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Ordinanza — n. 27590/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of interest and inadmissibility of incidental appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27590/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible due to lack of standing and the incidental appeal ineffective for being untimely. The appellant sought to challenge a revocatory action regarding credit assignments, arguing the lower court erred on the existence of debts, but the court found the dispute irrelevant to the current proceedings. Consequently, the court dismissed the main appeal and declared the incidental appeal void, ordering cost compensation between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 334, comma 2 c.p.c.; Art. 67, comma 2 l.fall.: The Court declares an appeal inadmissible for lack of interest when the subject matter falls outside the scope of the current proceedings and declares an incidental appeal ineffective if filed after the notification of the appellate judgment.

Parole chiave

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lack of interest inadmissible appeal untimely incidental appeal revocatory action credit assignment cost compensation procedural standing revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 334, comma 2 c.p.c.
– Dall’inammissibilità d el ricorso principale deriva l’inefficacia, ex art. 334, comma 2, c.p.c.
Art. 67, comma 2 l.fall.
― Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Ferrara, in parziale accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall., proposta da CIR Costruzioni s.r.l.
Art. 1248 c.c.
– Da ciò d iscende l ’i nconferenza tanto della norma la cui violazione viene evocata nel primo motivo (poiché l’art. 1248 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale,di un ulteriore importo a titolo di contrib
art. 1248 c.c
– Da ciò d iscende l ’i nconferenza tanto della norma la cui violazione viene evocata nel primo motivo (poiché l’art. 1248 c.c.
art. 2704 c.c
4bis e 6), in quanto prive di data certa ex art. 2704 c.c.
art. 1264 c.c
art. 1269 c.c
–Il secondo mezzo lamenta la « violazione ex art. 1269 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 20867/2020
115/02( Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020) .
Cass. Sez. U, 4315/2020
Cass. n. 18348/2017
Cass. n. 1343/2019
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Testo completo

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11022/2017 R.G. proposto da : SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA, ora in A.S., in persona dei Commissari Straordinari p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI FARENGA, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore -ricorrente- contro CIR COSTRUZIONI SRLin Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario p.t ., rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO GANINI, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro ANAS SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ANGELUCCI, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente, ricorrente incidentale- nonchécontro UNICREDIT(già UNICREDIT CORPORATE BANKING ) s. p.a. -intimata- avverso l a SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 52/2017,depositata il 12/01/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. ― Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Ferrara, in parziale accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall., proposta da CIR Costruzioni s.r.l. in Amministrazione Straordinaria (di seguito CIR in A.S.) contro UnicreditCorporate Banking s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a. , oggi UNICREDIT s.p.a.), Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a. (di seguito SICA)e ANAS s.p.a. (rimasta contumace in primo grado ) :

i) revocò due cessioni di credito concluseil 10.12.2002 tra la cedente CIR in bonis e la cessionaria Banca di Roma, aventi ad oggetto i crediti,per circa 3,2 milioni di euro, vantati dalla prima verso ANAS in dipendenza di un contratto di appalto del 27.7.2000; ii) rigettò, l’analoga domanda proposta con riguardo alla cessione alla stesa Banca, in data 1 7 . 2 .200 3 , dei crediti , per circa centomila euro, vantati da CIR in bonisnei confronti di SICA in forza di due contratti di appalto del 1998 , ritenendo che, in difetto di prova dell'opponibilità del trasferimento alla debitrice ceduta, per avvenuta notificaa quest’ultima o per sua accettazione dell ’a tto di cessione, «non poteva escludersi che avesse operato il meccanismo compensativo» ex art. 1248 c.c., con conseguente estin zione dei crediti ceduti per compensazione volontaria con controcrediti di SICA oggetto di delegazione di pagamento d a parte d e lla Coop .

Costruttoris.c. a r.l. (holding del gruppo di cui faceva parte CIR) alla stessa CIR. 1.1.― L a Corte di Appello di Bologna, pronunciando su tutti gli appelli proposti contro la decisione,ha rigettato quelli incidentali di ANAS(stante la ritenuta inopponibilità a CIR in A.S. della sentenza con cui il Tribunaledi Ferrara aveva accertato l’inesistenza dei crediti ceduti in data 10.12.2000)e di Unicredit (sull’elemento soggettivo della scientia decoctionis ) , mentre ha accolto il primo motivo dell’appello principale di CIR in A . S . e , nel riformare la decisione di primo grado in punto di non revocabilità della cessione di crediti del 17.2.2003, dopo aver osserva t o che non era in questione se SICA potesse o meno opporre alla Banca cessionaria la compensazione , bensì di valutare se l’effetto traslativo della cessione fosse stato impedito dalla pregressa estinzione dei crediti per compensazione volontaria, ha concluso che , mentre il credito di CIR era pacifico, il dedotto accordo di compensazione tra CIR in bonis e SICA , formalizzato sulla base delle missive datate 31.3.2003 e 1.4.2003, non era opponibile a CIR in A.S., in quanto fondato su documenti privi di data certaex art. 2704 c.c., senza che « sulla mancanza di data certa delle scritture poste a fondamento dell’eccezione di estinzione, per compensazione, dei crediti ceduti, SICA avesse mai svolto la benché minima difesa». 2.― SICA ha propo sto ricorso in due motivi per la cassazione della sentenza, pubblicata il 12.1.2017, cui hanno resistito con separati controricorsi CIRin A.S. e ANAS s.p.a., la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale in un unico mezzo.

UniCredit non ha svolto difese. L’Amministrazione Straordinariadi SICA, apertasi nelle more di questo giudizio e costituitasi a mezzo di nuovo difensore, e CIR hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 2.1. – Il primo motivo del ricorso principale denunzia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1248 c.c.»sul rilievo che, sebbene il credito vantato da CIR nei confronti di SICA fosse stato ceduto a Banca di Romail 17.2.2003, e dunque anteriormente alla compensazione perfezionatasi con le missive di SICA del 31.3.2003 e 1.4.2003, tuttavia, in assenza di notifica o comunicazione della cessione alla debit rice cedut a , ex art. 1264 c.c., o di sua accettazione, non poteva « essere esclusa l'operatività del meccanismo compensativo ai sensi dell’art. 1248 c.c., con conseguente illegittimità della richiesta di revoca del credito avanzata dalla Cir»; avrebbe allora errato la Corte di appello a basare la decisione solo sull’assenza di data certa:essendovi prova, in base alla documentazione in atti , che la compensazione aveva prodotto effettiin un momento successivo, il giudice avrebbe invece dovuto rilevare l’impossibilità della retrocessione del credito a CIR. 2.2.

–Il secondo mezzo lamenta la « violazione ex art. 1269 c.c. e relativa illegittimità della richiesta di revoca della cessione del credito (…) per intervenuta compensazione » , in quanto la corte d’appello avrebbe ricondotto « la fattispecie a una mera compensazione di crediti, quando, invero, l ’o p erazione posta in essere dalle tre società coinvolte» (C IR , Coop . Costruttori e SICA) consisteva «in una compensazione a valle di una delegazione di pagamento», sulla base di una “proposta contrattuale”di CIR ( nota del 29.5.2002), avallata da Coop Costruttori (nota del 6.6.2002). 3.

–Il ricorso principale, i cui motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente, è inammissibile. 3.1. –In primo luogo si osserva che entrambe le censure, pur veicolando formalmente il vizio di violazione di legge, addebitanoin realtàai giudici di secondo grado di non aver «correttamene tenuto in considerazione i documenti agli atti», che vengono perciò foto - riprodottiall’interno del ricorso per cassazione ( alle pagine 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32), evidentemente ai fini di una loro n uova valutazione, però notoriamente inammissibile in sededi legittimità. 3.2.

– In secondo luogo si evidenzia che l’anteriorità della cessione di credit o del 1 7.2.2003 rispetto al la compensazione perfezionatasi, secondo SICA, con le missive del 31.3.2003 e 1.4.2003, è ripetutamente ammessa dalla ricorrente, sicché deve ritenersi pacifico che, al momento della cessione , il credito ceduto non fosseestinto per compensazione; e ciò è quanto a ccertato dalla corte d’appello, sia pure sulla base d ella diversa ratio decidendi – non espressamente impugnata– della non opponibilità a CIR in A.S. delle missive contenenti la formalizzazione dell’accordo di compensazione eccepito dalla stessa SICA (doc. 4bis e 6), in quanto prive di data certa ex art. 2704 c.c. 3.3.

