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Ordinanza — n. 27667/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit review and lack of specific expert critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27667/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Province of Mantova and Toto S.p.a. inadmissible, ordering them to pay the legal costs. The court ruled that the lower court's decision did not constitute a merit review because it included the expert's conclusions and the official consultant's observations without logical errors. Furthermore, the appellants failed to specify how they criticized the official consultant's conclusions during the trial, rendering their arguments inadmissible for novelty.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 2 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks a review of the merits or lacks specific, detailed criticism of the expert report's conclusions during the trial proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility merit review expert report criticism official consultant observations novelty of arguments cassation procedural rules indennità d'espropriazione espropriazione temporanea restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 3.- Con l’ unico motivo di ricorso la Provincia di Mantova lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n° 3, cod.
Art. 360, n. 2 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 3.- Con l’ unico motivo di ricorso la Provincia di Mantova lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n° 3, cod.
d.m. n° 55 del 2014
d.m. n° 147 del 2022
n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 63,9 mila), si rimanda al dispositivo che segue.
Articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto.
art. 380 bis cod. proc. civ
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
E dato che nella motivazione dell’ordinanza, non si rinvengono affermazioni illogiche o scientificamente errate (vizi ipoteticamente censurabili con il n° 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.), il giudice non aveva alcun particolare obbligo di motivare la propria adesione all’elaborato peritale.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 1, 12 maggio 2017, n. 11913
Cass., sez. 1, 12 maggio 2017, n. 11913, con menzione di altri precedenti).
Cass., sez. 1, del 06 giugno 2024, n° 15804
solo se vengo-no segnalate circostanze di fatto decisive non esaminate pur oggetto di contraddittorio (Cass., sez. 1, del 06 giugno 2024, n° 15804; Cass., sez.
Cass., sez. lav., 12 aprile 2024 n° 9925
1, del 06 giugno 2024, n° 15804; Cass., sez. lav., 12 aprile 2024 n° 9925; Cass., sez.
Cass., sez. 1, 21 marzo 2024 n° 7716
lav., 12 aprile 2024 n° 9925; Cass., sez. 1, 21 marzo 2024 n° 7716).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 1972del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da Provincia di Mantova, (CF 80001070202), con sede in Mantova, via Principe Amedeo 32, in persona del suo Presidente pro tempore, Beniamino Morselli e del Dirigente pro tempore dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti, dott. Giovanni Urbani, con l’avv. Eloisa Persegati Ruggerini (CF PRSLSE63A61G753P, fax n. 0376 204220 P.E.C. eloisa.persegatiruggerini @ mantova.pecavvocati.it), l’avv. Lucia Salemi (SLMLCU72S55I138A, fax n. 0376/204220 P.E.C. lucia.salemi @ mantova.pecavvocati.it) e l’avv.

Francesco Storace (STRFNC59D17H501D – p.e.c. francescostorace @ studiostorace.it fax 066874461), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via Crescenzio n. 20, i quali dichiarano di volere ricevere tutte le comunicazioni agli indirizzi di P.E.C. eloisa.persegatiruggerini @ mantova.pecavvocati.it, lucia.salemi @ mantova.pecavvocati.it), FAX 0376/204220, giusta procura speciale rilasciata in data 20/12/2019 in calce al ricorso. Ricorrente contro TOTO S.p.a. costruzioni generali con Socio Unico (C.F. 02208250692), con sede in Chieti, Viale Abruzzo n. 410, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore Dott.

Marco Foschi (C.F. FSCMRC68A02L103B), giusta procura speciale sottoscritta in data 17.03.2016 innanzi al Notaio Dott. Giuseppe Tragnone (iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto), rep. n. 47342, racc. n. 9968, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la stessa Toto S.p.a. Costruzioni Generali con socio unico e Vezzola S.p.a., rappresentata ed assistita, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Paolo Colombo (C.F. CLMPLA55D15E897L, tel. 0376/3761, fax 0376/379667, pec: paolo.colombo @ mantova.pecavvocati.it) del Foro di Mantova e dall’Avv.

