Italian court dismisses appeal as plaintiff voluntarily withdrew case with opposing party's acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant voluntarily withdrew the appeal with compensation of litigation costs. The appellant had previously challenged a second-instance judgment awarding €100,000 in damages for breach of contract based on uncorroborated testimony. The court accepted the withdrawal as valid since the opposing party accepted the same, rendering the legal dispute moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The appeal is extinguished when the appellant renounces the recourse with compensation of costs and the contrarecurrence accepts such renunciation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26267/2021,proposto da DELTA OVERLAP s.r.l., elettivamente dom iciliata presso l’avv. Marco Ianigro dal quale è ra ppres. e di fes a , unit amente all’avv. Valerio Vallefuoco, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- SILVELOX GROUP s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. , elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Antonio de Paoli e Andrea Frangipane,dai quali è rappres. e dife s a , per procura speciale in atti ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 167 / 2021 della Corte d’appello di Trento, depositata il 14.07.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con atto di citazione notificato in data 23.11.15, la Silvelox s.p.a. in liquidazione ela Silvelox Europes.p.a., convenivano in giudizio la Delta Overlap s.r.l. . perché fosse condannata a risarcire loro una serie di danni, patrimoniali e non, causati da diverse condotte illecite da quest’ultima perpetrate consistite nella contraffazione del marchio Silvelox, facendone un illegittimo uso. Con sentenza del 26.08.19, pubblicata il 07.10.19, il Tribunale di Trento, pur ritenuta pienamente comprovata la respon sabilità della convenuta, per i fatti allegati dalle attrici, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della minor somma di euro 12.665,12, ritenen do, in sostanza, che non fosse stata fornita adeguata prova del quantum dedotto.
Con atto di citazione in appello notificato in data 12.06.20, la Silvelox Group s.p.a.- già Silvelox Europe s. p .a - impugnava la sentenza di primo grado, chiedendo, in parziale riforma, la condanna dell’appellata a risarcirle, anche alcuni degli ulteriori danni, conseguenza diretta del non contestato inadempimento contrattuale dell’appellatastessa, per una somma di complessivi euro 778.246,96, Con sentenza depositata il 14.7.21, la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza impugnata , condanna va la Delta Overlap s.r.l. al pagamento in favore della Silvelox Europe s . p . a dell’importo di euro 100.000,00 oltre interessi legali dalgiugno 2015 fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni.La Delta Overlap s.r.l. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi.
La Silvelox Group s.p.a. (già Silvelox Europe s.p.a.) resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, contenente contraddizioni insanabili ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., in ordine alla statuizione di condanna alla maggior somma per la voce risarcitoria afferente al costodegli stampi acquistati all’esterno. Al riguardo, la ricorrente assume che l a Corte d’appello avrebbe omesso la motivazione relativa all’attendibilità del teste Tosatto, senza esplicitare le ragioni della diversa interpretazione del contenuto dei documenti fiscali rispetto alla motivazione del Tribunale.
Il secondo motivo denunzia l’omessa valutazione di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , in ordine alla valutazione d’attendibilità del teste Tosatto circa l’accertamento dell’ulteriore risarcimento di euro 100.000,00. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, c.p.c., 1223, 2697 e 2729, c.c., per aver la Corte d’appello accolto il gravame, condannando la ricorrente al risarcimento del danno per euro 100.00,00per inadempimento contrattuale, sulla base della sola prova testimoniale, la quale non trovava alcuna conferma nei documenti contabili.
Con atto depositato il 16.9.2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, ex art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio; con atto depositato il 17.9.2024 la controricorrente ha accettato tale rinuncia. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso nella c