–Va detto altresì che le deduzioni, svolte incidentalmente nel secondo motivo, circa l’asserita irrilevanza della data delle note 31.3.2003 e 1.4.2003e la pretesa impossibilità di mettere in dubbio la data della nota 6.6.2002 di Coop . Costruttori , in quanto « mai contestata o disconosciuta e provenendo da un terzo rispetto alle parti in causa», restano superate dal rilievo della corte territoriale che «sulla mancanza di data certa delle scritture poste a fondamento dell’eccezione di estinzione, per compensazione, dei crediti ceduti», SICA non ha «mai svolto la benché minima difesa». 3.4.

– Appare allora corrett a e dirimente l’ affermazione , contenuta nella sentenza impugnata, che il tema in questione nel presente giudizio, avente ad oggetto la revocatoria ex art. 67 l.fall. della cessione del credito,non è la possibilità o meno per il debitore ceduto SICA di opporre alla Banca cessionaria la dedotta compensazione,bensì l’eventuale inesistenza del credito al momento della cessione (ai fini della sua revocabilità), appunto perché, in tesi, estinto per effetto dell’eccepita compensazione, che però i giudici di secondo grado hannomotivatamente escluso . 3.5.

– Da ciò d iscende l ’i nconferenza tanto della norma la cui violazione viene evocata nel primo motivo (poiché l’art. 1248 c.c. , laddove prevede che «Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente», attiene ai rapporti tra debitore ceduto e terzo cessionario del credito), quanto dell a norma analogamente evocata nel secondo motivo (art. 1269 c.c.), poiché l’esistenza della pregressa delegazione di pagamento non incide sull’accertamento che il credito ceduto non era già estinto per compensazione al momento della cessione, con conseguente revocabilità di quest’ultimaai sensi dell’art. 67 l.fall. 3.6.

– Solo in memoria la ricorrente principale evoca specificamenteil secondo comma dell’art. 1248 c.c., in base al quale « La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione », per dedurne che «l’unico caso in cui la compensazione non può essere oppostariguarda i crediti sorti successivamente alla cessione e ciò, peraltro, a condizione che la stessa sia stata oggetto di specifica comunicazione al debitore ceduto», e poiconcludere che, « pur pacifica l’anteriorità del credito rispetto alla cessione, come dimostrano le fatture in atti e l’assenza di contestazioni sul punto, la mancata comunicazione al debitore ceduto, Condotte, rende, in ogni caso, del tutto irrilevante la genesi temporale del credito che potrà essere quindi opposto alla “cessione” indipendentemente dal momento in cui è venuto ad esistenza » . 3.7.

– Orbene, a l di là de lla cripticità e novità degli assunti, sembra di intuire che l’interesse della ricorrente SICA (ora anch’essa in A.S.) sia rivolto piuttosto ai rapporti di credito-debito con CIR in A.S.; ma anche in questa prospettiva si tratta comunque di un aspetto che esula dall’oggetto del presente giudizio. Di qui l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. 4. – Dall’inammissibilità d el ricorso principale deriva l’inefficacia, ex art. 334, comma 2, c.p.c. del ricorso incidentale, in quanto tardivo. 4.1.

– Invero, c on l’unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente ANAS, dopo aver chiesto in chiave adesiva l’accoglimento del ricorso principale di SICA, denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c . c ., per avere la corte d’appello ritenuto non opponibile alla cedente C IR in A . S . la sentenza definitiva, resa dal Tribunale di Ferrara nel giudizio promosso dalla Banca cessionaria contro il debitore ceduto ANAS, che ha accertato l’inesistenza dei crediti portati dalle fatture cedute, perché oggetto di lavori mai eseguiti da CIR ( rilevando anche la novità del tema di indagine introdotto solo in appello, stante la contumacia di ANAS in primo grado).

Secondo la ricorrente incidentale, talestatuizione non terrebbe conto dell’efficacia riflessa del giudicato (che ha accertato l’inesistenza del credito ceduto) e della rilevabilità del giudicato anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, sebbene CIR non abbia (né in bonis, né in A.S.) partecipato al giudizio. 4.2.– Ma, come anticipato, il ricorso incidentale, proposto solo in data 12.6.2017, è tardivo, poiché la sentenza d’appello è stata notificata in data 10.3.2017. 5. – Stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse, rilevato d’ufficio, e la conseguente declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale, perché tardivo, le spese del presente giudizio possono essere compensate. 6.

– Sussistono solo per il ricorso principale i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1 - bis del l’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/02( Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020) . 6.1. – Di fatti, il controricorrente il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a causa della inammissibilità del ricorso principale non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. 18348/2017, 1343/2019).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale,di un ulteriore importo a titolo di contrib