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Decreto — n. 27318/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the case under procedural rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 27318/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Hanchi Ahmed, had lodged a decree against the Regional Commission for International Protection in Turin, but remained silent after the court's notice. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal procedural extinction non-response deadline cassation proceedings statutory time limit contratto di fornitura di un'opera mancato versamento dell'anticipo spese controprestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
(ADS80224030587) -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TORINO nel proc.to n.20083/2021 depositatoil 01/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TORINO nel proc.to n.20083/2021 depositatoil 01/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13943/2024 R.G. proposto da : HANCHI AHMED, rappresentato e difeso dall’avvocato MELONI DAVIDE (MLNDVD77B22Z130V) -ricorrente- contro COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO-intimati- e MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TORINO nel proc.to n.20083/2021 depositatoil 01/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma