Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giovanni Amista, challenged a Brescia Court of Appeal judgment regarding a dispute with Termosanitaria F.Lli Amista, while several individuals were listed as intimati. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3415/2024 R.G. proposto da : AMISTA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO GULLI 11, presso lo studio dell’avvocato MAZZA' SUSANNA (MZZSNN61A59H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TERMOSANITARIA F.LLI AMISTA DI AMISTA GIANFRANCO E C. S.A.S., elettivamente domiciliata in MANTOVA VIA DE CANAL 6, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI CARLO (BRBCRL66D02E897Q) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AMISTA PAOLA, BALASINI BIANCA, AMISTA CATIA, AMISTA MARIA, AMISTA GIOVANNA, CROTTI NORINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1763/2023 depositata il 22/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori