Cassation court quashes bankruptcy court decree for apparent reasoning and failure to examine prescription interruption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed a bankruptcy court decree that had rejected a creditor's claim for damages. The lower court incorrectly dismissed the claim based on annual prescription for a sale contract and biennial prescription for a contract for work, without properly evaluating interruption defenses. The court found the lower court's reasoning on contract qualification to be merely apparent and noted that the biennial prescription period had been interrupted by a timely opposition to a payment order. Consequently, the case was remanded to the Tribunal of Urbino for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.; The lower court's decision is void if its reasoning is merely apparent and fails to state the factual basis for its conclusion, and if it omits the examination of valid interruptions to the prescription period.
Parole chiave
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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12655-2016proposto da: IDRODRAIN S.R.L. (già IDRODRAIN S.P.A.) , rappresentat a e difesadall ’ Avvocato VITTORIO SELLITTI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO POLYSTUDIO S.A.S. DI BENEDETTI F. C. E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO FRANCESCO BENEDETTI; -intimato - avverso il DECRETO N. 1619/2016 DEL TRIBUNALE DI URBINO, depositato l’8/4/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 /1/2024 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1.
Il Tribunale di Urbino , con decreto dell’8/4/016, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Idrodrain s.p.a.per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento Polystudio s.a.s., dichiarato con sentenza dell’11/12/2012, del credito risarcitorio preteso per l’inadempimento della società poi Ric. 2016n. 12655 - Sez. 1 - CC del 2 4 gennaio 2 02 4 fallita a due contratti stipulati nel 2006, con i quali le erano stati commissionati uno “stampo gomito 50” e “i disegni e gli stampi di canaline e griglie”. 1.2.
Il tribunale ha ritenuto:
a) che il contratt o avente ad oggetto la realizzazione dello “ stampo gomito 50 ” doveva essere qualificato, in base al “principio della prevalenza della materia sul lavoro”,come una vendita e che, risalendo l’ultimo dei documenti di trasporto al 28/1/2008e non essendovi prova di atti interruttivi da tale data al deposito della domanda di ammissione al passivo (marzo 2014), fosse fondata l’eccezione di prescrizione annuale dell’azione di garanzia, sollevata dal curatoreex art. 1495 u. comma c.c.;b) che il secondo contratto era invece da qualifica re come appalto e che l a responsabilità della fallita andava ricondotta nell’ambito dell’art. 1661 c.c., stanti le richieste di modifiche inviate da Idrodrain all’appaltatrice; che, in ogni caso, l’azione per vizi, pur se inquadrata nella disciplina prevista dall’art. 1667 c.c., risultava prescritta, come eccepito dall’opposto, per il decorso di oltre due anni dalla consegna del materiale, risalente al 2008. 1.3.
La Idrodrain s.r.l.(già s.p.a.) , con ricorso notificato lunedì 9/5/2016, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto. 1.4. Il Fallimento è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo m otivo , la r icorrente , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione de ll ’ ar t . 1 3 2 n. 4 c.p.c. , censura il decreto impugnato per aver il tribunale qualificato come vendita il primo dei due contratti stipulati con la fallita, in ragione dell’asserita prevalenza della materia sul lavoro, con una motivazione meramente apparente.Ric. 2016n. 12655 - Sez. 1 - CC del 2 4 gennaio 2 02 4 2.2.
Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., censurail decreto impugnato per aver il tribunale accolto l’eccezione di prescrizione annuale dell’azione ex art. 1495 c.c. proposta dal curatore senza considerareche il termine di prescrizione decorre dalla scoperta del vizio e dunque, nella specie,non poteva farsi coincidere con la data di ultima consegna dello stampo, avvenuta il 28/1/2008, dopo la quale il bene, in precedenza restituito alla Polystudio per l’eliminazione dei vizi, era comunque risultato inservibile. 2.3.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo: il tribunale, lì dove ha ritenuto che il contratto avente ad oggetto lo “stampo gomito 50” dovesse essere qualificato come vendita in ragione del mero rilievo “della prevalenza della materia sul lavoro” è incorso, con ogni evidenza, nel vizio di motivazione apparente denunciato, in quanto non ha in alcun modo indicato il fatto (o i fatti) dal(i) quale(i)ha tratto il proprio a podittico convincimento, rendendo in tal modo non percepibile il fondamento della decisione. 2.4.
Col terzo motivo la ricorrente lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., l’omesso esame dell’eccezione d’interruzione della prescrizione o l’omesso rilievo dell’interruzione della prescrizione, lamenta che il tribunale abbia ritenuto prescritta l’azione per vizi concernente il secondo contratto, pur se qualificata ai sensi dell’art. 1667 c.c., stante il decorso di oltre due anni dalla consegna del materiale, senza tener conto che:
i) come dedotto nelricorso ex art. 98 l. fall. e non contestato dal Fallimento,il termine di decorrenza della prescrizione era stato Ric. 2016n. 12655 - Sez. 1 - CC del 2 4 gennaio 2 02 4 interrotto dall’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta tempestivamente a vverso i l decreto ingiuntivo notificatole il 17/10/2009 dalla società poi fallita per ottenere il pagamento del prezzo dei disegni e degli stampi commissionati; ii) nell’atto di opposizione essa aveva eccepito l’inadempimento contrattuale dell’appaltatrice, chiedendone in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni; iii) il giudizio di opposizione, iscritto presso lo stesso T ribunale di Urbino con rg. 1465/2009, e ra stato dichiarato interrotto a seguito del fallimento dell’opposta. 2.5.
Con il quarto motivoIdrodrain denuncia la violazione dell’art. 1667 c.c., per aver il tribunale erroneamente affermato che il termine di prescrizione era iniziato a decorrere dalla consegna degli stampi e non dalla scoperta dei vizi. 2.6. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta infine la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., in quanto la prova dell’esatto adempimento del contratt o incombeva sul curatore, che non l’aveva fornita. 2.7. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento de gli ultimi due, essendo indubitabile che il termine di prescrizione biennale dell’azione ex art. 1667 c.c. sia stato interrotto, ai sensi dell’art. 2943 c.c.,dalla proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo notificato all’odierna ricorrente dalla società poi fallita, con il quale sono stati contestati i vizi e difetti dei beni a questa commissionati ed è stato richiesto anche il risarcimento dei danni. 2.8.
All’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Urbino in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Ric. 2016n. 12655 - Sez. 1 - CC del 2 4 gennaio 2 02 4 La Corte così provvede: accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Urbino che, in differente composizione, provved