Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Bianco, challenged a lower court judgment against Poste Italiane but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the case and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10003/2024 R.G. proposto da : BIANCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI GINO (BZZGNI56E18H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato PAVONE PASQUALINO (PVNPQL64B11A509A) -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in Roma viale Europa 190 - presso Poste Italiane s.p.a., presso lo studio dell’avvocato MELE MARCO (MLEMRC61B01F839U) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVINO GIUSEPPE (SVNGPP67L05G291G) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AVELLINO n.1702/2023 depositata il 13/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le