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il tribunale ha omesso di decidere su una parte del credito oggetto della domanda di opposizione presentata da I.T.A.S..

5. Il motivo è fondato. L’esame dell’atto di opposizione al passivo, a cui questa Corte può provvedere quale giudice del fatto processuale in contestazione, sollecitava (a pag.

22) il riconoscimento della prededuzione anche rispetto al credito di € 77.887,10 derivante dall’ordine n. 10224, come già era stato richiesto con l’insinuazione al passivo (alle pagg. 9, 10 e 11). Il decreto impugnato non contiene alcuna statuizione, esplicita, rispetto a questa parte della domanda, dato che il tribunale, nel passare in rassegna i singoli ordini (e le fatture ad essi correlate) per valutare la prededucibilità del credito ad essi correlato, non ha fatto menzione dell’ordine n. 10224. Non è neppure possibile ritenere che la domanda rispetto a tale ordine sia stata esaminata per implicito, in quanto la mancata inclusione del credito nel novero di quelli prededucibili lascerebbe intendere un’esclusione delle caratteristiche necessarie a una simile classificazione; il tribunale, infatti, ha enumerato partitamente anche gli ordini riferiti a prestazioni che non attenevano a impianti produttivi essenziali dell’Ilva, dimostrando così la propria intenzione di prendere espressamente in esame ciascuno degli ordini a cui la domanda di insinuazione era riferita.

Non rimane, quindi, che constatare che la mancanza di statuizione, esplicita o implicita, a proposito del credito in discorso integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e determina, di conseguenza, la nullità del decreto impugnato, in parte qua. 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall., perché il tribunale, rispetto agli ordini n. 34981, 3941 e 11278, ha ritenuto che l’opposizione avesse prospettato una fattispecie di prededuzione non specificamente dedotta con l’atto di insinuazione al passivo malgrado il giudice delegato avesse interpretato la domanda di I.T.A.S. come rivolta a tutte le fattispecie comprese all’interno dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003. 6.2 Il terzo motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il tribunale ha omesso di rilevare che il decreto di esecutività dello stato passivo impugnato aveva rigettato la domanda di prededuzione del credito con riferimento a tutte le fattispecie previste dall’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, riconoscendo, così, che la stessa ricomprendeva anche la fattispecie ritenuta nuova in sede di opposizione.

7. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro sovrapponibilità, risultano ambedue inammissibili. 7.1 L’odierno ricorrente, nel ricordare le ragioni di esclusione addotte dal G.D. (“esclusa la natura prededucibile del credito attesa [l’impossibilità] di ricondurre le prestazioni rese ad alcuna delle fattispecie previste dall’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003”; pag. 1 del decreto impugnato), legge in questi argomenti un’interpretazione della domanda di insinuazione come rivolta a tutte le fattispecie contemplate dalla norma.

Un simile provvedimento, tuttavia, non ha affatto inteso interpretare il contenuto dell’insinuazione nella latitudine dei fatti dedotti quali ragioni della domanda, ma ha semplicemente ritenuto che “le prestazioni rese” (per come descritte in fatto dall’istante) non rientrassero nel perimetro della norma che giustificava il riconoscimento della prededuzione. In altri termini, la statuizione del G.D. non ha in alcun modo inteso sostenere che la domanda di ammissione al passivo facesse riferimento, nell’esposizione delle circostanze che costituivano le ragioni della domanda ex art. 93, comma 3, n. 3, l. fall., anche all’adempimento di prescrizioni imposte in ambito A.I.A., limitandosi ad escludere che le prospettazioni in fatto consentissero di fare applicazione della norma invocata.

Ambedue le critiche sono perciò inammissibili per mancanza di riferibilità al reale contenuto decisione assunta dal G.D.. 7.2 Giova aggiungere, rispetto al terzo motivo di ricorso, che al fine di verificare il ricorrere di un omesso esame di un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., occorre avere riguardo a un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. 21152/2014, Cass., Sez. U., 5745/2015); non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr.

Cass., Sez. U., 16303/2018, in motivazione, Cass. 14802/2017, Cass.21152/2015), una moltitudine di fatti e circostanze o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. 21439/2015) o le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito (Cass. 24045/2021). Il tenore del decreto del G.D. che rende esecutivo lo stato passivo non costituisce, perciò, un fatto di cui sia possibile lamentare in questa sede l’omesso esame.

8. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato nei limiti in precedenza indicati, con rinvio al Tribunale di Milano, il quale procederà a nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti