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Ordinanza — n. 27338/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming religious charity is non-commercial to avoid tax debt collection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27338/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza appealed a Trani court decision admitting its tax debts to Equitalia, arguing its charitable nature exempted it from commercial status. The court rejected this claim, noting that the lower court's finding of commercial insolvency was already final and binding. Consequently, the court ruled that the appellant's altruistic goals do not negate its legal characterization as a commercial enterprise.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 225 l. 311/2004; Art. 41, co. 7 l. 289/02: The court establishes that an entity's commercial status is determined by the exclusive or predominant nature of its activities, regardless of their altruistic purpose or religious foundation.

Parole chiave

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ecclesiastical entity status commercial insolvency proceedings tax debt collection altruistic activities res judicata effect Equitalia collection non-commercial qualification imposta ecclesiastica

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 225 l. 311/2004
2 del decreto stesso (e cioè imprese , avent i particolari requisiti dimensionali, soggette alle disposizioni sul fallimento , e dunque necessariamente esercenti attività commerciale , come si ricava dall’art. 1, 1° comma, l.
Art. 41, co. 7 l. 289/02
Art. 4 D.L. n. 245/02
Art. 73 TUIR
Art. 149 TUIR

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 35548/2023
2.1 Come correttamente rilevato dal giudice del merito, e come già affermato da questa Corte in sede di esame di altro ricorso della stessa ONLUS, avente ad oggetto la medesima questione (Cass. n. 35548/2023), la sentenza che, a norma dell’art.
Cass. nn. 9589/1993
Cass. n. 8374/2000
Cass. n. 22955/2020
Cass. nn. 17399/2011
22955/2020 cit., Cass. nn. 17399/2011, 6835/2014, 4418/2022).
Cass. nn. 6835/2014
Cass. n. 4418/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8631/2018 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA OPERA DON UVA ONLUS in Amministrazione Straordinaria , in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dall'avvocata MARIA SERENA METTA per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -intimata- avverso DECRETO di TRIBUNALE TRANI n. 270/2017 depositat o i l 06/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dalla presidenteMAGDA CRISTIANO.

RILEVATO CHE La Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza Opera Don Uva Onlus (di seguito ONLUS) ha proposto ricorso , affidato ad unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Trani del 6.2.2018 che, in accoglimento dell’opposizione proposta da Equitalia, ha ammesso allo stato passivo della procedura i crediti (per € 7.064,06) vantati dall’opponente a titolo di sanzioni, aggi e spese maturati sul credito da imposta principale, già riconosciuto , escludendo che la ONLUS avesse natura di ente ecclesiastico non commerciale, come tale avente diritto alla sospensione dal pagamento dei crediti in questione, ai sensi dell’art. 1, co. 225 della l. n. 311/2004, prorogato dall’art. 1 co.188 della l. n.Equitalia è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE: 1.Con l’unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 1 co. 225 l. 311/2004 e succ. modd., 41 co. 7l.289/02 e 4 d.l. n.245/02, e degli artt. 73 e 149 TUIR, la ricorrente contesta la decisione impugnata rilevando di essere un EECR (ente ecclesiastico, di diritto pontificio, civilmente riconosciuto dallo Stato italiano), avente per statuto precipue finalità di solidarietà sociale, in ragione delle quali, oltre all’attività di culto, ha per oggetto attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria; osserva ancora:

i) che il legislatore tributario riconosce un valore speciale alle attività civili (compresa quella commerciale) e religiose svolte dagli EECR, ai quali non si applicano le disposizioni relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale, salvo che non sia provato che l’attività commerciale venga svolta in modo prevalente e travalichi i principi statutari di matrice canonica; ii) che ove ricorra questa prova l’EECR perderebbe in primis la qualità di ente ecclesiastico e poi il riconoscimento civile dello Stato, ma dietro emissione di un decreto del Presidente della Repubblica, nella specie non intervenuto; iii) che il tribunale ha errato nel ritenere che la prova di non esercitare in maniera prevalente attività di impresa fosse a suo carico; iv) che il giudice, inoltre, ha apoditticamente ritenuto che la sua ammissione alla procedura di A.S. fosse indicatore dirimente della prevalenza dell’attività commerciale, di natura sanitaria, prestata.

2. Il motivo è infondato. 2.1 Come correttamente rilevato dal giudice del merito, e come già affermato da questa Corte in sede di esame di altro ricorso della stessa ONLUS, avente ad oggetto la medesima questione (Cass. n. 35548/2023), la sentenza che, a norma dell’art. 8 del d. lgs. n. 270/99, dichiara lo stato di insolvenza delle impre se che possono accedere all’amministrazione straordinaria ai sensi dall’art. 2 del decreto stesso (e cioè imprese , avent i particolari requisiti dimensionali, soggette alle disposizioni sul fallimento , e dunque necessariamente esercenti attività commerciale , come si ricava dall’art. 1, 1° comma, l. fall.) è suscettibile di passare in giudicato anche per ciò che riguarda l’accertamento dello status di impresa commerciale dell’ente posto in A.S. e resta ferma, mantenendo tutti i suoi effetti, salvo che non ne interv enga la revoca con sentenzanon più impugnabile. 2.2.

Pertanto, al di là del fatto che non risulta pendente l’opposizione alla dichiarazione di insolvenza, la ricorrente non può pretendere che venga accertata la sua natura di ente non commerciale in un giudizio, quale il presente, che tipicamente si innesta nell’ambito di una procedura che p resuppo ne l a sua contrariaqualità di impresa commerciale . 2.3. E’ del resto copiosa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell’applicabilità dello statuto di imprenditore commerciale ad un ente, rileva solo che l’ente svolg a in concreto, in via esclusiva o prevalente, attività di impresa commerciale (Cass. nn. 9589/1993, 8374/2000 , 22955/2020) , e ciò anche quando la stessa sia finalizzata al raggiun gimento d e i suoi scopi istituzionali altruistici, in quanto il fine altruistico (inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse a detti scopi) non pregiudica il carattere imprenditoriale dei servizi resi, rimanendo giuridicamente irrilevante il movente soggettivo che induca l’imprenditore a esercitare la sua attività (Cass. 22955/2020 cit., Cass. nn. 17399/2011, 6835/2014, 4418/2022). 2.4 Da ultimo, va rilevato che l’accertamento dello status di impresa commerciale della ricorrente non può venir meno per effetto di una sentenza, seppure passata in giudicato, che l’abbia negato ad altri fini e al di fuori della procedura concorsuale.

3. Poiché Equitalia non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese.

4. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello