Italian Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, extinguishing the case under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Hanchi Ahmed, had lodged a decree against the Regional Commission for International Protection in Turin, but remained silent after the court's notice. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13943/2024 R.G. proposto da : HANCHI AHMED, rappresentato e difeso dall’avvocato MELONI DAVIDE (MLNDVD77B22Z130V) -ricorrente- contro COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO-intimati- e MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE TORINO nel proc.to n.20083/2021 depositatoil 01/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma