Cassation court dismisses appeal as claim is barred by prior final judgment on compensation for delayed expropriation notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the claim for damages regarding the delayed expropriation notice was already finally decided in previous proceedings. The plaintiffs argued that a new error regarding land ownership status should trigger fresh compensation, but the court found this issue covered by the prior judgment which awarded interest for the delayed payment. Consequently, the court confirmed that the legal prejudice was already remedied, leaving no room for a new claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 2900 c.c.: The principle of res judicata bars a new claim for damages arising from the same factual event if the prior judgment has already addressed and remedied the legal prejudice, even if based on different legal characterizations of the underlying facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 33230del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Gengari Gianfranco, nato a Foggia il 01.04.1973, ivi residente in Via Dell’Arcangelo Michele n° 41, C.F. GNGGFR73D01D643F, Bavaro Maria Luigia, nata a Littoria (LT) il 16.01.1937, residente in Foggia, Via Nicola Zingarelli n° 10, C.F. BVRMLG37A56E472H, eredi universali di Gengari Antonio, nato a Foggia il 12 aprile 1934, deceduto in San Giovanni Rotondo (FG) il 10 novembre 2020, già titolare dell'omonima impresa edile con sede in Foggia - Via dell'Arcangelo Michele n. 41 (C.F. e Partita IV A 00086740719), S.I.C.E.- Società Imprese Costruzioni Edili s.r.l. , con sede in Foggia- Via Tito Serra 39 (C.F. e P. IVA 0340680719), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Eugenio Masi, nato a Foggia il 29 agosto 1976, rappresentati e difesi dall'avv.
Costantino Ventura (C.F.: VNTCTN53A03A662M fax: 080.5242412 pec: avvcostantinoventura @ cnfpec.it), insieme al quale sono elettivamente domiciliati in Roma - Via Laura Mantegazza n. 24, presso il dr. Marco Gardin (C.F.: GRDMRC59H02H501V, fax 06.5344867; pec: marcogardin @ pec.it), giusta procure speciali in calce al ricorso. Ricorrenti contro Comune di Foggia. Intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n° 820 depositata il 3 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal consigliere Luciano Varotti.
FATTI DI CAUSA 1.- Con sentenza del 28 febbraio 1995, il Tribunale di Foggia condannò l'omonimo Comune al risarcimento del danno in favore di Antonio Gengari e della S.r.l. S.I.C.E. per la omessa notificazione del decreto di espropriazione, emesso il 1° giugno 1982, di un terreno di loro proprietà ubicato nel territorio di quel comune (in catasto al fg. 127, partt. 196, 591, 592, 593, 684, 702, 704 e 705) in misura corrispondente all'indennizzo fino ad allora depositato dall'amministrazione espropriante, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Determinò, altresì, l'indennità di occupazione temporanea del fondo. 2.-In accoglimento del gravame del Comune, la Corte di Appello di Bari escluse, con sentenza non definitiva n° 813/2000, la competenza del Tribunale di Foggia a conoscere della richiesta risarcitoria, volta al pagamento degli accessori dell'indennità di espropriazione e qualificò la domanda come opposizione alla stima. Con successiva sentenza definitiva n° 1008/2003, determinò l'indennità di espropriazione in euro 2.102,94 per la porzione di proprietà Gengari ed in euro 1.082,48 per quella appartenente alla S.I.C.E., ordinando al Comune di depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma ulteriore di euro 97,00 rispetto a quella già depositata a favore del Gengari; dichiarò altresì la spettanza dell'indennità per l'occupazione temporanea in misura corrispondente agli interessi legali su quella di espropriazione per il periodo 29 giugno 1979 -1 giugno 1982. 3.- La decisione fu cassata da questa Corte, che, con sentenza n° 1738 del 23 gennaio 2009, rigettò il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso dei proprietari (tendenti ad ottenere un risarcimento del danno da ritardo nella notificazione del decreto di esproprio, poiché tale domanda poteva consistere soltanto nel pregiudizio derivato dalla ritardata riscossione dell’indennizzo), mentre accolse il secondo ed il quinto e rinviò per un nuovo esame alla Corte di appello di Bari, sul rilievo che i fondi (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello) fossero edificabili. 4.- Quindi, con sentenza n° 236/2015, la Corte di appello di Bari, adita in sede di rinvio, identificati i beni ablati ed esclusa la spettanza del danno da ritardata comunicazione del decreto di esproprio (atteso, quanto al Gengari, che alla data di quest’ultimo, 1° giugno 1982, i suoli risultavano ancora intestati alla proprietaria originaria, tal Maria Di Donato, vedova Trifiletti, e, quanto alla S.I.C.I., che essa era divenuta proprietaria successivamente), determinò in euro 343.673,36 l'indennità di espropriazione, ordinando il deposito della differenza con gli interessi legali; determinò l’indennità di occupazione, in ragione degli interessi del 5% in favore del solo Gengari e limitatamente al periodo dal 5 novembre 1980 al 31 maggio 1982; rigettò, quindi, la corrispondente richiesta proposta dalla SICE; escluse, infine, la spettanza della rivalutazione e compensò per la metà le spese del giudizio. 5.- Avverso la predetta sentenza venne proposta da Antonio Gengari e dalla S.r.l.