Arturo Cancrini (C.F. CNCRTR55C13H501S – pec: arturo.cancrini @ avvocato.pe.it – fax: 06.56561640) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso la persona e studio dello stesso Avv. Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, 101. Controricorrente nonché contro Rondelli Guido (c.f. RNDGDU43D22B012R), residente a San Benedetto Po (MN), Rondelli Rainero (c.f. RNDRNR38T07B012G), residente a Motteggiana (MN) e, quali eredi di Rondelli Claudio, Rondelli Amelia (c.f. RNDMLA62P51L020G), residente a San Benedetto Po (MN) eLodi Rizzini Nela (c.f.

LDRNLE41R64B012Z), residente a San Benedetto Po (MN), rappresentati e difesi, per procura speciale alle liti in atti dagli Avv.ti Alberto Arrigo Gianolio (c.f. GNLLRT58E25E897I – p.e.c. : arrigogianolio @ mantova.pecavvocati.it - fax 0376/221235) e Orlando Sivieri (cod. fisc. SVRRND49S18F839X - fax: 06/ 3216795 - pec: orlandosivieri @ ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cosseria, 5, con richiesta di ricevere comunicazioni e notificazioni del processo agli indirizzi p.e.c. e recapiti fax suindicati.

Controricorrenti e Vezzola s.p.a., in qualità di mandante del raggruppamento temporaneo di imprese tra Toto costruzioni generali s.p.a. con socio unico e Vezzola s.p.a. Intimata e Ponepo soc. cons. a r.l. Intimata avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia n° 1691 depositata il 3 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.- Con l’ordinanza indicata in intestazione la Corte d’appello di Brescia, adita da Guido, Claudio e Rainero Rondelli e nel contraddittorio con la Provincia di Mantova, la Toto costruzioni s.p.a. e la Vezzola s.p.a. (rispettivamente mandataria e mandante del RTIcui erano stati appaltati i lavori di ristrutturazione del Ponte sul fiume Po nei comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po, lungo la ex S.S. 413 Romana), ha liquidato in favore dei ricorrenti l’indennità di espropriazione e di occupazione (sia di quella finalizzata all’esproprio, sia di quella meramente strumentale all’esecuzione delle opere) relativa ad alcuni suoli di proprietà dei ricorrenti siti in zona golenale.

In particolare, e per quello che qui ancora interessa, la Corte attribuiva in favore dei proprietari euro 63.918,33 per l’indennità di occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio sui terreni identificati al fg. 3 mappali numeri 7, 8, 15 parte, 23, 25 e 36 del catasto terreni del Comune di San Benedetto Po, classificati in ambito di trasformazione CP6 “Oppioli”. Spese a carico della Provincia, prevalentemente soccombente. 2.-Ricorre per cassazione la Provincia in base ad un unico motivo. Resistono Guido e Raniero Rondelli e gli eredi di claudio menzionati in epigrafe, che concludono per la reiezione del ricorso.

Toto costruzioni generali s.p.a., rimasta contumace nel giudizio davanti alla Corte d’appello, si è costituita con controricorso concludendo per l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Provincia. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Tutte le parti costituite hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.- Con l’ unico motivo di ricorso la Provincia di Mantova lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 327 del 2001, artt. 40 comma 2 ed art. 32 comma 1, avendo la Corte d’appello ritenuto corretta la stima del c.t.u., laddove questi, utilizzando il criterio di costruzione per quantificare il valore di un “piazzale in rilevato”, in modo decontestualizzato e senza considerare la situazione specifica del bene ha quantificato un’indennità totalmente sganciata dal valore di mercato, e di molto superiore ad esso, come risultante dall’utilizzazione degli altri criteri di stima del bene analizzati dal C.t.u..

Deduce, in particolare, la Provincia che il C.t.u., in relazione alle aree occupate per finalità di cantiere, non avrebbe applicato alcuna riduzione per la vetustà del piazzale e per la presenza del suolo in zona non edificabile, così attribuendo un valore di euro 70,73 al mq, grandemente superiore rispetto a quello preso a base per l’Imu e la Tari, pari a soli 50 euro al mq. Il valore assegnato dal C.t.u. sarebbe, inoltre, quasi doppio rispetto a quello di aree residenziali della zona Portiolo, pari ad euro 42,00 al mq. Il fondo non poteva essere parificato ad un’area produttiva a causa dei vincoli idraulici e paesistici.

