Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as claims seek new fact-finding on balance sheet validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Nam Costruzioni s.r.l. against a lower court ruling that rejected claims regarding the nullity of a company's 2007 balance sheet. The appellant argued for a new evaluation of facts and evidence to prove the balance sheet's invalidity and the illegality of fiscal compensations. The court ruled that these arguments were inadmissible because they required a re-examination of facts and evidence, which belongs exclusively to the trial phase, not the appellate review of legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; The Supreme Court cannot re-evaluate facts or evidence; appeals challenging the substantive assessment of a balance sheet's validity or the exercise of surrogatory actions are inadmissible as they seek a new trial on merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
orso iscritto al n. 07778/2020 R.G. proposto da : Nam Costruzioni s.r.l., in persona del l.r.p.t., domiciliata in R oma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentato e dife so dall’avv. Crispino Ippolito , giusta procura a margine delricorso; - ricorrent e - Contro Micciché Giuseppe, Di Blasi Giuseppe e Di Blasi Ignazio,elett.te domiciliatiin R oma, Via Val di Lanzo n. 79 , presso l o studio dell’avv. Giuseppe Jacono Quarantino, che li rappresenta e dife nde con l’avv. Enrico Aguglia,giusta procura in calce al controricorso ; -controricorrenti – Oggetto: spa responsabilità amministratori AC –2/10/2024 r.g. n. 07778/2020 Cons. est.
Paolo Fraulini E nei confronti di MD Costruzioni s.r.l. -intimata - avverso la sentenza della Co rte di appello di Palermo 1464 / 19 , pubblicata in data 11 luglio2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Nam Costruzioni s.r.l. (in prosieguo, breviter , Nam) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto le domande avanzate nei confronti di MD Costruzioni s.r.l. (in prosieguo, breviter, MD), nonché dei suoi soci Giuseppe Micciché, Giuseppe Di Blasi e Ignazio Di Blasi, aventi a oggetto:
a) l’impugnazione per nullità della deliberazione di approvazione del bilancio MD chiuso al 31 dicembre 2007, con conseguente invalidità derivata di una compensazione fiscale e della distribuzione di inesistenti utili ai soci;
b) l’azione surrogatoria esercitatada Nam, al fine di restituire al patrimonio della propriadebitrice MD, in conseguenza di alcuni contratti di appalto, le somme illegittimamente uscite dal patrimonio sociale per effetto dell’approvazione del bilancio impugnato ;
c) l’azione revocatoria esercitata nei confronti degli atti dispositivi del patrimonio di MD per effetto della deliberazione di approvazione del bilancio impugnato.r.g. n. 07778/2020 Cons. est. Paolo Fraulini 2. Giuseppe Micciché, Giuseppe Di Blasi e Ignazio Di Blasi h a nno resistito con controricorso, mentreMD è rimast a intimat a .
3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:
a) che correttamente il Tribunale aveva escluso la rilevanza della mancata appostazione in bilancio della pretesa creditoria di Nam nei confronti di MD in dipendenza di “fatture da ricevere”, siccome il principio di prudenza non impone agli amministratori di iscrivere pretese creditori e di terzi inerenti a crediti non ancora esigibili che, per di più , vengano giudicati dall’organo amministrativo del tutto infondate , discend en do l’ obbligo di accantonamento solo dall’accertamento di una presumibile venuta a esistenza del credito futuro;
b) che nel bilancio impugnato gli amministratoridi MD avevano correttamente inserito l’unico credito di Nam effettivamente sussistente alla data dell’ approvazione assembleare, ovvero quello discendente dall’avvento collaudo dei manufatti oggetto dell’appalto privato stipulato inter partes (non essendoa quell’epoca ancora stata emessa alcuna ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. a carico di MD e a favore di Nam), sicché andava esclusa la dedotta nullità;
c) che l’azione revocatoria andava respinta in assenza di prova dell’eventus damni, dovendo in ogni caso rilevarsi che nel conto economico di MD esisteva una voce “fatture da ricevere”, il che faceva ragionevolmente pensare che l’ eventuale insorgere del credito di Nam avrebbe potuto essere oggetto di valutazione negli esercizi successivi a quello cui si riferiva il bilancio impugnato;
d) che la reiezione dell’impugnazione del bilancio faceva ritenere assorbita l’azione surrogatoria proposta da Nam, il cui presupposto era proprio la declaratoria di invalidità della deliberazione assembleare di approvazionedel bilancio.r.g. n. 07778/2020 Cons. est. Paolo Fraulini 4. Le parti hanno depositato memoria . CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo « 1) Nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente in ordine al rigetto dell’azione revocatoria. Violazione degli artt. 112 e 132 c. p.c. » deducendo che la Corte di appello avrebbereso una sentenza nulla, siccome affetta da motivazione solo apparente - in relazione al secondo motivo di appello con cui si contestava il rigetto dell’azione revocatoria - per avere fatto integrale rinvio alla sentenza di primo grado senza alcun esame critico delle censure mosse in fase di gravame, risolvendosi quindi la pronuncia in una sostanziale parafrasi della motivazione del Tribunale, senza alcun effettivo confronto con la lamentata violazione del l ’a r t. 2901 c od . civ. b.
Secondo motivo « 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito illegittimamente rigettato l’azione revocatoria e invertito l’onere della prova ponendolo a carico della società attrice», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha respintol’azione revocatoria, negando la sussistenza dell’eventus damni, pedissequamente riportando la motivazione resa dal primo giudice e, inoltre , dimenticando che MD era estinta dal 2013, sicché alcuna possibilità vi era di tenere conto del credito fatto valere dal NAM negli esercizi successivi a quello oggetto di causa e per avere, sotto diverso profilo, invertito l’ onere della prova in tema di dell’azione revocatoria , ponendolo esclusivamente a carico di parte attrice allorquando , invece , è onere del debitore convenuto dimostrare la capienza del suo r.g. n. 07778/2020 Cons. est.
