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Ordinanza — n. 27163/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on association fees, ruling presumptive evidence of email receipt valid despite lack of formal authentication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27163/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The lower court had accepted a photocopy of an email as presumptive proof of the respondent's withdrawal from the wine cooperative, noting the appellant failed to contest its receipt. The Court rejected the appellant's arguments regarding missing proof of sending and email alteration, emphasizing that the trial judge's assessment of the overall evidence and procedural conduct was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 360 c.p.c., n. 5: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the complaint lacks autosufficiency by failing to specify where and when the issue was litigated, or when the lower court's decision rests on a comprehensive evaluation of evidence and conduct rather than a specific misapplication of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal presumptive evidence email receipt association fees procedural defect burden of proof email authentication aiuti alle imprese in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 1334 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2730 c.c.
Art. 360 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 2697 c.c
art. 2719 c.c
Secondo motivo « 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c.
art. 2712 c.c
in luogo dell’art. 2712 c.c.
art. 2719 cod. civ
rispetto alla semplice stampa di un messaggio di posta elettronica (copia analogica)» deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell’art. 2719 cod. civ., inerente all’efficacia probatoria delle copie fotostatiche dei documenti, laddove nella specie avrebbe dovuto applicare l’art.
art. 2712 cod. civ
in luogo dell’art. 2712 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g.
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Testo completo

orso iscritto al n. 10073/2020 R.G. proposto da : Sciolette Pierluigi, quale l.r.p.t. della Enoteca Regionale Emilia Romagna, domiciliato in R oma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, e all’indirizzo pec avv.davide.rotondo@ordineavvocatibopec.it, rappresenta to e dife so dall’avv. Davide Rotondo,giusta procura allegata al ricorso ; - ricorrent e - Oggetto: società semplice pagamento quota associativa AC –2/10/2024 r.g. n. 10073/2020 Cons. est. Paolo Fraulini Contro Azienda Agricola Gaiaschi Terenzio C. ss, in persona del l.r.p.t.,domiciliata in R oma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, e all’indirizzo pec vincenzocani@legalmail.it, rappresentata e difesa dall’avv.

Vincenzo Cani,giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2738 / 20 19 , pubblicata in data 30 dicembre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Sciolette Pierluigi, quale l.r.p.t. della Enoteca Regionale Emilia Romagna, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Imola, ha respinto la sua domanda avente a oggetto la condanna dell’Azienda Agricola Gaiaschi Terenzio C. ss al pagamento della somma di euro 1.410,06, pari all’importo di tre quote sociali relative alle annualità 2012, 2013 e 2014, sul presupposto che non fosse pervenuta tempestiva dichiarazione di recesso da parte dell’associataconvenuta in lite.

2. L ’Azienda Agricola Gaiaschi Terenzio C. ss h a resistito con controricorso.

3. Il Tribunale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che la dichiarazione di recesso dell ’ azienda agricola dall’enoteca attrice risultava documentata dalla copia fotostatica della r.g. n. 10073/2020 Cons. est. Paolo Fraulini email del 13 settembre 2011, non contestata nella sua conformità all’originale e che poteva ritenersi in via presuntiva ricevuta dall’enoteca, non essendo stata mossa idonea contestazione sul punto, avendo l’azienda agricolanon solo omesso di disconoscerne in alcun modoil contenuto, ma avendo assunto una difesa incentrata sul mancato rinvenimento di detta mail nei propri documenti (circostanza su cui era stata articolata un ’ irrilevante prova per testi ), circostanza del tutto incompatibile conla negazione dell’avvenuta ricezione.

4. Il ricorrente ha depositato memoria . CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo « 1) Violazione e falsa applicazione dell’ art . 1334 c.c. in rapporto all’art. 2697 c.c.» deducendo che il Tribunaleavrebbe err oneamente interpretato la normativa citata, omettendo di rilevare che non solo non era stata fornita alcuna prova della ricezione della presunta mail del 13 settembre 2011 da parte dell’enoteca, ma che mancava persino la prova della spedizione della stessa, essendo stato indicato un indirizzo mail errato, tanto che l’azienda agricola aveva inviato una successiva mail di recesso nel 2014, priva di alcun riferimento alla precedente del 2011.

Il motivo è inammissibile. La ratio decidendi della sentenza impugnata è individuabile nell’affermata sussistenza di prova presuntiva, per effetto della valutazione del contenuto delle difese e del comportamento processuale tenuto nella fase di merito dall’odierna ricorrente, della ricezione della mail di recesso datata 13 settembre 2011. Rispetto a tale ragione di decisione, il motivo in esame, a dispetto della rubrica, non contiene alcuna confutazione del ragionamento valutativo della r.g. n. 10073/2020 Cons. est. Paolo Fraulini prova presuntiva, ma risulta inammissibilmente versato totalmente in fatto, sostanzialmente pretendendo da questa Corte di legittimità un riesame del le prov e , al fine di pervenire a escludere addirittura l’avvenuta spedizione, prima ancora che l’avvenuta ricezione, della mail oggetto di lite e , in ogni caso , di ripetere il giudizio di valutazionedel comportamento processuale delle parti, al fine di ritenere o meno efficacemente contestata l’avvenuta spedizione/ricezione del documento : ciò che, in tali termini, non può essere dedotto in questa fase processuale di legittimità. b.

