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Ordinanza — n. 27295/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as bankruptcy liquidation interest vanished due to third-party concordat approval.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27295/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the bankruptcy liquidation program and related decree void due to the emergence of a new legal interest. Blue Factor s.p.a. had appealed a tribunal decision regarding the liquidation of Rizzo Bottiglieri De Carlini Armatori s.p.a., but the dispute ended when a third party successfully obtained a concordat. Consequently, the court dismissed the appeal without remittal and ordered the costs to be fully compensated.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 92, comma 2 c.p.c.: The emergence of a third-party concordat that eliminates the subject matter of the dispute justifies dismissing the appeal without remittal and granting full cost compensation.

Parole chiave

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bankruptcy liquidation concordat approval cessation of dispute cassation without remittal full cost compensation third party intervention interest in litigation impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 41, comma 4 l. fall.
fosse stato posto in essere nell’ambito dei poteri di surrogazione previsti dall’art. 41, comma 4, l.
Art. 104-ter l. fall.
Art. 36 l. fall.
fall., in sostituzione del comitato dei creditori, il regime impugnatorio applicabile fosse quello previsto dall’art. 36 l. fall. contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori piuttosto che quello stabilito dall’art.
Art. 26 l. fall.
contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori piuttosto che quello stabilito dall’art. 26 l. fall. e che non fosse possibile una sorta di conversione dell’impugnazione, anche perché presentata quando il termine p er propor re quella prevista dall’art.
Art. 372 c.p.c.
ha depositato, nei termini previsti dall’art. 372 cod.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La ricorrente e il comitato dei creditori hannodepositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
La presentazione da parte di un terzo e l’omologazione di un concordato fallimentare nel corso della procedura costituiscono una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese dilite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod.
d.l. 132/2014
civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale
sentenza n. 77/2018 Corte costituzionale
art. 372 cod. proc. civ
ha depositato, nei termini previsti dall’art. 372 cod. proc. civ., il decreto del Tribunale di Torre Annunziata del 17 gennaio 2020 con cui è stato omologato il concordato fallimentare proposto da RB-RD Armatori s.r.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26299/2018
Cass. 15042/2018
26299/2018, Cass. 15042/2018, Cass.17817/2016, Cass.
Cass. 17817/2016
Cass. 9753/2017
15042/2018, Cass.17817/2016, Cass. 9753/2017, Cass.
Cass. 19160/2007
9753/2017, Cass. 19160/2007).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20800/2018 R.G. proposto da : BLUE FACTOR s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via dei Due Macelli n. 66, presso lo studio dell’Avvocato Francesco De Gennaro (DGNFNC74R02H501K) , che l a rappresenta e difende , unitamente agli A vvocati Nicola Rascio (RSCNCL67M09F839N), Alessandro Lanzi (LNZLSN73P25A515L) e Giuseppina Ivone (VNIGPP68L60H501Q)giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di RIZZO BOTTIGLIERI DE CARLINI ARMATORI s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso n. 57, presso lo studio SeAs-Sanzo e associati, rappresentato e difeso dall' A vvocato Salvatore Sanzo (SNZSVT57M13B180V) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – nonchécontro COMITATO deiCREDITORI del FALLIMENTO RBD ARMATORI s.p.a. , elettivamente domiciliato in Napoli, via Colletta n. 35, presso lo studio dell'Avvocato Damiano Iuliano (LNIDMN68D21F839U), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonchécontro RINA SERVICES s.p.a. -intimata – avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata in R.G. n. 3338/2018depositato i l 12/7/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di Rizzo - Bottiglieri - De Carlini Armatori s.p.a., con decreto in data 6 marzo 2018, preso atto dell’impossibilità di costituire il comitato dei creditori e tenuto conto dell’urgenza rappresentata dai curatori, essendo in corso l’esercizio provvisorio, approvava, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 104-ter l. fall., il programma di liquidazione ed autorizzava l’esecuzione degli atti ad esso conformi.

2. Il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Incanto s.p.a., nella qualità di mandataria di Norma SPV s.r.l., avverso tale statuizione. Riteneva, in particolare, che nell’ipotesi in cui il provvedimento del G.D. fosse stato posto in essere nell’ambito dei poteri di surrogazione previsti dall’art. 41, comma 4, l. fall., in sostituzione del comitato dei creditori, il regime impugnatorio applicabile fosse quello previsto dall’art. 36 l. fall. contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori piuttosto che quello stabilito dall’art. 26 l. fall. e che non fosse possibile una sorta di conversione dell’impugnazione, anche perché presentata quando il termine p er propor re quella prevista dall’art. 36cit. era spirato.

3. Blue Factor s.p.a., quale mandataria di Norma SPV s.r.l., ha proposto ricorso per la cassazione deldecreto, depositato in data 12 luglio 2018, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il fallimento di Rizzo - Bottiglieri - De Carlini Armatori s.p.a. e il comitato dei creditori del medesimo fallimento. L’intimata Rina Services s.p.a. non ha svolto difese. La ricorrente e il comitato dei creditori hannodepositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Occorre preliminarmente rilevare che Blue Factor s.p.a. ha depositato, nei termini previsti dall’art. 372 cod. proc. civ., il decreto del Tribunale di Torre Annunziata del 17 gennaio 2020 con cui è stato omologato il concordato fallimentare proposto da RB-RD Armatori s.r.l. a seguito di parere favorevole espresso dai curatori del fallimento e dal comitato dei creditori della procedura. La proposta di concordato omologata, prevedendo “il trasferimento, ad uno o più soggetti individuati, del coacervo di beni che compongono l'attivo fallimentare”, ha comportato il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti in ordine alle modalità di liquidazione dell’attivo fallimentare e, con ciò, dell’interesse al ricorso.

Nessun dubbio può sorgere quanto all'ammissibilità del deposito di tale provvedimento, dato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 372 cod. proc. civ., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interesse alla pronuncia sul ricorso.

La cessazione della materia del contendere così determinatasi giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione, bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, dei provvedimenti già emessi, oramai privi di attualità, e, dall'altro, l’adozione di una pronuncia finale sulle spese secondo una valutazione di soccombenza virtuale (Cass. 26299/2018, Cass. 15042/2018, Cass.17817/2016, Cass. 9753/2017, Cass. 19160/2007). Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti e cassato senza rinvio il decreto impugnato.

La presentazione da parte di un terzo e l’omologazione di un concordato fallimentare nel corso della procedura costituiscono una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese dilite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, cassa senza rinvio il decreto del giudice deleg