Paolo Fraulini patrimonio residuo al fine di esonerarsi dalla pretesa reintegrativa esercitatadal creditore. c. Terzo motivo « 3) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.», deducendo l’omessa pronuncia della Corte di merito sull’allegata violazione dei principi contabili nazionali e delle norme Oic, atteso che la voce “fatture da ricevere” non può inglobare crediti derivanti da un verbale di collaudo inerente a un contratto di appalto, peraltro nella specie semmai riferibile all’esercizio sociale precedente a quello oggetto del bilancio impugnato. d.
Quarto motivo « 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2478-bis c.c., 2423 c.c. e seguenti fino all’art. 2431 c.c. come richiamati dall’art. 2491 c.c., dell’art. 2479 - ter c.c., 2621 c.c., 2622 c.c., 2627 c.c. Violazione dei principi nazionali di contabilità e in particolare del principio Oic 11 » , deducendo la violazione del principio di prudenza nella redazione del bilancio impugnato, siccome anche ove la voce del conto economico “fatture da ricevere” potesse riferirsi al credito NAM, l’ importo ivi appostato corrispondeva solo per un quarto di quello effettivamente riconosciuto per effetto de ll a sentenza pronunciata inter partesdal Tribunale di Palermo . 4-bis.
« Violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2797 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che non vi era alcun obbligo per i redattori del bilancio MD di istituire la voce di un fondo per rischi e oneri, posto che l’esito della controversia pendente innanzi al Tribunale di Palermo tra le due società all’e po ca non r.g. n. 07778/2020 Cons. est. Paolo Fraulini era affatto incerta, tanto che in seguito si era conclusa con la condanna di MD a pagare la somma di euro189.250,00. e. Quinto motivo « 5) Violazione e falsa applicazione dell’art.2900 c.c., 115 c.p.c. e 112 c.p.c. - Nu llità della sentenza per contraddittorietà», deducendo che la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto avrebbe reso una motivazione assolutamente contradditoria , confermando la già rilevata contraddittorietà della sentenza di primo grado che aveva respinto l’azione surrogatoria di Nam, laddove dallo stesso bilancio impugnato emergeva la sussistenza di un credito di quest’ultima pari a euro 40.219,10, siccome l’appostazione in bilancio equivale a riconoscimentodel credito e la ridetta somm a era stata comunque oggetto di ordinanza - ingiunzione nei confronti di MD ex art. 186-ter c.p.c., sicché in alcun modo poteva essere negata la qualità di creditore in capo a NAM.
2) I motivi terzo, quarto e quinto vanno esaminati con priorità, avendo logicamente carattere pregiudiziale rispetto agli altri, in quanto aventi a oggetto le specifiche doglianze inerenti alla qualificazione dei presupposti di fatto che hanno originato le asserite erronee appostazioni nel bilancio impugnato. Il terzo motivo è infondato, atteso che, contrariamente a quanto in esso lamentato, la Corte territoriale si è espressamente pronunciata sul punto delle validità del bilancio impugnato, sicché va esclusa la sussistenza di un’omessa pronuncia sulla domanda.
La motivazione resa dalla Corte di appello è, peraltro , assolutamente comprensibile e ben superiore al minimo costituzionale, sicché il dedotto vizio di nullità non sussiste, dovendo solo avver tir si che le eventuali argomentazioni giuridiche adottate per respingere la domanda, in uno con le r.g. n. 07778/2020 Cons. est. Paolo Fraulini norme applicate per giungere a tale esito, non appartengono al novero degli errores in procedendo deducibili ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., ma restano affidati ad altri rimedi previstidallo stesso articolo.
Il quarto motivo , in entrambe le sue due articolazioni , è inammissibile. In relazione alla pretesa violazionedel principio di prudenza, la censura è versata totalmente in fatto, pretendendo di far svolgere a questa Corte una non consentita riediz io ne del giudizio di valutazione della legittimità del bilancio, che appartiene invece all’esclusiva competenza della fase di merito , non risultando minimamente contestato il ragionamento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta , ma pretendendosi, come detto, un’ ulteriore e diversa valutazione di merito.
In relazione alla secondaparte della censura, anch’essa è inammissibile, in quanto la censura non contesta la correttezza della valutazione delle prove, come pure afferma in epigrafe, bensì è anch’essa volta a ottenere un nuovo esame delle prove, onde giungere a una diversa ricostruzione dei fatti che hanno originato le poste iscritte a bilancio ( in luogo di quelle poste che, nella tesi del la ricorrente , i diversi fatti esaminati avrebbero dovuto indurre aconsiderare). Il quinto motivo è inammissibile perché anch’ esso , sotto l’apparente deduzione di un’erronea applicazione dei principi che regolano in astratto l’esperibilità dell’azione surrogatoria, è in effetti versato in fatto, contenendo in effetti una diversa prospettazione della valutazione delle prove in atti, al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’ esercizio dell’azione stessa, che entrambi i giudici di merito hanno in realtà concordemente respinto , per assenza dei presupposti di r.g. n. 07778/2020 Cons. est.
Paolo Fraulini fatto che avevano dato vita ai dati contabili poi effettivamente appostati nel bilancio. Il rigetto dei motivi pregiudiziali comporta l’assorbimento dei primi due motivi che, come detto, sono logicamente subordinati all’accertamento della fondatezza dell’impugnativa del bilancio.
3) La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo in favore delle parti costituite.
4) Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna Nam Costruzioni s.r.l. a rifondere a Micciché Giuseppe, Di Blasi Giuseppe e Di Blasi Ignazio le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com