Il C.t.u. non aveva dato conto dello scostamento rispetto ai valori del mercato locale relativi e beni analoghi. Il danno avrebbe dovuto essere liquidato in base al valore del canone di locazione percepito dai Rondelli per le aree in questione. La stima dell’ausiliario non teneva conto del fatto che il materiale di sottofondo non è stato asportato durante l’occupazione temporanea, ma semmai solo livellato, e che l’intervento sul vecchio piazzale ha determinato un aumento del valore commerciale dello stesso. Il C.t.u. avrebbe omesso di applicare una riduzione al costo di ricostruzione, in ragione della vetustà e l’usura del bene, realizzato nel 1981.

Il C.t.u., inoltre, avrebbe dovuto applicare un ulteriore coefficiente riduttivo in ragione delle caratteristiche del suolo occupato (area allagabile, non edificabile, vincolata come bene paesaggistico e destinata a stoccaggio e lavorazione inerti). 4.- Il ricorso è inammissibile, in quanto, nonostante deduca la violazione e la falsa applicazione degli artt. 40, secondo comma, e 32, primo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, in realtà tende ad ottenere da questa Corte un nuovo accertamento dei fatti e una nuova valutazione delle prove e solo conseguentemente dell’indennità liquidata dalla Corte territoriale.

Secondo l’indirizzo di questa Corte, infatti, in sede di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (ex multis:

Cass., sez. 1, 12 maggio 2017, n. 11913, con menzione di altri precedenti). È stato inoltre deciso che la denuncia di vizio motivazionale per motivazione apparente è ammessa solo se vengono ignorate le critiche alla c.t.u. o in caso di adesione alla c.t.u. solo se vengo-no segnalate circostanze di fatto decisive non esaminate pur oggetto di contraddittorio (Cass., sez. 1, del 06 giugno 2024, n° 15804; Cass., sez. lav., 12 aprile 2024 n° 9925; Cass., sez. 1, 21 marzo 2024 n° 7716). Ora, nella controversia decisa la Corte d’appello ha riportato nella motivazione non solo le conclusioni cui è giunto il C.t.u., ma anche le osservazioni avanzate dal C.t.p. della Provincia e le definitive prese di posizione del Consulente d’ufficio.

E dato che nella motivazione dell’ordinanza, non si rinvengono affermazioni illogiche o scientificamente errate (vizi ipoteticamente censurabili con il n° 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.), il giudice non aveva alcun particolare obbligo di motivare la propria adesione all’elaborato peritale. Inoltre, nel ricorso in esame si svolgono dei rilievi, anche articolati, all'operato del Consulente d'ufficio e alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto senza minimamente indicare in quali termini e con quali modalità tali conclusioni siano state criticate nel corso del giudizio di merito: ragion per cui le questioni dedotte, oltre ad implicare valutazioni di merito precluse in questa sede, assumono un carattere di novità che parimenti determinano l'inammissibilità del mezzo. 5.- Alla soccombenza della Provincia e della Toto costruzioni generali s.p.a. (che, come detto, si è costituita con controricorso aderendo al ricorso principale e chiedendo la condanna alle spese: atto che va qualificato come ricorso incidentale adesivo) segue la loro condanna solidale alla rifusione delle spese di lite in favore dei Rondelli-Lodi, per la cui liquidazione, fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 63,9 mila), si rimanda al dispositivo che segue.

In considerazione della mancata costituzione della Vezzola e di Ponepo sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra queste e le altre parti processuali. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido la Provincia di Mantova e la Toto costruzioni generali s.p.a., nella qualità indicata in intestazione, a rifondere a Guido Rondelli, a Rainero Rondelli, ad Amelia Rondelli ed a Nela Lodi Rizzini le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per competenze ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del pr