Court allows correction of order to attribute lawyer fees to specific party's counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court granted an application to correct a previous order regarding the allocation of litigation costs. The applicant argued that the order failed to explicitly attribute the awarded fees to their specific lawyer, despite a prior request for such distinction. The Court ruled that this omission is correctable under the material error procedure, ordering the Clerk to amend the text to specify the fee attribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: The omission to attribute litigation costs to a specific lawyer in a court order is a material error correctable ex officio, provided a prior written request for such distinction exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento per correzione di errore materiale R.G. n.vertente tra DE MARTINO FIGLI s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.ACERBO LUIGI; parte istante– controricorrente nel proc. R.G. n. 12840/2017 e TECHNITAL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. CANCRINI ARTURO e dall’avv. NINFADORO VALERIADE; parte ricorrente nel proc. R.G. n. 12840/2017 nonché HCE COSTRUZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
ARREDI ALESSANDRO; controricorrentenel proc. R.G. n. 12840/2017 e ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati GRAZIOSI VALERIA e ARENA VINCENZO; controricorrentenel proc. R.G. n. 12840/2017 e GENERALI ASSICURAZIONI s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, TODINI COSTRUZIONI GENERALI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; intimatenel proc. R.G. n. 12840/2017 avverso l’Ordinanza n. 19609/2023 dell’11/07/2023 d i questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19609 dell’11/07/2023) , resa nel proc.
R.G. n. 12840/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ELEONORA REGGIANI nellacamera di consiglio del 10/ 0 7/2024 letti gli atti del procedimento in epigrafe; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con istanza del 27/09/2023, l’avv. Luigi Acerbo , in qualità di difensore della DE MARTINO FIGLI s.n.c. , controricorrente nel procedimento R.G.n. 12840/2017 promosso dalla TECHNITAL s.p.a. , ha dedotto che,con ordinanza n. 19609/2023 del l’11 / 07 /20 2 3 , questa Corte ha definito il menzionato giudizio, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando la ricorrente alle spese processuali, liquida te, per ciascuna controricorrentein 7.200,00 EUR , di cui € 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.L’istante aggiungeva che tale condanna non è stata accompagnata dalla distrazione delle spese in favore del difensore della DE MARTINO FIGLI s.n.c., sebbene fosse stata tempestivamente richiesta nel controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che non è stato presentato un ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare d'ufficio gli errori materiali in cui è incorsa , come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bisc.p.c. Passando all’esame dell’istanza, si deve richiamare quanto ha statuito la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'omessa distrazione è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale (Cass., Sez.
U, n. 16037/2010; Cass., Sez. 6-3, n.12437/2017). Com’è noto, ai fini dell’ottenimento della distrazione, è necessaria la dichiarazione scritta di avvenuta anticipazione delle spese di liteper fondare il diritto alla distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (Sez. 6-3, Ordinanza n. 10236 del 30/03/2022). Nel caso di specie, nel controricorso firmato dall’avv. Luigi Acerbo, in qualità di difensore della DE MARTINO FIGLI s.n.c. , nel procedimento R.G.n. 12840/2017, si legge la dicitura «con vittoria del compenso professionale e spese da distrarsi per anticipo».
L’istanza volta ad ottenere la correzione d’ufficio dell’ordinanza deve pertanto essere accolta. Laddove nell’ordinanza n. 19609/2023 di questa Corte (dal sedicesimo al diciassettesimo rigo dell ’ottava pagina) è scritto « che liquida, per ciascuna parte costituita, in 7.200,00 EUR»deve leggersi ed intendersi «che liquida , per ciascuna parte costituita - con attribuzioneall’avvocato antistatario Luigi Acerbo per quanto riguarda la DE MARTINO FIGLI s.n.c.-in 7.200,00 EUR » . Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata. La correzione dovrà essere annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza e dispone che l’ordinanza n. 19609/2023 di questa Corte (dal sedicesimo al diciassettesimo rigo dell’ottava pagina) sia corretta nel senso che laddove è scritto «che liquida, per ciascuna parte costituita, in 7.200,00 EUR»deve leggersi ed intendersi « che liquida, per ciascuna parte costituita -con attribuzione all’avvocato antistatario Luigi Acerbo per quanto riguarda la DE MARTINO FIGLI s.n.c. - in 7.200,00 EUR»; dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Se