Secondo motivo « 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. in luogo dell’art. 2712 c.c. rispetto alla semplice stampa di un messaggio di posta elettronica (copia analogica)» deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell’art. 2719 cod. civ., inerente all’efficacia probatoria delle copie fotostatiche dei documenti, laddove nella specie avrebbe dovuto applicare l’art. 2712 cod. civ., omettendo di considerare , comunque , che nessun onere di disconoscimento nella speciepoteva sussistere, atteso che non vi era in atti alcuna prova dell’invio, ancor prima che della ricezione, della mail di recesso del 2011.

Il motivo è inammissibile sia perché , ancora una volta , pretende nella sua sostanza una rinnovazione dell’ interpretazione delle prove acquisite in atti inerenti alla ricezione del recesso, sia perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che sul punto si individua proprio nell’affermazione (incipit di pag.

7) della natura di documento liberamente valutabile dal giudice attribuito alla mail non certificata, che nella specie è stata ritenuta non disconosciuta nella copia rispetto r.g. n. 10073/2020 Cons. est. Paolo Fraulini all’originale, essendosi la difesa dell’ odierna ricorrente basata sulla diversa questione del mancato reperimento nei documenti della propria assistita di tale comunicazione, circostanza ritenuta irrilevante ai fini del decidere. c. Terzo motivo « 3) Violazione e falsa applicazione delle norme e delle regole tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale » , deducendo che nella specie la copia del messaggio di posta elettronica di recesso del 2011 non conteneva alcuna attestazione di conformità all’originale, sicché non poteva assumere alcuna valenza probatoria, non potendo nemmeno considerarsi un messaggio e - mail , bensì una semplice stampa di alcune righe di testo, apocrife e senza data.

Il motivo è inammissibile perché anch’esso non si confronta con la ratio della decisione impugnata , che - come argomentato a confutazione del terzo motivo di ricorso - non ha minimamente attribuito al messaggio di posta elettronica semplice i requisiti di validità previsti dal Codice dell’ amministrazione digitale , ma ha , tutto all’opposto, dato atto della natura semplicemente documentaledi tale messaggio. d. Quarto motivo « 4 . Violazione e falsa applicazione dell’art.2730 c.c. rispetto a una supposta dichiarazione di fatti (recesso) favorevole al dichiarante», deducendo l’ erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che il contenuto favorevole di un documentonon può giovare mai a colui che se ne avvale e, quindi, non può essere ritenuto avente valore probatorio dei fatti costitutividella pretesa».

Il motivo è inammissibile poiché, come argomentat o a confutazione del terzo e del quarto motivo di ricorso, la ragione della decisione impugnata non si rinviene nell’attribuzione di un r.g. n. 10073/2020 Cons. est. Paolo Fraulini valore confessorio alla mail per cui è causa, ma nella valutazione complessivadelle prove in atti e del comportamento processual e delle parti, dai quali il giudicante ha tratto il convincimento in ordine alla sussistenza di prova presuntiva dell’ avvenuta ricezione della mailmedesima. e. Quinto motivo « 5 . Omesso esame – con conseguente omessa motivazione – circa la questione relativa alla non autenticità/alterazione del messaggio e-mail 13/09/2011, questione da ritenersi decisiva per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

» , deducendo l’ o messa pronuncia sulla questione dedotta in lite e inerente a una possibile alterazione del messaggio di posta elettronicadi recesso. Il motivoè inammissibile atteso che, nella sua sostanza , lamenta un error in procedendo della sentenza impugnata per non aver motivato sulla questione dell’alterazione del contenuto della mail di recesso. Sennonché la censura è priva di autosufficienza atteso che, posto che la sentenza impugnata della questione in esame non contiene riferimento alcuno, avrebbe dovuto preliminarmente indicare a questa Corte come, dove e quando, la questione è stata introdotta in lite e ritualmente coltivata nei gradi di merito.

In difetto di che , essa va considerata nuova in questa fase e,come tale, inammissibile .

2) La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

3) Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 10073/2020 Cons. est. Paolo Fraulini

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Sciolette Pierluigi, quale l.r.p.t. della Enoteca Regionale Emilia Romagna, a rifondere all’Azienda Agricola Gaiaschi Terenzio C. ss le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,