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Ordinanza — n. 27696/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural non-compliance due to failure to deposit the petition and case file.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27696/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal procedurally inadmissible because the appellant failed to deposit the petition and the case file as required by law. The appellant argued for the review of the lower court's decision regarding a bank draft dispute, but the court noted the absence of these mandatory documents. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined for substantive merits and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A cassation appeal is procedurally inadmissible if the petition and the case file are not deposited, preventing the court from examining the merits or even the admissibility.

Parole chiave

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procedural inadmissibility failure to deposit petition cassation appeal case file requirements litigation costs allocation retrocessione di credito revoca del fallimento pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
― L a società istante non ha proceduto all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 369 c.p.c.: non emerge, in particolare, sia stato da essa depositato né il ricorso, né copia autentica della sentenza impugnata, né l’eventuale procura speciale che fosse stata conferita con atto separato.
Art. 380-bis c.p.c.
─ Nella pendenza del giudizio di legittimità è stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c..
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 369 c.p
― L a società istante non ha proceduto all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 369 c.p.c.: non emerge, in particolare, sia stato da essa depositato né il ricorso, né copia autentica della sentenza impugnata, né l’eventuale procura speciale che fosse stata conferita con atto separato.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 giugno 1972, n. 1947
I–RG 19750/2022 camera di consiglio11.9.2022 ricorso e del fascicolo, o per altre cause posteriori alla notifica (Cass. 19 giugno 1972, n. 1947) .
Cass. Sez. U. 24 luglio 2023, n. 22074
Q ualora , poi, il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico, l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità (Cass. Sez. U. 24 luglio 2023, n. 22074; cfr.
Cass. 22 gennaio 2021, n. 1389
pure: Cass. 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass.
Cass. 29 aprile 2011, n. 9567
1389; Cass. 29 aprile 2011, n. 9567); 3.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19750 R.G.anno 20 22 proposto da: GP DI GAGLIARDI ANNAMARIA ROSA E PEZZANO ANGELA S.N.C., domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE PELLEGRINO; ricorrente contro BENINCASA ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato TROTTA FRANCESCO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONGIORNI VINCENZO; controricorrente avverso la SENTENZA n. 223/2021 emessa da CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA.

Sez. I–RG 19750/2022 camera di consiglio11.9.2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell11 settembre 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ G.P. s.n.c. di Gagliardi Annamaria Rosa e Pezzano Angela ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 223/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria, depositata il 12 aprile 2021.Resiste con controricorso Antonella Benincasa. 2. ― Quest’ultima aveva svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato il 1 aprile 2013 su ricorso della società G.P.: decretocon cui le era stato intimato il pagamento di euro 18.000,00 : tale importo era stato preteso in ragione del mancato pagamento di un assegno bancario di quell’ammontare.

Il Tribunale di Locri aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo e la Corte regginaaveva successivamente respinto il gravame spiegatocontro la sentenza di primo grado. 3. ─ Nella pendenza del giudizio di legittimità è stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― E’ da premettere che è stata fissata adunanza camerale in assenza di istanza di decisione, in quanto non è risultato pos s ibile notificare la proposta di definizione accelerata. Il procedimento segue, così, il corso processuale segnato dall’art. 380-bis1 c.p.c.. 2.

― L a società istante non ha proceduto all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 369 c.p.c.: non emerge, in particolare, sia stato da essa depositato né il ricorso, né copia autentica della sentenza impugnata, né l’eventuale procura speciale che fosse stata conferita con atto separato. Come è noto, il ricorso per cassazione è inammissibile qualora sia inefficace per cause precedenti o contemporanee alla sua notificazione, mentre è improcedibile ove se ne determini l'inefficacia per inadempimenti processuali, quali, appunto, il mancato deposito del Sez.

I–RG 19750/2022 camera di consiglio11.9.2022 ricorso e del fascicolo, o per altre cause posteriori alla notifica (Cass. 19 giugno 1972, n. 1947) . Q ualora , poi, il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico, l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità (Cass. Sez. U. 24 luglio 2023, n. 22074; cfr. pure: Cass. 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass. 29 aprile 2011, n. 9567); 3. ― I l proposto ricorso appare pertanto improcedibile e tanto esime dallo scrutinio dei profili di inammissibilità denunciati dalla controricorrente. 4.

― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione