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Ordinanza — n. 27455/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy revocation ruling regarding secured credit transfers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27455/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the bankruptcy administrator's attempt to revoke a credit transfer made by the debtor to a third-party guarantor. The lower courts determined the transfer was valid because it occurred in the context of a concurrent financing and was executed pro solvendo without proof of collection. The court ruled that the appellant's arguments merely sought a different valuation of established facts rather than challenging the omission of decisive evidence.

Regesto Legislator

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Art. 203, 67 l. fall.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: Appeals alleging the lower court failed to examine a decisive fact are inadmissible if the contested fact was already properly evaluated and the appellant merely disputes the legal characterization or factual interpretation of that evaluation.

Parole chiave

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bankruptcy revocation action credit assignment pro solvendo third party guarantor concurrent financing inadmissible appeal omission of decisive fact art 203 l fall retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 203, comma 1, n. 2, l. fall.
Art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2704 cod. civ
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14929/2012
Cass. 23328/2012
civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass.14929/2012, Cass. 23328/2012).
Cass. 18641/2017
Cass. 11222/2017
La ricorrente non ha sollevato alcuna censura rispetto al la prim a delle due rationes decidendi che sorreggono il capo della decisione impugnato, rendendo così inammissibile, per difetto di interesse, la censura concernente la seconda ratio ( cfr., fra le tante, Cass.18641/2017, Cass. 11222/2017, Cass.
Cass. Sez. U., 7931/2013
9752/2017 Cass. Sez. U., 7931/2013).
Cass. 34476/2019
Cass. 5987/2021
U., 34476/2019, Cass. 5987/2021).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24377/2017 R.G. proposto da : CAMPANELLA GLASS PICCOLA s.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in R oma, via Dante De Blasi n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Marco Paolo Ferrari (FRRMCP62P17D086F), che l a rappresenta e difende , unitamente all'Avvocato Roberto Nevoni (NVNRRT66A08E202E) , giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro INTESA SANPAOLO s.p.a., con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via Pompeo Magno n.3, presso lo studio dell’ A vvocato Saverio Gianni (GNNSVR55A14H199D),rappresentata e difes a dall' A vvocato Gianni Solinas (SLNGNN65T15L736U) giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1505/2017 depositata il13/7/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/6/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Campanella Glass Piccola (di seguito, per brevità, CGP)s.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa evocava in giudizio, avanti al Tribunale di Padova,Intesa Sanpaolo s.p.a. perché fossero dichiarati inefficaci, ai sensi degli artt. 203 e 67, commi 1 e 2, l. fall., i versamenti con carattere solutorio affluiti, nel c.d. periodo sospetto, sul conto corrente intrattenuto presso la banca d a CGP in bonis nonchéla cessione di credito effettuata dalla società in favore della convenutail 24.12.2003, con con seguente condanna d i quest’ultima alla restituzione della somma complessivadi € 226.280,27.

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 16/9/2014, accoglieva la prima domanda, dichiara ndo l’inefficacia de lle rimesse , per complessivi € 150.698,66, registrate sul c/c il 23 aprile 2004 e condannando la banca a pagare alla procedura la somma predetta, maggiorata di interessi e spese. Rigettava, invece, la domanda di revoca della cessione di credito, escludendone l’anomalia, perché avvenuta a fronte di un finanziamento sostanzialmente contestuale; rilevava inoltre che il credito,ceduto pro solvendo , non era stato incassato dalla banca.

2. La sentenza, appellata in via principale da Intesa Sanpaolo e in via incidentale dalla LCA, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che, in accoglimento del solo appello della banca, ha interamente rigettato le domande attrici, escludendo la revocabilità dei versamenti intervenuti sul c/c il 23 aprile 2004, in quanto eseguiti da un terzo- datore di pegno in favore della società in forza di contratti muniti di data certa - che si era limitato ad adempiere alla propria obbligazione di garanzia.

3. CGPin LCA ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 13 luglio 2017, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ., in quanto la corte di merito ha ritenuto che i contratti di pegno avessero data certa in ragione del fatto che i relativi documenti erano muniti di timbro postale, senza preoccuparsi però di accertare che la scrittura privata formasse un corpo unico con il foglio sul quale il timbro era stato apposto. 4.2.

Il secondo motivo prospetta analoga doglianza sotto il prof i lo dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. 4.3.Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di altro fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla circostanza che i dueaccrediti in contestazione erano stati indicati nell’estratto conto come bonifici e non potevano perciò essere riferiti alla realizzazione di un pegno.

5. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della sovrapponibilità delle questioni trattate, risultano tutti inammissibili. 5.1. La corte di merito, infatti, ha affermato che i documenti prodotti dalla banca in originale (contratto di pegno;quattro atti di conferma del pegno ; atto riepilogativo ) erano muniti di data certa, “ in quanto su tutti è posto il timbro di autoprestazione rilasciato dagli uffici postali competenti”. Il primo motivo non evidenzia alcuna criticità de lla decisione impugnatain punto di diritto, ma è espressione di un mero dissenso rispetto al predetto, inequivoco accertamento in fatto , non sindacabile in sede di legittimità.

In proposito è sufficiente ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass.16056/2016, Cass. Sez. U., 34476/2019, Cass. 5987/2021). 5.2. Analogamente, il secondo mezzo, lungi dal denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo , lamenta che l’ esame di tale fatto , compiuto dal giudice, non sia conforme alla lettura che di esso vorrebbe dare laricorrente: argomento, tuttavia, non coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass.14929/2012, Cass. 23328/2012). 5.3.Il medesimo vizio affligge anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta che la c orte distrettuale non abbia “ correttamente esaminato” (pag. 15 del ricorso) gli estratti del conto, in cui gli accrediti erano stati descritti come bonifici.

Una simile contestazione mira, all’evidenza ed in maniera inammissibile, ad ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dai giudici d’appello in ordine al fatto che gli accrediti in questione , seppur qualificati come bonifici nell’estratto conto e nelle contabili, erano riferibili al realizzo dei pegni rilasciati dal terzo garante.

6. Il quarto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, n. 2, e 203 l. fall.:la ricorrente lamenta che la c orte d’appello abbia ritenuto insuscettibile di revoca la cessione del credito avvenuta in data 24 dicembre 2023 a causa della mancata riscossione delcredito ceduto, senza considerare, però , che l’oggetto dell’azione revocatoria era il solo atto negoziale estintivo di debiti pecuniari.

7. Anche questo motivo è inammissibile. La corte d’appello ha ritenuto “in primo luogo” che la cessione del credito in discorso non fosse revocabile, come già sottolineato dal primo giudice, perché la stessa era “avvenuta a fronte di un finanziamento sostanzialmente contestuale e, dunque, in assenza dei presupposti per accogliere la proposta azione revocatoria” (pag. 18 della decisione impugnata). Ha rilevato, “in secondo luogo”, che “la cessione [era] avvenuta pro solvendo (doc. 6 banca) e il fallimento non [aveva] provato la riscossione del credito medesimo” (pag. 19). La ricorrente non ha sollevato alcuna censura rispetto al la prim a delle due rationes decidendi che sorreggono il capo della decisione impugnato, rendendo così inammissibile, per difetto di interesse, la censura concernente la seconda ratio ( cfr., fra le tante, Cass.18641/2017, Cass. 11222/2017, Cass. 9752/2017 Cass. Sez. U., 7931/2013). 8.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni