Cassation appeal dismissed for non-appeal due to 40-day silence under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the lower court's order. The appellant, Claudia Musetti, did not act against the appeal order issued by the Rome Court of Appeal, while the opposing parties, Intesa Sanpaolo and Penelope Spv Srl, contended the silence constituted a waiver. The court ruled that such silence legally amounts to a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after notification of the appeal order constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2742/2021 R.G. proposto da : MUSETTI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato PAGLIARI MASSIMO (PGLMSM64M01H501C) che larappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZZARO SPALLANZANI, 22/A, presso lo studio dell’avvocato BUSSOLETTI MARIO (BSSMRA50S06A662M) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PENELOPE SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZZARO SPALLANZANI, 22/A, presso lo studio dell’avvocato BUSSOLETTI MARIO (BSSMRA50S06A662M) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2191/2020 depositata il 16/11/2020.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori