Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The parties involved were the Granelli sisters, who filed the appeal, and Ernesto Fiorillo, the respondent. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had lapsed, resulting in the automatic abandonment of the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25891/2021 R.G. proposto da : GRANEI MARGHERITA, GRANEI GABRIELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CLATERNA 13, presso lo studio dell’avvocato D'AUDINO GIUSEPPE (DDNGPP59H08H742P) rappresentati e difesi dall'avvocato D'AUDINO ALBERTO (DDNLRT64B05F158Z) -ricorrente- contro FIORILLO ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN NICOLA DE CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato MACARIO FRANCESCO (MCRFNC60A19A662P) rappresentato e difeso dall'avvocato CATALDO DOMENICO (CTLDNC68M08H22QD) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.349/2020 depositata il 07/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l