Court of Cassation revokes bankruptcy declaration and remands case to competent court due to pending voluntary agreement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the bankruptcy declaration and remanded the case to the competent court in Tivoli. The debtor had previously requested a voluntary agreement, which the lower court rejected, leading the appellate court to revoke the bankruptcy. The Supreme Court held that the pending agreement request legally bars the bankruptcy declaration until specific events occur, meaning the lower court lacked jurisdiction to rule on the agreement's admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, comma 6; Art. 162, 173, 179, 180 of the Bankruptcy Law: A pending request for a voluntary agreement prevents the declaration of bankruptcy, and a bankruptcy declared in violation of this rule must be revoked and the case remanded to the competent court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29565/2022 R.G. proposto da : CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS s.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pezzana n. 62, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Trecapelli (TRCNDR70C19H501H) , che larappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO N. 7/2022 diCENTRO COMMERCIALE TIBERINUS s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio de’ Cavalieri n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Giorgio Lener(LNRGRG70P04H501Q), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – nonchécontro GADDI CARLO, FRANCESE ALBERTO, PROCURATORE GENERALEpresso la CORTE D ’ APPELLO di ROMA, PROCURA TORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TIVOLI e GROUP CONDOTTE S.A.
EN LIQUIDATION -intimati – e sul ricorsoiscritto al n. 29898/2022 R.G. proposto da : GROUP CONDOTTE S.A. EN LIQUIDATION, con sede in Grenchen (Svizzera), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Guidonia, via Antonio Locatelli n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Fabrizio Penna (PNNFRZ74E29A040D),che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO N. 7/2022 di CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio de’ Cavalieri n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Giorgio Lener (LNRGRG70P04H501Q), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – nonché contro GADDI CARLO, FRANCESE ALBERTO, PROCURATORE GENERALEpresso la CORTE D’APPELLO di ROMA, PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TIVOLI e CENTRO COMMERCIALE TIBERINUS s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7032/2022 depositata il27/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024dal Consigliere Alberto Pazzi.
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Roma, su istanza di vari creditori, dichiarava il fallimento di Centro Commerciale Tiberinus s.r.l. (in seguito, per brevità, C.C.T.), dopo aver giudicato inammissibile la domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva depositata dalla società ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall..
2. Il reclamo proposto daC.C.T. contro la decisione veniva accolto dalla Corte d’Appello di Roma, che revocava i l fallimento con sentenza del 23 gennaio 2020.
3. Sia il curatore, in via principale, sia la società debitrice, in via incidentale, ricorrevano per ottenere la cassazione della sentenza.
4. Questa Corte, con l’ ordinanza n. 32664/2021 del 9.11.2021 , accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale, col quale C.C.T. aveva lamentato il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a dichiarare il fallimento, accertava la competenza delTribunale di Tivoli - nel cui circondario era compres o il Comune di Capena, ove la società aveva la propria sede legale e amministrativa- e, in conseguenza, cassava la pronuncia impugnata indicando il Tribunale di Tivoli quale giudice competente in primo grado, dinanzi al quale la causa doveva essere riassunta.
5. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 8/2022, dichiarava il fallimento di C.C.T., in contraddittorio con Carlo Gaddi ed Alberto Francese, creditori istanti e riassumenti il giudizio, il P.M. e il curatore fallimentare.
6. I separati reclami presentati avverso tale decisione da C.C.T. e da Group Condotte S.A. en liquidation, società di diritto svizzero socio unico della fallita, sono stati riuniti e respinti dalla Corte d’appello di Roma. La corte del merito ha osserva to – fra l’altro e per quanto qui di interesse – :
i) che il giudice di legittimità aveva dispo sto la riassunzione dell’intero giudizio per la dichiarazione di fallimento dinanzi al Tribunale di Tivoli ritenuto competente e che quest’ultimo, in perfetta aderenza a talestatuizione, aveva provveduto a rinnovare il giudizio eaveva emesso la sentenza dichiarativa previa valutazione della ricorrenza di tutti i presupposti dell’insolvenza ; ii) che l’invio dal Tribunale di Roma a quello di Tivoli di tutti gli atti della procedura non aveva comportato la reviviscenza della domanda di concordato c.d. in bianco proposta da C.C.T. dinanzi al Tribunale capitolino, che la società avrebbe dovuto autonomamente riproporre dinanzi al tribunale dichiarato competente, trattandosi di istanza di parte non rientrante nel novero degli atti che restano salvi dinanzi al tribunale dichiarato competente, nel senso previsto dall’art. 9-bis, comma 3, l. fall..
7. C.C.T e Group Condotte S.A. en liquidation ha nno proposto separati ricorsi(rubricat i, rispettivamente, al n. 29565/2022 e al n. 29898/2022 R.G.)per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 novembre 2022, prospettandol’una due e l’altra sei motivi di doglianza. Il F allimento di C.C.T. ha resistito a entrambi i ricorsi con controricorsi illustrati da memoria. Anche Group Condotte S.A. en liquidationha depositato memoria. I creditori istanti , il Procuratore della Repubblica di Tivoli e il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma non hanno svolto difese. Considerato che:
8. In primo luogo, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.,va disposta la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima sentenza. 9.1Il primo motivo del ricorso di C.C.T. denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto della necessità di preferire la soluzione concordataria a quella fallimentare. La ricorrente osserva che, accertata l’incompetenza del Tribunale di Roma a dichiarare il fallimento, dinanzi al giudice dichiarato competente era stato riassunto l’intero procedimento già instaurato dinanzi al primo: si era cioè perfezionata una vera e propria translatio iudicii, il cui effetto era stato necessariamente quello di devolvere al Tribunale di Tivoli tutte le questioni (e le domande) originariamente pendenti dinanzi al Tribunale di Roma e, quindi, non solo l’istanza di fallimento, ma anzitutto, perché prioritario, il ricorso per concordato preventivo.Il Tribunale di Tivoli, pertanto, avrebbe dovuto procedere a coordinare l’iter concordatario e l’istruttoria prefallimentare, considerando l’istanza di concordato preventivo e concedendo a C.C.T. il termine di sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta piuttosto che dichiarare, omisso medio, il fallimento. 9.2 Il sesto motivo del ricorso di Condotte S.A. prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 162 l. fall..
La ricorrente deduce che la sentenza dichiarativa è stata emessa dal Tribunale di Tivoli quando ancora pendeva il termine per il deposito della domanda di concordato (rectius: per il deposito della proposta , del pianoe della documentazione) nel procedimento ( n. 104/2017 CP ) apertosi ai sensi del 6° comma dell’art. 161 l. fall., in quanto la Corte d’appellodi Roma aveva revocato il pr imo fallimento proprio perché la relativa sentenza era stata emessa prima dello spirare d i detto termine,che quindi doveva ritenersi “riattivato”, così precludendo la possibilità di decideresolo sulle istanze di fallimento 10.
I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro sovrapponibilità, risultano fondati nei termini che si vanno a illustrare. 10.1 L’art. 9-bis l. fall., dopo aver previsto, al comma 1, che “il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmessoin copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza”, stabilisce, al comma 2, che “il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore”, precisando poi, al successivo capoverso, che “restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti”.
La formulazione della norma (laddove parla di “prosecuzione della procedura”) rende evidente la continuità che si mantiene tra la procedura fallimentare iniziata da un tribunale incompetente e quella che segue dinanzi al tribunale indicato come competente, che si realizza, restando salvi gli atti precedentemente compiuti, attraverso il meccanismo della traslatio iudicii. Per questa ragione la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti al tribunale ritenuto competente,presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'art. 9-bis l. fall. (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2006), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente (Cass. 13316/2010, Cass. 22710/2010).
Il che significa, in altri termini, che il fallimento ben dichiarato mantiene i suoi effetti e la declaratoria di competenza avvia la prosecuzione della procedura davanti al tribunale indicato come competente. 10.2 Il meccanismo di traslazione appena descritto comporta che il tribunale dichiarato competente assuma la procedura nello stato in cui si trova, atteso che l’effetto di tutti gli atti precedentemente compiuti resta salvo. Nel caso di specie (in cui, come correttamente rilevato dal giudice del reclamo, questa Corte ha rinviato “la causa”-e non la procedura - al tribunale indicato come competente, disponendone perciò la trasmigrazione ab origine e nella sua interezza) ci si trovava in presenza di una declaratoria di fallimento (pronunciata dal giudice incompetente) c he era stata però revoca ta d a lla Corte d’appello di Roma proprio in ragione dell’erroneità della statuizione con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo.
Da questo stato della procedura il tribunale doveva necessariamente prendere le mosse, rimanendogli preclusa la declaratoria di fallimento in presenza di una domanda di concordato preventivo che non era stata esaminata. Ciò in applicazione del principio, da tempo affermato da questa Corte, secondo cui la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall. (Cass., Sez.
U., 9935/2015). 10.3Non è condivisibile la tesi dei giudici distrettuali secondo cui la traslazione del giudizio “non ha comportato la reviviscenza di alcuna istanza di parte, neppure della domanda di concordato c.d. “in bianco” proposta da C.C.T. dinanzi al Tribunale capitolino, che avrebbe dovuto essere autonomamente riproposta dinanzi al Tribunale dichiarato competente”. La norma, infatti, prevede la salvezza degli “ effetti degli atti precedentemente compiuti” nel pregresso sviluppo del procedimento, nessuno escluso, e dunque a prescindere dal fatto che gli stessi provengano dall’autorità giudiziaria, dagli organi della procedura o dalle parti.
Il tribunale, perciò, doveva confrontarsi con la domanda concordataria che, a seguito della pronuncia della corte d’appello, non aveva avuto alcun legittimo esito, a prescindere da una riproposizione della stessa ad opera delladebitrice.
11. L’accoglimento dei motivi di ricorso appena esaminati comporta l’assorbimento delle ulteriori censure propostee la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa al T ribunale di T ivoli, già dichiarato competente, in quantola valutazione della domanda di concordato, sotto qualsivoglia profilo, spetta indubitabilmente al medesimo tribunale investito della decisione sul fallimento e non può essere compiuta per la prima volta dal giudice del reclamo (Cass.12542/2023).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso n. 29565/2022 R.G. e il sesto motivo del ricorso n. 29898/2022 R.G., dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la se