S.I.C.E. impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 n° 4 cod. proc. civ., in relazione al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da ritardata notifica del decreto di esproprio: la Corte di merito avrebbe fondato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria sulla supposizione del fatto che, alla data del 1° giugno 1982, la sig.ra Di Donato Maria ved. Trifiletti fosse ancora l’intestataria catastale delle particelle in esproprio, mentre dai documenti di causa emergeva che la voltura catastale era stata eseguita il 30 maggio 1982. 6.- La Corte di Appello di Bari, con sentenza n° 820/2019, qui impugnata, ha rigettato la revocazione e ha condannato gli attori al pagamento delle spese del grado in favore del Comune di Foggia.
Secondo la Corte territoriale, il Collegio della sentenza revocanda, pur avendo affermato che alla data del 1° giugno 1982, le aree erano ancora catastalmente intestate dalla precedente proprietaria Di Donato, al contempo aveva anche sostenuto che la voltura venne fatta il 30 maggio 1982. I due elementi temporali erano, quindi, oggettivamente incompatibili nella realtà, sicché le affermazioni si appalesavano illogiche e contraddittorie e non consentivano di comprendere quale fosse stata la ratio decidendi. Tale vizio, a parere del Collegio, avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso per cassazione, in quanto riconducibile al n° 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., anche nel testo novellato dalla riforma del 2012.
La Corte di Bari ha, inoltre, rilevato che il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento nei confronti della S.I.C.E. S.r.l. dipendeva da una ulteriore e distinta ratio decidendi, rappresentata dalla circostanza che, alla data del 1° giugno 1982, la società non aveva ancora acquistato le particelle oggetto della procedura espropriativa, dal momento che l’atto di permuta acquisitivo delle stesse era intervenuto soltanto il 24 dicembre 1982. 7.- Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso Antonio Gengari e la S.I.C.E. S.r.l., affidandolo a due motivi.
A seguito del decesso di Antonio Gengari, si sono costituiti Gianfranco Gengari e Maria Luigia Bavaro, qualificandosi eredi universali. Il Comune di Foggia non si è costituito ed è rimasto meramente intimato. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Gli eredi Gengari hanno depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8.- Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 395, n° 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello fondato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria del danno da ritardata notifica del decreto di esproprio (non su una motivazione insanabilmente contraddittoria, apparente o illogica, bensì) sulla supposizione del fatto – la cui verità era incontrastabilmente esclusa dai documenti di causa –che, alla data del 1° giugno 1982, la sig.ra Di Donato fosse ancora l’intestataria catastale delle particelle in esproprio. 9.- Il primo motivo è inammissibile, in quanto la questione del danno da ritardata notifica del decreto di esproprio è ormai coperta dal giudicato.
Infatti, questa Corte con l’ordinanza n° 34741/2019, pronunciata tra le stesse odierne parti in causa (e segnalata dagli stessi ricorrenti nella loro memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.), ha osservato che i proprietari avevano fatto valere il pregiudizio sofferto per il ritardo con cui l'indennità di espropriazione era stata loro corrisposta, che essi stessi avevano fatto coincidere con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria delle somme dovute a titolo indennitario, perciò rientranti fra gli accessori del credito indennitario.
