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Ordinanza — n. 27755/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Milan court's partial rejection of ILVA's priority claim due to insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27755/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Marra srl's appeal against a Milan court decree that partially denied priority status for a €871,616.24 debt owed by ILVA. The lower court ruled that only €208,487.02 qualified as priority because the remaining supplies did not meet strict statutory requirements for essential environmental or production continuity services. The Cassation court upheld this decision, finding the lower court's reasoning sufficient and logical in excluding the disputed supplies from the priority regime.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 1 ter d.l. n. 347/2003; Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.: The court of first instance must provide a logical and effective motivation that allows the parties to understand the reasons for the decision, even if it does not address every argument presented.

Parole chiave

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priority claim administrative restructuring environmental services insufficient motivation priority deduction industrial continuity Cassation review prelegato

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter
347 del 2003, art. 3,comma 1 ter.
l. n. 39 del 2004
347 del 2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art.
cod. proc. civ., art. 132, comma 1, n. 4
È noto, poi, che secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L.
art. 2740 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33961/2022
Cass. n. 33961/2022; 27501/2022; 395/2021; 26893/2020;22598/2018 e 23940/ 2017).
Cass. n. 27501/2022
Cass. n. 26199/2021
Cass. n. 1522/2021
Cass. n. 395/2021
Cass. n. 23684/2020
Cass. n. 20042/2020
Cass. n. 9105/2017
Cass. n. 9113/2012
Cass. n. 956/2023
Cass. n. 29860/2022
Cass. n. 3126/2021
Cass. n. 25509/2014
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7623/2020 R.G. proposto da: Marra srl, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Adriana, 5, presso lo studio dell’avvocato Leoni Marco (LNEMRC67P07H501G), rappresentata e difesa dall'avvocato Lupo Pierfrancesco (LPUPFR56A06L049W); -ricorrente- contro Ilva Spa in Amministrazione Straordinaria, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Fulco Sergio (FLCSRG73B21F205C); - controricorrente- avverso decreto del Tribunale di Milano nr. 384/2020 depositato il 16/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1.Il Tribunale di Milano, con decreto del 15/1/2020, ha, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo dell'ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria proposta da Marra srl, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di € 871.616,24, ammesso il credito in prededuzione per il solo importo di € 208.487,02 confermando la collocazione in chirografo del residuo credito di € 677.720,42.

2. Il Tribunale ha osservato:

a) che, ai sensi del d.l. n. 347 del 2003, art. 3,comma 1 ter. conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, norma speciale e di stretta interpretazione in quanto la prededuzione ha come effetto l’alterazione della par condicio creditorum, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.m del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal medesimo decreto legge; b ) che, quanto al requisito oggettivo, le prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali erano individuate in quelle essenziali per la catena produttiva in cui venivano utilizzate le materie prime originarie, prodotte in loco (il cosidetto “coke”) o raffinate (il c.d. processo di agglomerazione) le quali venivano convogliate nell’altoforno da dove fuoriusciva la ghisa liquida, che, a sua volta, veniva immessa nell’acciaieria e, all’esito del processo di colata continua, veniva trasformata in bramma di acciaio;

c) che andava esclusa dall’ambito delle “prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali” quelle riguardanti attività esterne al sopradescritto processo di produzione del “primo acciaio”;

d) che nel caso concreto, dall’esame della documentazione acquisite, ed in particolare delle fatture, le forniture della Marra srl che si riferivano ad impianti essenziali e che determinavano il sorgere della prededuzione erano pari ad € 208.487,02 mentre le altre prestazioni si riferivano ad attività esterne alla c.d. “area a caldo”. 3 Marra srl, ha proposto ricorso per cassazione sulla base due motivi; la procedura ha svolto attività difensiva con controricorso illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 comma 1 ter, d.l. 347/2003, 53 d.lvo 270/1999 e 12 preleggi: sostiene la ricorrente che il Tribunale, nel ritenere che solo i crediti derivanti da forniture necessarie per il funzionamento degli impianti del c.d. primo acciaio meritassero il beneficio della prededuzione, avrebbe fornito una interpretazione restrittiva dell’ art. 3 comma 1 ter, d.l. 347/2003, non solo irragionevole, perché foriera di discriminazioni tra reparti dello stabilimento ILVA per la cui produzione mediante ciclo integrale erano essenziali anche le c.d aree a freddo, ma anche contraria al canone letterale, logico di interpretazione della disposizione normativa. 2 Il motivo èinammissibile ex art.360 bis c.p.c avendo il Tribunale deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte senza che la censura abbia offerto elementi per il mutamento di orientamento. 2.1 Questa Corte ha chiarito che “nell'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., l'espressione che lega la prededuzione alle "prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali" è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso; il ciclo produttivo, la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l'inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della (altrimenti inesistente) bramma d'acciaio” ( cfr.

Cass. 21156/2022). 2.2 Il Tribunale si è allineato a tale principio avendo ammesso al rango prededucibile i crediti afferenti ad impianti essenziali – rispettivamente quelli di agglomerazione, cokeria, altoforno, colata continua e acciaieria- perché deputati alla produzione del c.d primo acciaio, mentre ha escluso la prededuzione per le prestazioni riferibili ad aree ed impianti di treno nastri, treno lamiere e zincatura. 3 Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 360 comma 1 nr.4 c.p.c.: la ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato avendo il Tribunale omesso di spiegare le ragioni per le quali non aveva ritenuto fondata la tesi di Marra srl, mutuata da una perizia stragiudiziale di parte, dell’estensione del concetto di “essenzialità“ degli impianti sino all’attività di raffinazione. 3.2Il motivo è infondato. 3.3 Il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr.

Cass. n.33961 /2022; 27501/2022; 26199/ 2021; 1522/2021; 395/2021; 23684/2020; 20042/2020; 9105/2017; 9113/2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961/2022; 27501/2022; 395/2021; 26893/2020;22598/2018 e 23940/ 2017). È noto, poi, che secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956/ 2023; 33961/ 2022; 29860/2022; 3126/2021 e 25509/2014). 3.4 Nel caso in esame la motivazione contenuta nel decreto impugnato, risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione, sia delle ragioni di diritto poste a fondamento della stessa decisione e di una esposizione logica che consente di cogliere il percorso logico - argomentativo che ha portato il Tribunale decidente a rigettare le tesi dell'odierno ricorrente.

In particolare, il Tribunale milanese, dopo aver indicato i presupposti richiesti dalla normativa speciale per il riconoscimento della prededuzione che assiste i crediti dell’imprese per le forniture di merci e servizi, ha spiegato, in maniera concisa ma puntuale e chiara, le ragioni per le quali le prestazioni di Marra srl, relative alla parte di credito per il quale era stata esclusa la prededuzione, non inerissero al ciclo della produzione a caldo dell’acciaio. Il ricorso è, pertanto, rigettato. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 8.200, di cui € 200 per spese, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im