Ha infatti osservato Cass. n° 34741/2019 cit. che già la Corte d’appello aveva ben evidenziato che “se è vero che l'omissione della notifica del decreto di esproprio (…) può dar luogo al risarcimento del danno, è pur vero che siffatto pregiudizio può consistere soltanto nel danno che si dimostri derivato dalla ritardata riscossione dell'indennità (…): nel caso identificato dai ricorrenti negli interessi legali e nella rivalutazione monetaria per il ritardo con cui la relativa somma era stata percepita”. Da tale premessa Cass. n° 34741/2019 ha fatto discendere la conseguenza che, proprio in ragione dei principi che governano il giudizio di rinvio, quel giudice doveva unicamente “provvedere all'accertamento del credito indennitario, mentre l'esame della questione riferita alla supposta responsabilità per i danni subiti per l'omessa notifica del decreto ablativo ai proprietari era precluso dal giudicato interno, per esser stato ogni profilo relativo al chiesto risarcimento stato qualificato quale afferente, in via esclusiva, ai danni da tardato conseguimento del credito (obbligazione di valuta) avente ad oggetto l'indennità”.
Pertanto, se era vero che l'omissione della notifica del decreto di esproprio, ove ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante, poteva dar luogo al risarcimento del danno, era altresì vero che siffatto pregiudizio poteva consistere soltanto nel danno da ritardata riscossione dell'indennità, da richiedere nel giudizio di opposizione alla stima ed effettivamente chiesto dai proprietari, con la conseguenza che la questione della responsabilità del Comune per l’omessa notifica del decreto d’esproprio è coperta dal giudicato interno, derivante dalle precedenti sentenze della Corte barese n° 813/2000 (non definitiva) e n° 1008/2003 (definitiva), con le quali era stata liquidata l’indennità in favore degli attori Gengari e SICE comprensiva degli interessi e della rivalutazione dovuti per il tardivo pagamento dell’indennizzo, nonché dall’ordinanza Cass. n° 34741/2019.
Tale giudicato deve essere confermato anche nel presente giudizio, dove Gengari e SICE fanno valere un errore revocatorio su un fatto privo di decisività, ossia sulla mancata percezione (da parte della Corte d’appello barese nella sentenza n° 236/2015) che alla data del 1° giugno 1982 le particelle ablate risultassero ancora catastalmente nella proprietà della precedente proprietaria, Di Donato Maria, mentre in atti vi era la prova che la voltura catastale fosse intervenuta indata 30 maggio 1982. Anche a concedere l’intera argomentazione dei motivi, dunque, è evidente che il pregiudizio da omessa notificazione del decreto d’esproprio è già stato risarcito in favore degli odierni ricorrenti, mediante il riconoscimento di interessi legali sul tardivo pagamento dell’indennità liquidata. 10.- Con il secondo motivo, riguardante la sola SICE, è stata dedotta la violazione degli artt. 52 della legge 2359/1865, 14 e 19 della legge 865/1971, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ.
Deducono i ricorrenti che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore laddove non ha riconosciuto il risarcimento in favore della SICE s.r.l. per il danno da omessa notifica del decreto di esproprio, poiché non ha considerato che l’acquisto effettuato dalla SICE con l’atto di permuta del 24 dicembre 1982, essendo intervenuto su un bene espropriato dal Comune di Foggia sin dal 1° giugno 1982, non poteva avere ad oggetto l’immobile, ma solo il diritto alle sostitutive indennità di espropriazione e di occupazione e i relativi accessori; sicché la società ricorrente rientrerebbe nella categoria degli “altri interessati al pagamento dell’indennità”, legittimati a proporre opposizione alla stima ex art. 19 L. 865/1971. 11.- Anche questo mezzo è inammissibile, poiché il giudicato in punto di danno derivante dalla tardiva notificazione del decreto di esproprio (Cass. 34741/2019, sopra citata) è sceso anche su tale domanda. 12.- La mancata costituzione del Comune di Foggia costituisce giusto motivo per dichiarare la compensazione delle spese della presente lite.
Va nondimeno dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decr